Successioni transfrontaliere tra Italia e America: come dare esecuzione ad un testamento redatto in America

Con questo post, inizieremo una nuova serie di approfondimenti che hanno ad oggetto le problematiche successorie tra Italia e Stati Uniti. La problematica delle successioni a cavallo tra Italia e Stati Uniti è particolarmente complessa ed attuale, dato che il numero di soggetti coinvolti in casistiche del genere è crescente.
Tratteremo l'argomento suddividendolo in casi: coloro che non trovassero perfettamente rappresentato il loro caso, possono contattarci per informazioni sul loro caso personale.
Il caso che tratteremo in questo primo post è relativo alle modalità operative per dare esecuzione ad un testamento redatto in America da parte di Cittadino Americano o da parte di Cittadino Italiano.



Iniziamo col dire che la legislazione americana in materia di successione testamentaria è un po' diversa rispetto a quella italiana; è pertanto importante conoscere bene tali differenze onde evitare difficoltà in fase di esecuzione testamentaria.

Suddividiamo poi il nostro caso di studio in due sottocasi.

SOTTOCASO 1

BENI EREDITARI SITUATI IN AMERICA.
TESTAMENTO REDATTO IN AMERICA
CITTADINANZA DI COLUI CHE FA TESTAMENTO: AMERICANA.

E' innanzitutto importante capire che la Cittadinanza Americana del testatore (che è colui che fa il testamento) può coesistere con una Cittadinanza Italiana. 

Esempio:
Il Sig. Mario Rossi è nato in Italia, ma si è poi trasferito in America dove ha acquisito la Cittadinanza Americana. 
Il Sig. Rossi ha fatto testamento a San Francisco e poi si è ritornato in Italia.
Il Sig. Rossi del nostro esempio rientra nel Sottocaso 1, in quanto basta essere Cittadini Americani per rientrare in questo sottocaso: non ha importanza, cioè, che ci sia un'altra Cittadinanza, nella fattispecie, quella Italiana.

Il Sottocaso qui analizzato è uno dei più semplici. Vediamone le modalità di esecuzione.
Secondo le leggi Americane, qualora il de cuius (che è il soggetto della cui morte si discute) abbia redatto testamento (last will), quest’ultimo sarà sottoposto ad un procedimento di autenticazione che si svolge con la supervisione del tribunale Americano. Questo procedimento di autenticazione si definisce probate.
Ogni Stato Americano conduce questo importante procedimento secondo regole diverse, contenute nei rispettivi probate code.
Sarà pertanto innanzitutto importante individuare il luogo di redazione del testamento Americano, dato che il probate sarà regolamentato dalle leggi di quello Stato.

Il probate è un procedimento che ha i seguenti molteplici scopi:

1) verificare la validità del testamento;
2) individuare i beni del de cuius, sia in quanto a loro valore sia in quanto a loro collocazione attuale;
3) designare un esecutore;
4) individuare (e soddisfare) eventuali creditori del de cuius;
5) adempiere alle obbligazioni tributarie;
6) distribuire il patrimonio rimanente tra gli eredi designati.

Operativamente parlando, il probate necessità di un professionista specifico per la relativa gestione. In tal senso, la procedura Americana è abbastanza diversa (e più formale) rispetto alla procedura Italiana, la quale è fondamentalmente imperniata sulla redazione della "Dichiarazione di Successione", che è un documento di valenza principalmente tributaria.

I Clienti che si avvalgono del nostro Studio per la gestione delle problematiche successorie, e dunque del probate possono contare sulla rete già consolidata dei nostri partners Avvocati Americani, che ci permette di coprire la quasi totalità degli Stati Americani.

SOTTOCASO 2

BENI EREDITARI SITUATI IN AMERICA.
TESTAMENTO REDATTO IN AMERICA
CITTADINANZA DI COLUI CHE FA TESTAMENTO: ITALIANA.

