Trust Americano con Trustee che diventa fiscalmente residente in Italia: assume residenza Italiana anche il Trust?

Nell'articolo di oggi affrontiamo un tema particolarmente frequente che concerne il caso di un Trust Americano il cui Trustee trasferisca la propria residenza fiscale in Italia oppure in cui, a seguito della morte del disponente, diventi Trustee del Trust un soggetto già residente fiscalmente in Italia. Ci poniamo la domanda: ci sono conseguenze sul piano fiscale in Italia ed in America? Il Trust Americano assume anch'esso residenza in Italia oppure no?
Vediamo di capire in dettaglio cosa succede.



1. TIPOLOGIE DI TRUST AMERICANI.

Abbiamo già affrontato in precedenti articoli la problematica connessa con Trust Americani, in particolare nel caso in cui i beneficiari di tali Trust fossero residenti fiscalmente in Italia.
Rimandiamo perciò ai seguenti articoli per una panoramica sul tema:







In America ci sono due grandi categorie di Trust, i Grantor Trust ed i Non-Grantor Trust.


2. GRANTOR TRUSTS.

I Grantor Trust (letteralmente: Trust del Disponente) sono Trust in cui il soggetto Disponente è anche Trustee nonché Beneficiario del medesimo Trust fino al momento della morte dello stesso Disponente.
In questa prima fase (cioè fino alla morte del Disponente), il Trust inteso come patrimonio separato non esiste, ed anche fiscalmente tutti i redditi che sono prodotti in capo al Trust sono direttamente attribuiti, sia per l'America, sia per l'Italia, in capo al Disponente, il quale deve dichiarare le imposte come se il Trust non esistesse
In Italia tali trust sono considerati Trust interposti nei confronti del Disponente e, secondo alcune interpretazioni emerse da una lettura letterale della Circolare 34/E del 2022, potrebbero essere considerati anche Trust giuridicamente inesistenti, dando origine a delle problematiche di antinomia tra i due  ordinamenti, Italia e Stati Uniti, di cui abbiamo parlato nel seguente articolo:


Dopo la morte del Disponente inizia la Fase 2 dei Grantor Trust, che può essere totalmente diversa dato che porta alla nomina di un nuovo Trustee: conseguentemente il Trust si trasforma da Grantor Trust a Non-Grantor Trust: il patrimonio separato ed il programma negoziale sancito dall'atto di Trust a questo punto prendono vita a tutti gli effetti.


3. NON-GRANTOR TRUSTS.

I Non-Grantor Trusts sono Trust in cui la figura del Disponente e quella del Trustee differiscono: come detto nel precedente paragrafo, si può arrivare alla formazione di un Non-Grantor Trust anche da un Grantor Trust, una volta che manca il Disponente.
I Non-Grantor Trust si possono a loro volta dividere in due categorie:

Non-Grantor Simple Trusts;
Non-Grantor Complex Trusts.

Non-Grantor Simple Trusts sono Trust che, indicativamente, possono essere paragonati ai Trust Trasparenti Italiani, cioè a Trust in cui il beneficiario è individuato ed ha un diritto di credito specifico nei confronti del Trust.

Non-Grantor Complex Trusts sono Trusts che possono a grandi linee essere paragonati ai Trust Opachi Italiani.


3. IL CASO IN QUESTIONE: IL TRUSTEE DIVENTA RESIDENTE FISCALE ITALIANO.

Ora, il caso che stiamo affrontando è quello di un Trustee di Trust Americano che diventi residente fiscalmente in Italia.
Ciò può avvenire in due modalità diverse:

CASO A: il soggetto è già Trustee del Trust e costui si trasferisce dagli Stati Uniti all'Italia, diventando residente fiscale in Italia.

CASO B: il soggetto è già residente in Italia e, per vicissitudini del Trust, egli è nominato Trustee del Trust Americano.

