Cittadina Americana che si trasferisce dall'Italia alla Francia: quali sono le conseguenze fiscali?

In questo articolo affronteremo il caso di una Cittadina Americana che trasferisce la propria residenza fiscale dall'Italia alla Francia.
Cercheremo di capire quali siano le conseguenze fiscali di tale trasferimento, con particolare riferimento al concetto di residenza fiscale in Francia e di "split year" ed al fatto che la persona in questione sia anche beneficiaria di un Trust Americano.
Let's start!


1. LA SITUAZIONE DI PARTENZA

Le ipotesi di base del nostro caso sono le seguenti:

A) Il case study è quello di una doppia Cittadina Italiana ed Americana che si trasferisce in Francia nel corso del 2024.

B) Considereremo come prima ipotesi (B1) il caso che costei si trasferisca in Francia nel mese di Settembre 2024 e come seconda ipotesi (B2) il caso che si sia trasferita nel mese di Maggio 2024 e valuteremo le conseguenze nei due casi.

C) Ipotizziamo altresì che al momento del trasferimento in Francia, la nostra cliente sia assunta come dipendente da una società Francese;

D) Da ultimo la cliente risulta beneficiaria di un Trust Americano.


2. LA PROBLEMATICA DELLA RESIDENZA FISCALE E DELLO SPLIT-YEAR.

Il primo tema da affrontare è quello della residenza fiscale nel corso dell'anno di trasferimento in Francia.

Partiamo analizzando l'ipotesi B2: il trasferimento in questa prima ipotesi è avvenuto nei primi giorni di maggio 2024, e la cliente si è immediatamente iscritta all'AIRE al momento del trasferimento nel Comune Francese.

Per approfondimenti sul tema, rinviamo al nostro articolo qui sotto, dove sono presi in considerazione tutti i passaggi step-by-step per l'iscrizione all'AIRE:


Se il trasferimento in Francia avviene nel mese di Maggio 2024, e nell'ipotesi che la stessa cliente non ritorni in Italia se non per brevi periodi, avremo che essa non avrà passato più di 183 giorni in Italia e pertanto NON si qualificherà come Tax Resident in Italia nel corso del 2024.
Simmetricamente, la stessa risulterà fiscalmente residente in Francia nel corso del 2024.
Pertanto, in un siffatto caso, le conseguenze fiscali saranno le seguenti:

1) In Italia la persona si qualificherà come Non Residente e dovrà presentare una Dichiarazione in Italia solo laddove abbia prodotto dei redditi di fonte Italiana.

2) In Francia essa si qualificherà come Residente e dovrà presentare una Dichiarazione per tutti i redditi prodotti, in Francia e worldwide.

3) In America la Tax Return andrà presentata sempre dopo le dichiarazioni Italiana e Francese, a motivo della Cittadinanza: dovrà pertanto essere richiesta l'extension al 15 di Ottobre e le eventuali imposte francesi pagate saranno utilizzate come Foreign Tax Credit dalla Tax Return Americana.
Sono ovviamente applicabili anche gli altri strumenti, convenzionali e non per ridurre la doppia, in particolare la FEIE. Per un approfondimento sul punto, rinviamo al seguente articolo:



Passiamo ora ad analizzare l'ipotesi B1, che è più complessa dato che qui entra in gioco una caratteristica della normativa domestica Francese che si definisce "split-year".
La logica dello Split-Year è, in sostanza, la seguente: se la cliente si è trasferita in Francia in Settembre e risulta pertanto fiscalmente residente in Italia, dovendo perciò riportare a tassazione Italiana anche i redditi Francesi ed Americani, la Francia mantiene il diritto di tassare, per la parte di anno (il cosiddetto "split year", appunto) in cui la cliente è stata residente in Francia, anche i redditi prodotti al di fuori della Francia.
Dobbiamo far presente che tale diritto deriva dall’art. 166 del Code général des impôts Francese, il quale prevede che la persona debba considerarsi residente dal punto di vista fiscale a partire dal giorno di stabilimento nel territorio francese: pertanto la residenza fiscale Francese così definita ha due caratteristiche:
- deriva da una norma di diritto domestico Francese e non dalla Convenzione.
- stabilisce un concetto di residenza fiscale che non si estende all'intero anno, ma che si applica solo ad una frazione d'anno, lo split-year appunto.

Questa particolarità della norma Francese può comportare una serie di problemi di doppia imposizione tra Italia e Francia, specie laddove si tenga conto della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25690 del 4 Settembre 2023: in questa ordinanza la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di split year, escludendo l’applicazione del criterio del frazionamento del periodo di imposta nei casi in cui la Convenzione applicabile non lo preveda espressamente.

