Uno dei temi più attuali e più complessi in tema di fiscalità internazionale è quello relativo alla gestione ed alla compliance fiscale da parte di un soggetto residente in Italia che sia beneficiario di un Trust estero.
In questo articolo tratteremo specificamente delle problematiche fiscali dei soggetti beneficiari di un Trust Americano che siano fiscalmente residenti in Italia.
Prima di entrate nel dettaglio della problematica è necessario fare una premessa metodologica: per riuscire nell'intento di riportare correttamente i redditi di un Trust Americano da parte del beneficiario residente in Italia (che per ipotesi immaginiamo anche essere Cittadino Americano), è fondamentale conoscere non solo la complessa e spesso ambigua normativa e prassi Italiana, ma è necessario conoscere anche la altrettanto complessa (ma un po' meno ambigua) normativa Americana sui trust.
La conoscenza di uno solo di questi due capisaldi (quella Italiana, solitamente) può dare origini a problemi di grande portata, dato in questo casi molti consulenti Italiani hanno l'abitudine di prendere a riferimento le dichiarazioni dei redditi Americane dei beneficiari e si pongono l'obiettivo di riportare tali redditi nelle dichiarazioni Italiane degli stessi beneficiari, in quanto residenti in Italia.
Questo tipo di approccio si basa sull'ipotesi implicita che la normativa Americana tratti i Trust in maniera analoga a quella Italiana, cosa, invece non vera: il meccanismo con cui si dichiarano i redditi derivanti da un Trust in America è molto diverso dal meccanismo Italiano e pertanto le dichiarazioni dei redditi Americane, sia del trust, sia del beneficiario, non sono fonti "attendibili" del reddito che è da riportare nelle dichiarazioni Italiane. Anzi, è da ritenere che le dichiarazioni dei redditi Americane siano in tal senso particolarmente "ingannevoli" e possano indurre a dichiarare un reddito da Trust Americano notevolmente sottostimato rispetto alla realtà, con conseguente tutt'altro che positive, come si può facilmente immaginare, nel caso di successivo controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate Italiana.
Iniziamo ora la trattazione, facendo una breve disamina delle principali figure tipologiche di Trust Italiani ed Americani ed una loro eventuale comparazione dal punto di vista fiscale.
In ITALIA, semplificando, possiamo evidenziare quattro grandi categorie di trust:
a) TRUST INTERPOSTI.
b) TRUST TRASPARENTI.
c) TRUST OPACHI.
d) TRUST MISTI (parte opachi e parte trasparenti).
d) TRUST MISTI (parte opachi e parte trasparenti).
Il Trust interposto è un trust "fittizio", cioè un trust i cui effetti segregativi non sono di fatti riconosciuti e pertanto è da considerarsi come inesistente dal punto di vista fiscale. Per un tale tipo di trust, il disponente rimane a tutti gli effetti proprietario degli assets inseriti nel trust; qualora tali assets siano produttivi di reddito, questi redditi sono da dichiarare nelle singole sei categorie reddituali previste dal TUIR Italiano. Ci si comporta, in altre parole, come se il trust non esistesse.
Il Trust trasparente, per contro, è un trust i cui effetti segregativi sono riconosciuti ed i beneficiari sono identificati ("vested") e detengono uno specifico diritto di percezione del reddito o del patrimonio del trust. La Circolare 48/2007 dell'Agenzia delle Entrate definisce il beneficiario di un trust trasparente come il soggetto «che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza». Il trustee di un trust trasparente, infatti, ha un obbligo specifico a distribuire una certa parte del reddito del trust a quello specifico, identificato, beneficiario. In caso di inerzia del trustee, il beneficiario può adire l'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto alla percezione della quota parte di reddito del trust. Nel trust trasparente il trustee ha l'onere di gestire il patrimonio del trust secondo le indicazioni del disponente, ma non può arbitrariamente decidere se e quanto distribuire ai beneficiari: i beneficiari, come detto, detengono un diritto alla percezione del reddito del trust ben determinato.
Il Trust opaco, invece, è un trust in cui i beneficiari o non sono ancora identificati, oppure, nel caso in cui siano identificati, non sono titolari di un diritto specifico alla percezione del reddito. In altre parole, non sono ancora "vested": in questo caso, il reddito prodotto in capo al trust è generalmente accumulato, mentre la distribuzione di reddito ai beneficiari, quando avviene, è fatta del tutto a discrezione del trustee, senza che il beneficiario possa vantare alcun diritto alla percezione.
Il Trust misto, invece, è semplicemente la combinazione dei due precedenti: parzialmente opaco e parzialmente trasparente.
Il Trust misto, invece, è semplicemente la combinazione dei due precedenti: parzialmente opaco e parzialmente trasparente.
In AMERICA, per contro, si distinguono queste categorie di Trust:
1) GRANTOR TRUST;
2) NON-GRANTOR TRUST.
I NON-GRANTOR TRUSTS, a loro volta si dividono in due sub-categorie:
2a) SIMPLE NON-GRANTOR TRUST.
2b) COMPLEX NON-GRANTOR TRUST.
Il Grantor Trust è un trust in cui il Grantor (disponente) mantiene una certa quantità di poteri all'interno del trust e pertanto l'effetto segregativo è piuttosto limitato.
Da un punto di vista fiscale, il Grantor Trust è inesistente: i beni sono dichiarati nella Tax Return da parte del Grantor e sempre il Grantor è considerato proprietario degli assets sottostanti.
Possiamo pertanto dire che, a grandi linee, c'è una certa analogia tra il TRUST INTERPOSTO e il GRANTOR TRUST.
I Non-Grantor Trusts, per contro, sono Trust in cui l'effetto segregativo esiste.
