Il Regime degli Impatriati: come trasferirsi in Italia con un'agevolazione fiscale del 70% che duri fino a 10 anni

In questo articolo concentreremo la nostra attenzione sull'Agevolazione prevista dal Regime Fiscale degli Impatriati. Questa Agevolazione, che permette una riduzione di imposte del 70% fino a 10 anni, fa parte di un gruppo di Agevolazioni Fiscali volte a rendere attraente il trasferimento della residenza in Italia:
- il Regime del Rientro Cervelli per Ricercatori e Docenti;
- il Regime degli Impatriati;
- Il Regime della Flat Tax al 7% per i Pensionati Esteri.
- il Regime dei cosiddetti "Paperoni".
Vediamo di capire quali sono le caratteristiche del Regime Fiscale degli Impatriati.

La normativa sul Regime Impatriati è stata modificata a partire dal 2024
Il presente articolo analizza la normativa valevole fino al 2023.
Per tutte le novità 2024, vi invitiamo a leggere il nostro nuovo articolo al seguente link:




Prima di iniziare facciamo presente che abbiamo già approfondito in precedenti articoli:
- il Regime del Rientro Cervelli per Ricercatori e Docenti, che potete trovare a questo link;
- il Regime della Flat Tax al 7% per i Pensionati Esteri, che potete trovare nella prima versione (Italiano), nella prima versione (inglese), e nella versione aggiornata.

Approfondiremo, invece, in uno dei prossimi articoli il Regime fiscale dei cosiddetti "Paperoni", destinato a soggetti che intendono trasferire la propria residenza in Italia ma aventi redditi e patrimoni particolarmente importanti.

La prima annotazione che ci pare importante fare relativamente al Regime Fiscale degli Impatriati è che nonostante il nome ("Impatriati") l'Agevolazione in oggetto  si rivolge: 
- sia a Cittadini Italiani, previamente espatriati, che intendano rientrare in Italia;
- sia a Cittadini Stranieri che intendano trasferire la propria residenza in Italia.

Il Regime Fiscale degli Impatriati è stato originariamente previsto con l'art. 16 del Decreto Legislativo 147 del 2015.
E' importante sapere che le modalità di funzionamento dell'agevolazione prevista dal Regime Impatriati sono state fortemente innovate dal Decreto Crescita (D.L. 34/2019) il quale è entrato in vigore il 30 Aprile 2019.
Pertanto possiamo dire che siamo in presenza di due configurazioni del Regime Impatriati:

Regime Impatriati nella "Formulazione Previgente".
La configurazione della norma fino al giorno 29 Aprile 2019, che prevedeva certi requisiti ed un'agevolazione del 50% in termini di abbattimento della base imponibile derivante da attività di lavoro autonomo o di lavoro dipendente;

Regime Impatriati nella "Formulazione Attuale".
La configurazione attuale della norma che è quella che è entrata in vigore il giorno 30 Aprile 2019 e che prevede determinati altri requisiti ed un abbattimento della base imponibile dei redditi di lavoro autonomo o dipendente pari al 70%.

Nel presente articolo noi ci concentreremo sulla Formulazione Attuale del Regime Impatriati, tenendo però presente che tratteremo anche la possibilità di fare la Proroga del Regime Impatriati che è stata riservata a tutti coloro che avevano aderito al Regime Impatriati nella Formulazione Previgente.

I REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME IMPATRIATI.

Il Regime degli Impatriati nella sua formulazione attuale prevede due requisiti soggettivi:

a) che il lavoratori richiedenti l'Agevolazione non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti il trasferimento in Italia e si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente in Italia.