La caratteristica saliente di questo secondo sottocaso è il fatto che il testatore ha solamente la Cittadinanza Italiana.
Se il de cuius ha redatto il testamento in America pur non essendo Cittadino Americano, per poter validamente condurre il probate, e quindi procedere alla divisione degli assets, è necessario che il testamento sia previamente pubblicato in Italia.

La problematica della pubblicazione di un testamento Americano in Italia è una delle più spinose e complesse e vediamo di spiegarla per sommi capi.
Queste sono le fasi salienti:

1. Apposizione dell’apostilla.
L’apostilla è una certificazione rilasciata dalle autorità competenti del paese straniero, in questo caso gli Stati Uniti. La certificazione è volta ad attestare l'autenticità del documento (nel nostro caso, il testamento) e la qualità legale dell'Autorità rilasciante.

2. Traduzione giurata.
Il testamento così validato con l'apostilla deve essere tradotto in lingua Italiana mediante una traduzione giurata, in modo che anche nella traduzione il testamento conservi il suo valore legale.

3. Pubblicazione da parte del notaio.
Il notaio, ricevuto il testamento, provvede alla pubblicazione secondo le leggi italiane.

    4. Inizio delle procedura di Probate.
   Una volta pubblicato in Italia, il testamento potrà essere sottoposto alla Probate Court, iniziando così il procedimento di cui al Sottocaso 1.

Si aprono però, a questo punto, una serie di possibili complicazioni. 
La legislazione Italiana, infatti, conosce diversi tipi di testamento e non è detto che il testamento redatto in America possa rientrare in una delle sottostanti categorie:

Il testamento olografo, previsto dall'art. 609 c.c., presenta la caratteristica di dovere essere necessariamente scritto per intero, nonché datato e sottoscritto, di mano del testatore;

Il testamento pubblico, previsto dall'art. 603 c.c. In questo caso il testatore, in presenza di due testimoni, dichiara la sua volontà al notaio, che la riceve, ne cura la redazione per iscritto e ne dà lettura al testatore in presenza dei testimoni. Di tali formalità è fatta menzione nel testamento, che deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio e deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione;

Il testamento segreto, altra fattispecie redatta per atto di notaio, è previsto dall'art. 604 c.c. e consiste nella consegna al notaio di una scheda contenente le disposizioni testamentarie. Detta consegna avviene personalmente, ad opera del testatore, alla presenza di due testimoni, ed il notaio provvede a sigillare la scheda testamentaria, redigendo inoltre, l'atto di ricevimento, che sarà sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Tale testamento può essere scritto sia dal testatore che da un terzo, ed anche con mezzi meccanici, ma deve sempre essere sottoscritto dal testatore.

I testamenti speciali si configurano poi come dichiarazioni rese dal testatore ad un pubblico ufficiale in circostanze particolari e redatte per iscritto ad opera di quest'ultimo, con un’efficacia limitata nel tempo e pari a tre mesi dal ritorno della situazione normale.
Si collocano dunque nel novero dei testamenti speciali quelli redatti in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche ed infortuni, che vengano ricevuti da notaio, giudice di pace del luogo, sindaco od assessore delegato che ne faccia le veci nonché da ministro di culto (art. 609 c.c.). Ulteriori fattispecie speciali sono rappresentate poi dai testamenti in navigazione marittima od aerea, ricevuti dal comandante della nave o dell'aereo (artt. 611 e 616 c.c.), nonché dai testamenti dei militari e assimilati, raccolti per iscritto da un ufficiale, da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa (art. 617 c.c.).

Qualora il testamento redatto in America abbia i requisiti richiesti dalla legge Americana e sia valido in America ma non sia conforme a quelli appena descritti, tale da non poter essere considerato valido in Italia, è comunque possibile procedere alla pubblicazione in Italia per sottoporlo alla Probate Court Americana.

Ricordiamo che il nostro Studio, oltre alla specializzazione fiscale, ha quella di gestire tutte le problematiche successorie sia dal lato Italiano, sia dal lato Americano, integrando le necessità di una legislazione con le particolarità dell'altra.

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Enrico Povolo