Ora, analizzando le due suddette casistiche possiamo notare come il CASO A sia più frequente per i Grantor Trust, laddove cioè il soggetto che ha costituito il Trust è anche il Disponente ed il Beneficiario dello stesso. 
In una tale situazione il soggetto si trasferisce in Italia con la convinzione che gli effetti fiscali per l'Italia siano gli stessi che per gli Stati Uniti: la cosa è solo in parte vera, giacché, come fatto notare in precedenza, i Grantor Trust non Italiani possono dare origine a delle problematiche di inesistenza del Trust medesimo alla luce di una interpretazione, peraltro molto criticata in dottrina, letterale del paragrafo 3.4 della Circolare 34/E del 2022.
E', per contro, meno frequente che il CASO A possa riguardare dei Non-Grantor Trust, dato che tali trust sono solitamente più strutturati e spesso si caratterizzano per avere dei Trustee professionisti, che raramente si trasferiscono in un Paese diverso.
In entrambe le situazioni, per verificarsi il CASO A è necessario che vi sia una specifica azione del Trustee che deve spostare la propria residenza: è pertanto un caso in cui la valutazione degli effetti di tale spostamento è, in qualche modo, più evidente, dato che siamo di fronte ad uno spostamento di residenza fiscale dall'America all'Italia.

Il CASO B, per contro, è meno frequente ma più subdolo: si tratta di quei casi in cui in un Grantor Trust, alla morte del Disponente, l'atto di Trust prevede che sia nominato un nuovo Trustee e questo Trustee è un soggetto che è sempre stato residente fiscale in Italia.
Questa soluzione è più subdola e può dare origine a maggiori grattacapi dato che:

1)  potrebbe emergere all'improvviso alla morte del Disponente di un Grantor Trust;

2) la nomina del soggetto residente in Italia non è nota a tutti ma è indicata solo all'interno dell'atto di Trust: ci si riferisce a tutti quei casi in cui è necessario nominare un nuovo Trustee e l'atto di Trust spesso fa riferimento ad una lista di soggetti che sono da nominare in sequenza: questa lista identifica i cosiddetti "Successor Trustees" se il primo della lista è morto o non accetta la carica, si passa al secondo della lista e così via.
Qui il punto importante da sottolineare è il seguente: gli Avvocati Americani che scrivono i Trust non hanno alcuna conoscenza della normativa Italiana e tendono ad abbondare con il numero di "Successor Trustees" inserendo spesso e volentieri anche soggetti che sono residenti fiscalmente in Italia.
Non sono infrequenti le situazioni in cui, per vicissitudini varie, è nominato come Trustee un soggetto residente in Italia che nemmeno era a conoscenza di essere nella lista dei Successor Trustees.


4. LE CONSEGUENZE FISCALI.

Una volta analizzate le fattispecie che possono portare al caso in questione, vediamo di capire quali siano le conseguenze fiscali di avere un Trustee residente in Italia.
Qui ad entrare in gioco è la normativa domestica Italiana recentemente novellata dall'art. 2 del Decreto Legislativo 209/2023 riguardante la sede delle società e degli enti.
Questo articolo ha abrogato i criteri precedentemente previsti (che erano la "sede dell'amministrazione" e "l'oggetto sociale"): a partire dal 2024 "ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale".
Dei tre concetti espressi, sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale, quello di gran lunga più importante è quello della sede di direzione effettiva, definito altresì in inglese PLACE OF EFFECTIVE MANAGEMENT o anche POEM.

Ora, il punto centrale della questione è il seguente: la PLACE OF EFFECTIVE MANAGEMENT di un Trust è sempre coincidente con il luogo in cui è residente in Trustee, laddove lo stesso sia una persona fisica (ovviamente potremmo anche avere il caso di un Trustee che è una Trust Company).
Questa coincidenza deriva dal fatto che tutta l'attività direttiva del Trust è completamente delegata al Trustee e pertanto la sede della direzione del Trust è sempre il Paese in cui il Trustee è residente da un punto di vista fiscale.