In tema di residenza fiscale, segnaliamo i seguenti link:

3. IL CASO DELLA PRESENZA DI UN TRUST AMERICANO

Un secondo tema emergente è correlato alla posizione della cliente di beneficiaria di un Trust Americano, nella fattispecie di un Trust Trasparente ai fini fiscali Italiani.

Ora, la domanda che ci poniamo è la seguente: che problematiche emergono se incrociamo la dinamica della residenza fiscale e dello split-year con quella delle potenziali attribuzioni da un Trust Trasparente Americano?

Ipotizziamo che il Trust Trasparente abbia prodotto in America nel 2024 un reddito di 49.026 dollari e che però non sia avvenuta alcuna distribuzione nel corso del 2024.
Ora, vediamo di incrociare i profili di analisi Italiana, Francese ed Americana:

Profilo fiscale Italiano:
Immaginiamo il caso B1, in cui la beneficiaria del Trust Americano sia residente fiscale Italiana. Ai sensi della Circolare 34 del 2022, trattandosi di un Trust Trasparente Americano, è necessario tassare la medesima beneficiaria indipendentemente dalla effettiva percezione delle somme. Sarà pertanto da prendere in considerazione la Tax Return Americana del Trust ed in particolare il "taxable income" del Trust, e dichiarare nel quadro RL Italiano la percentuale di "taxable income" spettante alla beneficiaria.

Profilo fiscale Francese:
La normativa Francese in tema di Trust è particolarmente scarna (se non addirittura carente) e pertanto è particolarmente difficile fare una corretta qualificazione delle somme ricevute da un Trust estero.
Possiamo però fissare alcuni punti chiave:

- ad essere tassate in Francia sono sempre e solo le distribuzioni effettive del Trust estero: pertanto non è mai effettuata una tassazione "per trasparenza" come quella che avviene in Italia per i beneficiari individuati di reddito del Trust.

- è molto importante costituire un'importante attività di reporting per riuscire a dimostrare alle Autorità Fiscali Francesi che le somme ricevute sono "principal" (che non è mai tassato) oppure "income" che è ovviamente tassato.

- la somma di reddito effettivamente distribuita, è assoggettata ad un'imposta del 30% in Francia.

Profilo fiscale Americano:
Ai fini fiscali Americani, laddove non siano avvenute distribuzione ai beneficiari, la tassazione sarà solamente in capo al Trust.
Le eventuali imposte pagate in America, con la scadenza del 15 Aprile, non sono scomputabili né in Italia, dato che manca la coincidenza del soggetto passivo d'imposta, né in Francia, dato che in Francia non c'è stata nel 2024 alcuna tassazione.


4. L'IMPORTANZA DEL REPORTING (ACCOUNTING) AI FINI DELLA NORMATIVA FRANCESE

Come detto nel precedente punto 3, uno degli elementi cardine dell'analisi è quello di permettere che la cliente trasferitasi in Francia disponga di tutti gli elementi documentali ed informativi atti ad evitare o a ridurre al massimo la doppia imposizione.
In questo senso, l'elemento chiave è senz'altro la presenza di un dettagliato accounting, che permetta di identificare in maniera chiara se la distribuzione in oggetto derivi da capitale o da reddito.
In tal senso, l'aspetto particolarmente challenging di tali consulenze, è il riuscire a trovare un punto d'incontro tra le modalità spesso particolarmente sbrigative e generalmente poco collaborative dei Trustee Americani, con le esigenze molto stringenti della normativa Francese: queste ultime, tuttavia, non sono delle previsioni "specifiche" tali da permettere di orientarsi in maniera chiara in una direzione o nell'altra: sono, invero, previsioni particolarmente vaghe in quanto previsioni meramente di principio. E', infatti, particolarmente complicato il riuscire a dimostrare analiticamente laddove una certa distribuzione derivi da asset che erano parte del "principal" iniziale apportato in Trust, o se essa derivi invece da "reddito".

Pertanto, la soluzione di questo complesso dilemma tecnico, consiste nel creare una consulenza "ponte" tra i tre Paesi, nel formare una stretta collaborazione con i Colleghi Francesi, e nella creazione di un percorso ad hoc che permetta di coniugare le esigenze Italiane, Francesi ed Americane con particolari attenzione alla redazione di uno specifico accounting del Trust Americano.


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1) La nostra sezione di articoli sui Trust Americani che trovate al seguente link:


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