Vediamo di analizzare questi due requisiti.
La norma in oggetto prevede che il soggetto che si trasferisca in Italia debba essere stato residente all'estero per almeno due periodi d'imposta: attenzione che ciò non significa più che il soggetto, se Cittadino Italiano, debba essere stato iscritto all'AIRE per almeno due anni. Il Decreto Crescita del 2019 ha infatti inserito il comma 5-ter all'art. 16 del D.Lgs. 147/2015 in cui si stabilisce che, per tutti coloro che trasferiscono la residenza a partire dal periodo d'imposta 2020 (interpretativamente poi esteso anche a coloro che hanno trasferito la residenza a partire dal 2019), il requisito si intende soddisfatto qualora i soggetti abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le Doppie Imposizioni sui redditi: pertanto la residenza può essere provata con le norme Convenzionali e non più tramite il requisito dell'AIRE.
Facciamo alcuni esempi.

ESEMPIO 1:
Il Sig. X si trasferisce in Italia dagli Stati Uniti il 15 Settembre 2021 e vorrebbe applicare il Regime Impatriati. Da quando può applicarlo?
Il Sig. X diventa residente in Italia da una punto di vista fiscale nel periodo d'imposta 2022, dato che nel periodo d'imposta 2021 egli sarà comunque residente in America.
Pertanto il Regime Impatriati può essere applicato a partire dal periodo d'imposta 2022.

ESEMPIO 2:
Il Sig. Y si trasferisce in Italia dagli Stati Uniti il 15 Marzo 2021 e vorrebbe applicare il Regime Impatriati. Da quando può applicarlo?
Il Sig. Y diventa residente in Italia da una punto di vista fiscale già nel periodo d'imposta 2021, trascorrendo in Italia più di 183 giorni.
Pertanto il Regime Impatriati può essere applicato a partire dal periodo d'imposta 2021.

Relativamente alla necessità che il soggetto mantenga la residenza in Italia per almeno due anni, questo requisito deve essere rispettato a pena di decadenza dall'intera agevolazione. Vediamone un'esemplificazione.

ESEMPIO 3:
Il Sig. X del primo esempio decide di tornare negli Stati Uniti e si cancella dall'Anagrafe Comunale del Comune dove risiede in data 10 Aprile 2023.
Il Sig. X così facendo rimane residente in Italia per meno di due anni e pertanto decade interamente dall'Agevolazione, dovendo restituire anche i benefici relativi al periodo d'imposta 2022, da lui già goduti.

ESEMPIO 4:
Il Sig. X del primo esempio decide di tornare negli Stati Uniti e si cancella dall'Anagrafe Comunale del Comune dove risiede in data 10 Agosto 2023.
Il Sig. X così facendo rimane residente in Italia per meno di due anni ma rimane residente in Italia per due periodi d'imposta, dato che egli risulta  residente in Italia sia per il periodo d'imposta 2022, sia per il periodo d'imposta 2023.
Qui è stato chiarito che è necessario che il soggetto rimanga residente fiscalmente residente per due periodi di imposta e non per due anni: pertanto, nel caso di specie, il requisito può dirsi soddisfatto.

Aggiungiamo che, in caso di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato con scadenza antecedente alla data in cui sono maturati i due anni di residenza fiscale o in caso di risoluzione anticipata di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo non imputabile al lavoratore, non c'è decadenza dal beneficio purché il soggetto rimanga residente in Italia fino al momento in cui maturano i due anni di residenza fiscale.
E' ovviamente possibile, in un tale caso, che il soggetto trovi un ulteriore lavoro dipendente od autonomo, cui si applicheranno in ogni caso le Agevolazioni del Regime Impatriati qualora il soggetto rimanga residente in Italia. 