Semplificando al massimo possiamo sostenere che i SIMPLE NON-GRANTOR TRUST Americani sono paragonabili ai TRUST TRASPARENTI Italiani, mentre i COMPLEX NON-GRANTOR TRUST Americani sono paragonabili ai TRUST MISTI Italiani.
Ci sono tutta una serie di differenze talvolta anche rilevanti tra questi gruppi: tuttavia per lo scopo espositivo che ci siamo posti, l'analogia può essere comunque ritenuta valida.
Ora, il prossimo passo dell'analisi è quello di vedere come i trust nei due Paesi vanno a tassare gli eventuali flussi reddituali.
IL TRUST INTERPOSTO E IL GRANTOR TRUST
- In ITALIA il disponente di un Trust Interposto deve dichiarare i singoli assets presenti nel Trust come se fossero di sua proprietà: pertanto se un soggetto ha disposto in trust un immobile che produce redditi di locazione, dal punto di vista fiscale il disponente (che molto spesso è anche il beneficiario del trust interposto) dovrà indicare l'immobile nel quadro RB della Dichiarazione dei Redditi Italiana e dichiararne il relativo canone di locazione. Il trust interposto non deve fare alcuna dichiarazione dei redditi, dato che dal punto di vista fiscale si considera inesistente. Qualora il trust interposto dovesse essere estero, e, per ipotesi dovesse essere un Grantor Trust Americano, si dovrà dichiarare l'immobile in quadro RB indicando la locazione ed analogamente si dovrà dichiarare l'immobile all'interno del quadro RW (sempreché, ovviamente, l'immobile in questione sia sito in un Paese estero).
Nessuna dichiarazione è da farsi in Italia per il trust interposto.
L'Agenzia delle Entrate nella suddetta Circolare 48/2007 ha identificato una serie di elementi che possono far ritenere inesistente il trust e dunque interposto.
- In AMERICA il grantor di un Grantor Trust non deve fare dichiarazione per il Grantor Trust, ma deve indicare, analogamente a ciò che avviene in Italia, gli assets produttivi di reddito nella Tax Return Americana come se il trust non esistesse.
La trattazione fiscale nei due Paesi, pertanto, è piuttosto semplice in questo caso, dato che è piuttosto simile.
IL TRUST TRASPARENTE ED IL SIMPLE NON-GRANTOR TRUST
- In ITALIA, qualora si sia in presenza di un trust trasparente, i redditi che il trust produce, sono imputati fiscalmente per trasparenza ai beneficiari di reddito individuati, indipendentemente dalla loro percezione effettiva (che, comunque, è dovuta, stante la natura del trust medesimo). La tassazione, pertanto, avviene per "competenza" e non per "cassa".
Il Trust è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi (con alcune differenze a seconda che il trust abbia natura commerciale o meno), determina il reddito imponibile e poi lo attribuisce nel quadro PN ai beneficiari individuati.
I redditi attribuiti in tal modo al beneficiario, sono tassati quali "redditi di capitale" nel quadro RL, con le aliquote personali (e progressive) del beneficiario.
Nel caso di un trust che detenga un immobile in locazione e dei titoli produttivi di interessi o dividendi, il reddito della locazione sarebbe imputato per trasparenza al beneficiario del trust, che lo deve dichiarare all'interno del quadro RL, mentre per gli interessi o dividendi dei titoli, il trust, qualora non sia commerciale, sconta una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposizione sostitutiva: i relativi redditi sono quindi imputati al beneficiario ma non formano la sua base imponibile, dato che questi hanno già scontato l'imposta all'origine.
- In AMERICA, il Simple Non-Grantor Trust deve comunque presentare la Tax Return, anche se anch'esso attribuisce a tutti i beneficiari i reddito maturato per trasparenza, "regardless of the distribution amount and dates".
In tal caso abbiamo che il Simple Non-Grantor Trust opera come una pass-through entity, che non tassa i redditi direttamente, ma che li convoglia ai beneficiari in proporzione alle loro quote di partecipazione al trust.
In realtà il Simple Non-Grantor Trust non è completamente "trasparente", dato che i certe categorie di redditi rimangono tassate a livello del trust, non sono distribuite al beneficiario ma rimangono accumulati al cosiddetto "principal". Nel caso di successiva distribuzione, queste somme non sconteranno imposte in capo al beneficiario.
IL TRUST OPACO ED IL COMPLEX NON-GRANTOR TRUST
- In ITALIA, qualora si sia in presenza di un trust opaco, come detto, i redditi che maturano in capo al trust sono tassati a livello del trust. Successivamente, qualora il trustee decidesse, in base a sua arbitraria volontà, di distribuire parte del reddito ai beneficiari (non titolari di un diritto specifico), queste distribuzioni non sarebbero oggetto di tassazione, dato che i relativi redditi sono già stati tassati in capo al trust.
- In AMERICA, per i Complex Non-Grantor Trust, per contro, le cose sono piuttosto diverse.
In questo fase la difficoltà tecnica del problema raggiunge il suo apice, e non è possibile nel presente contesto espositivo evidenziare gli elementi analitici che sottendono al problema: ricorreremo pertanto ad una sintesi descrittiva.
Il principio cardine dei Complex Non-Grantor Trust è quello secondo cui parte del reddito è attribuito per trasparenza ai beneficiari, in base ad una serie specifica i parametri che sono particolarmente complessi da calcolare. Questa parte è imputata al beneficiario che vi paga le proprie imposte personali nella sua Tax Return Americana.
La parte di reddito che rimane, è tassata in capo al trust.
Quando i beneficiari ricevono, in un successivo momento, una distribuzione di somme derivanti dal "principal", queste somme non sono mai tassate.
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Enrico Povolo