Successioni cross-border Italia-America: si può fare un testamento in Italia ed uno negli USA?

Una delle domande più frequenti che ci sono poste riguardo alle successioni cross-border tra Italia ed America è quella in cui un determinato soggetto, tipicamente un Cittadino Americano residente in Italia, voglia fare testamento e si trovi ad ipotizzare di farne due: un testamento in Italia che riguardi solo gli assets Italiani ed un testamento in America che riguardi solo i beni Americani.
E' una scelta giuridicamente corretta?
Vediamolo in dettaglio.



Il caso

L'ipotesi di studio è quella di un Cittadino Americano residente in Italia che desideri impostare il proprio passaggio generazionale, ma potremmo estendere l'analisi anche al caso opposto, cioè al Cittadino Italiano detentore di beni in America.
Gli strumenti di gestione del passaggio generazionale sono tipicamente due:
1) il Testamento (Will o Last Will in inglese);
2) il Trust.

Abbiamo già trattato in diverse occasioni di entrambi i suddetti istituti: per il lettore interessato possono essere interessanti i seguenti link:

Sul Testamento e sulle Successioni cross-border:




Per ciò che riguarda i Trust, vi rinviamo ai seguenti link:

Trust Americani detenuti da residenti Italiani: come orientarsi nel labirinto
 


Potete visitare anche la nostra pagina dedicata ai Trust Americani con beneficiari residenti fiscalmente in Italia:


Ora, lo strumento dei Trust è più utilizzato in America per gestire il passaggio generazionale, mentre il testamento è uno strumento più utilizzato in Italia.


Il problema che si pone

Il problema che ci si trova ad affrontare in presenza di beni sia in Italia, sia in America è che le legislazioni civilistiche Italiana ed Americana sono profondamente diverse in tema successorio.
In particolare il diritto di legittima non è presente in America, mentre è un diritto centrale nel diritto successorio Italiano e di molti altri paesi Europei.
Su questo tema, vi rimandiamo ad un interessante articolo che abbiamo scritto proprio in tema di successione cross-border e di potenziale lesione al diritto di legittima:

La domanda che sorge spontanea è, dunque, la seguente: è possibile fare un testamento in America, per i beni situati in America, ed uno in Italia per i beni situati in Italia?

L'idea di fondo è la seguente: il soggetto vuole stabilire le sue ultime volontà su tutti i suoi beni, ovviamente, però vorrebbe applicare la legge Italiana ai beni Italiani e quella Americana a quelli Americani.

Qui, prima di affrontare la questione, dobbiamo innanzitutto fare una importante precisazione: sotto il profilo FISCALE, se il Cittadino Americano è residente in Italia, è d'obbligo ricordarci che la norma fiscale Italiana sottopone all'imposta di successione tutti i beni ovunque presenti, sia in Italia sia all'estero.
Vedasi questo interessante articolo sul punto:


Analogo discorso vale per la norma fiscale Americana: qui, in caso emergano profili di doppia imposizione, sarà necessario riferirsi alla Convenzione tra i due Paesi in materia di imposte di successione. Ne abbiamo scritto qui:

Pertanto è chiaro che sotto il profilo fiscale tutti i beni, in qualsiasi Paese siano siti, rientrano sempre all'interno dell'ambito di efficacia della norma successoria tributaria.

E nell'ambito civilistico che cosa succede?


Testamenti successivi

Il problema che dobbiamo affrontare nell'ambito civile è quello del cosiddetto "testamento posteriore" regolato dall'art. 682 del Codice Civile Italiano.
Questo articolo, e la relativa giurisprudenza (ad esempio la Cassazione n. 8030 del 2019) afferma che:

"Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità."

Secondo questa Cassazione, se non espressamente indicato, può coesistere una duplicità (o molteplicità) di testamenti validi.
Dunque in prima battuta potremmo pensare che la norma Italiana possa ammettere che vi sia un primo testamento Italiano ed un secondo testamento Americano (o viceversa) entrambi validi laddove non siano incompatibili, prevalendo le indicazioni del testamento posteriore sul testamento anteriore solo laddove le disposizioni dei due testamenti siano incompatibili.