Sul secondo requisito, e cioè che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente in Italia, ci sono tre considerazioni da fare:
- la prima considerazione da fare è che la ratio della norma è quella di voler evitare l'applicazione dell'Agevolazione per tutti quei soggetti che trasferissero la residenza in Italia ma che poi "tornassero" all'estero, per distacco o altre dinamiche aziendali, non svolgendo la prestazione lavorativa in Italia. La finalità della norma infatti è quella di agevolare il soggetto che, al di là del requisito della residenza, evidenzia elementi di radicamento col territorio molto evidenti.
- per contro, sono ammessi in maniera residuale possibilità di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, svolti all'estero: ciò per permettere a dei soggetti di accettare un incarico principale in Italia, magari continuando residualmente a prestare la propria attività per un precedente rapporto di lavoro estero.
- la seconda considerazione da fare è che, a differenza della Formulazione Previgente del Regime Impatriati, la Formulazione Attuale non richiede più che il soggetto richiedente l'Agevolazione svolga la propria attività lavorativa presso un'impresa residente in Italia: pertanto ora il soggetto Impatriato potrà tranquillamente lavorare sia come lavoratore dipendente, sia come lavoratore autonomo, per una impresa estera.
E' stato altresì chiarito che laddove un soggetto lavori presso la società Americana del Gruppo e sia trasferito presso la sede Italiana del medesimo Gruppo, si applica il Regime Impatriati.

La norma in oggetto non indica il tempo che deve intercorrere tra il trasferimento della residenza in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa: si pone dunque il problema di capire che legame intercorre tra le due.
E' stato chiarito che:
- coloro che già svolgono un'attività lavorativa in Italia (perché già distaccati da una società estera) ma che non sono ancora iscritti all'Anagrafe Comunale in quanto non hanno ancora trasferito in Italia la loro dimora abituale, possono accedere ai benefici a partire dal periodo d'imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale in Italia, anche se ciò avvenisse successivamente al momento in cui hanno iniziato l'attività lavorativa in Italia.
- analogamente possono accedere al beneficio coloro che trasferiscono la residenza in Italia prima ancora di iniziare lo svolgimento di detta attività, a condizione, però, che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi. 
In tal senso l'Interpello 59/2020 ha chiarito che in presenza di una promessa di assunzione in Italia, è ammissibile un trasferimento di residenza in Italia nel mese di Maggio ed un inizio dell'attività lavorativa nel mese di Settembre.
Attenzione anche che non pare in tal senso agevolabile il caso in cui il soggetto arrivi in Italia per cercare lavoro: pertanto è necessario che il periodo di tempo tra il trasferimento della residenza e l'inizio dell'attività lavorativa sia "piuttosto limitato" in assenza di documentazione pre-contrattuale e promesse di assunzioni.

LA MISURA DELL'AGEVOLAZIONE ED I REDDITI AGEVOLATI.

Il D.L. 34/2019 ha modificato anche la misura dell'agevolazione, portandola da un abbattimento del 50% (nella Formulazione Previgente) ad un abbattimento del 70% (nella Formulazione Attuale) della base imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo.
Risulta evidente, ma è bene ribadirlo, che nel caso in cui il soggetto richiedente il Regime Impatriati sia un Cittadino Estero, ad ipotesi Americano, che detenga anche degli investimenti finanziari negli Stati Uniti nel periodo di trasferimento della residenza in Italia, i redditi emergenti da tali investimenti finanziari NON sono oggetto dell'Agevolazione del Regime Impatriati: questo Regime agevola i redditi PRODOTTI IN ITALIA e non i redditi prodotti all'estero.
Questa caratteristica distingue il Regime Impatriati dal Regime della Flat Tax 7% per i Pensionati Esteri: in quest'ultimo, il pensionato estero che si trasferisca in una delle Regioni indicate, applica l'agevolazione non solo alla sua pensione ma a tutti i redditi esteri da lui prodotti, comprese le rendite finanziarie derivanti da investimenti esteri.

Da un punto di vista pratico, ciò significa che se il lavoratore dipendente o autonomo ha un reddito annuo di 100.000 euro, la tassazione Italiana non si calcolerà su questo importo ma sull'importo abbattuto del 70% e perciò su:

100.000 - 70.000 = 30.000 euro

I 30.000 euro saranno la base imponibile su cui si calcoleranno le imposte Italiane.
Teniamo presente che il beneficio fiscale è quantitativamente superiore al 70%, dato che l'IRPEF Italiana è progressiva e pertanto colpisce in maniera maggiore i redditi più alti. 

Per ciò che concerne le tipologie di redditi agevolati, vi rientrano:
- i redditi di lavoro dipendente;
- i redditi di lavoro assimilato a quelli di lavoro dipendente;
- i redditi di lavoro autonomo;
- i redditi d'impresa.