Pertanto, l'effetto dell'acquisizione della residenza fiscale Italiana da parte del Trustee Americano è quello di modificare anche la residenza fiscale del Trust medesimo, che si considera a tutti gli effetti un Trust Italiano (seppur giuridicamente formatosi secondo i dettami di un'altra legge): le relative conseguenze fiscale sono particolarmente dirompenti.
Per ulteriori chiarimenti sul concetto di residenza fiscale del Trustee, rimandiamo ai nostri seguenti contributi:





5. COSA SUCCEDE A LIVELLO DOMESTICO IN ITALIA ED IN AMERICA?

Ora, il problema è capire cosa succeda in Italia ed in America da un punto di vista pratico.
Prima di addentrarci nell'analisi dobbiamo tenere presente che il concetto di PLACE OF EFFECTIVE MANAGEMENT di un Trust è un concetto che è ripreso a livello di Convenzione contro le doppie imposizioni e pertanto il problema della residenza fiscale del Trust è da analizzare sia a livello convenzionale secondo il concetto di PLACE OF EFFECTIVE MANAGEMENT, sia a livello domestico dei due Paesi.
Abbiamo già visto che con la novella di fine 2023, la norma domestica Italiana si è adeguata al dettato della Convenzione e lo stesso concetto si ritrova anche dal punto di vista della legislazione domestica Americana.
I problemi, però, diventano veramente complessi e talvolta insuperabili a livello pratico: "trasferire" la residenza fiscale del Trust da un Paese ad un altro è una cosa complessissima, soprattutto laddove il Trust abbia in America degli investimenti finanziari in brokerage accounts, e detenga assets come Mutual Funda, Hedge Funde, ETF etc.: il trasferimento della residenza fiscale comporterebbe il fatto che la redditività di tali assets andrebbe dichiarata e tassata direttamente in Italia, sebbene il soggetto presso il quale sia fatto l'investimento sia una Banca Americana.
E' facile immaginare come una Banca Americana rigetti immediatamente l'ipotesi di gestire degli assets di un Trust Americano che abbia assunto residenza fiscale Italiana.
Pertanto, la conclusione dell'analisi è molto semplice: il trasferimento della sede in Italia può essere praticabile solo in casi molto semplici e solo laddove il Trust detenga degli asset particolarmente facili da gestire, ma che sia di fatto operativamente impossibile in tutti i casi in cui il Trust Americani abbia un minimo di investimenti. 


6. SUGGERIMENTI OPERATIVI.

A conclusione della presente analisi, ci sentiamo di dare alcuni suggerimenti pratici molto importanti per coloro che si trovassero nella casistica in oggetto:

1. La problematica della acquisizione di residenza fiscale Italiana da parte del Trustee è da evitare del tutto, dato che le conseguenze sul piano pratico ed operativo sono oggettivamente tantissime.

2. Qualora sia presente un Trust Americano che preveda, tra i Successor Trustees, anche dei soggetti residenti fiscalmente in Italia, è sempre bene modificare il Trust e togliere i Successor Trustees che sono residenti in Italia.

3. Se il Trust non è modificabile, è opportuno mettere in atto una preventiva rinuncia da parte del Successor Trustee residente in Italia: in tal senso è importante sentire l'Avvocato Americano che ha costituito il Trust e farsi consigliare sulle modalità tecniche corrette per operare tale rinuncia preventiva. Da tenere presente che la legislazione dei Trust non è Federale, bensì Statale.

4. Se il Disponente fosse già morto e la rinuncia preventiva non fosse più possibile è il caso di fare una rinuncia effettiva da parte del Trustee prima di mettere in atto qualsiasi operazione che possa far acquisire al soggetto residente in Italia la qualifica di Trustee.

Per ogni ulteriore informazione vi invitiamo a contattarci, vista il grado ci complessità delle questioni connesse e i tecnicismi delle soluzioni necessarie a risolvere tali problemi.


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1) La nostra sezione di articoli sui Trust Americani che trovate al seguente link:


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