La Legge Regolatrice del Testamento

Qui però entra in gioco l'elemento essenziale della scelta della legge regolatrice del testamento: perché, se è ben possibile che esistano due  testamenti successivi, è altrettanto vero che si deve arrivare a stabilire con chiarezza quale sia la legge regolatrice del testamento, la quale deve essere UNICA.

E qui ci si trova di fronte ad un vicolo cieco: se la volontà di fare un doppio testamento era quella di applicare una doppia legge regolatrice, Americana per il testamento Americano ed Italiana per il testamento Italiano, la cosa non è giuridicamente fattibile, dato che la successione civile è un unicum che deve essere regolato da un'unica legge regolatrice.

Pertanto la logica del doppio testamento è ammissibile se e solo se i due testamenti sono strettamente correlati e redatti con una logica giuridica estremamente precisa, ma facendo sempre riferimento ad una sola legge regolatrice della successione.

Sulla legge regolatrice del testamento si potrebbero fare moltissime analisi e considerazioni: però per l'analisi attuale si rappresenta l'importante elemento innovativo inserito dal Regolamento UE n. 650 del 2012, il quale ha ammesso per tutti i Paesi Europei, Italia inclusa, la possibilità di scegliere diverse leggi regolatrici del testamento. In particolare è sempre possibile scegliere la norma regolatrice del Paese di cui si è Cittadini. 
Pertanto, un Cittadino Americano residente in Italia e che faccia testamento in Italia può sempre stabilire che la legge regolatrice del proprio testamento sia Americana e non Italiana. 
Attenzione, però: non è che questa previsione elimini automaticamente la possibilità di un erede legittimario di poter impugnare il testamento per lesione della legittima, specie se sono presenti dei beni in Italia.

Un altro elemento molto importante da sapere è che la normativa Americana in tema di successioni è STATALE e NON FEDERALE: ciò significa che il nostro Cittadino Americano dovrà scegliere la legge regolatrice di uno degli Stati Americani; è necessario porre attenzione al fatto che gli Stati Americani hanno diversità importanti tra di loro in tema successorio.


Il problema del rinvio ("renvoi")

A questo punto possiamo immaginare che il Cittadino Americano residente in Italia abbia fatto testamento indicando la legge dello Stato di New York quale legge regolatrice del proprio testamento.
I problemi, però, non sono finiti: immaginiamo, infatti, che il nostro testatore sia proprietario di un immobile in Italia.
La legge dello Stato di New York stabilisce che in presenza di beni immobili, è necessario riferirsi alla legge regolatrice del luogo in cui tali beni immobili si trovano, dunque rinvia la palla alla legge Italiana.
E qui ci troviamo di fronte al paradosso che la norma Americana rinvia alla norma Italiana, del quale il testatore aveva specificamente voluto evitare l'applicazione.

Se analizziamo il Regolamento UE sopra citato, troviamo però sancita la possibilità che il soggetto possa scegliere la legge regolatrice della propria Cittadinanza (quella Americana, appunto) e possa anche escludere i cosiddetti rinvii ("renvoi") ad altre leggi regolatrici. 
Questa facoltà ammessa dal Regolamento UE si basa sul fatto di voler evitare che ci siano eccessivi rimpalli e rinvii da una legislazione all'altra, rendendo complessa la determinazione delle norme che regolano il testamento.

Il problema, però, è che la previsione del Regolamente UE che ammette l'opzione di non applicare i "renvoi" qualora si scelga una certa legge regolatrice, non è necessariamente riconosciuta dalla norma Americana dello Stato di New York, o dello Stato Americano scelto dal nostro testatore.
In altre parole, in America non prevale necessariamente la previsione del Regolamento UE (che in USA non è, ovviamente, una fonte del diritto) , né prevale la volontà del testatore di escludere il "renvoi", sulla previsione domestica di rinvio alla legge regolatrice del Paese in cui il bene immobile si trova. 

Pertanto è ben possibile che un giudice Americano eventualmente investito della questione, possa decidere che il "renvoi" previsto dalla legge dello Stato Americano alla normativa dello Stato in cui il bene immobile si trova, sia prevalente rispetto alla esclusione dei "renvoi" ammessa dal Regolamento UE e puntualmente indicata dal testatore all'interno del proprio testamento.

Ciò rende ovviamente complessa e tecnicamente difficile la scrittura di un testamento in Italia con scelta di legge regolatrice Americana, specie in presenza di beni immobili situati in Italia.


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