In tal senso si fanno le seguenti precisazioni:
1. I redditi d'impresa sono ammessi solo a partire dalla Formulazione Attuale, dato che nella Formulazione Previgente della norma ne erano esclusi. E' stato chiarito che sono agevolabili già i redditi d'impresa prodotti nel corso del periodo d'imposta 2019.
2. I redditi di lavoro autonomo sono ammessi sia se prodotti in forma individuale, sia in forma associata.
3. Per contro, i redditi imputati al socio da una società di persone trasparenti non sono oggetti dell'agevolazione;
4. Analoga esclusione è prevista nel caso in cui il reddito sia prodotto da Società a Responsabilità Limitata (SRL), anche se a ristretta base societaria o addirittura Unipersonali. Dunque è agevolata solo la produzione di reddito d'impresa fatta dall'imprenditore individuale.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, è necessario aprire una breve parentesi per due casistiche che sono state, in sede di Interpello, escluse dall'Agevolazione, in maniera del tutto immotivata a pare di chi scrive.
Le casistiche sono:
- la percezione del Trattamento di Fine Rapporto;
- l'Incentivo all'Esodo.
In entrambi i casi l'Agenzia delle Entrate ha escluso l'applicazione del Regime Agevolato sulla base del fatto che i redditi in questione venissero sottoposti a tassazione separata. La qual cosa non giustifica minimamente la perdita dell'Agevolazione, trattandosi in entrambi i casi di redditi di lavoro dipendente.
6. Facciamo altresì presente che è stata esclusa l'applicazione dell'Agevolazione del Regime Impatriati a quei redditi che, seppur rientranti in una delle categorie suddette, e siano percepiti nel momento in cui il soggetto è residente fiscalmente in Italia, siano maturati in periodi antecedenti il suo trasferimento.
Perciò, ad esempio, la percezione di un trattamento di fine rapporto (Severance) di un Cittadino Americano che si trasferisce in Italia nel 2020 ma che riguarda periodi che erano antecedenti al 2020 sarà sottoposto a tassazione intera.
7. Analogamente, qualora il soggetto maturasse dei redditi nel periodo di durata del Regime Impatriati, ma li percepisse una volta fuoriuscito dal Regime medesimo, si troverebbe a non applicare l'Agevolazione dato che i redditi in questione sono tassati con il principio di cassa e pertanto nell'anno in cui il Regime non c'è. 
8. Ricordiamo altresì che l'attività di Smart Working è compatibile con il Regime in questione e pertanto è ben possibile essere residenti in Italia e lavorare in Smart Working per una Società Estera. In tal senso è bene tenere a mente che i redditi derivanti dall'attività di Smart Working si considerano sempre prodotti nel luogo in cui il soggetto è effettivamente residente.
9. L'attività lavorativa che origina redditi di lavoro autonomo e d'impresa agevolati dal Regime Impatriati non sono compatibili con il Regime Forfettario: perciò la scelta di quest'ultimo Regime preclude l'applicazione dell'Agevolazione in oggetto.
10. Per i percettori di redditi di lavoro autonomo ed impresa è da tenere presente che la riduzione del 70% dell'imponibilità del reddito prodotto si applica anche ai fini previdenziali.
11. E' possibile che siano agevolati più categorie di reddito, sia consecutivamente (ad esempio perché si inizia un'attività di lavoro autonomo e poi si trasforma in lavoro dipendente o viceversa), sia contemporaneamente, sempre mantenendo fermo il requisito che il lavoro deve essere prevalentemente prestato in Italia.
12. Il D.L. 34/2019 ha esteso anche agli Sportivi Professionisti l'applicazione del Regime degli Impatriati.
13. Mentre per i redditi di lavoro dipendente il beneficio è applicato direttamente dal datore di lavoro dietro richiesta del lavoratore, per i redditi di lavoro autonomo e di impresa l'agevolazione è applicata direttamente in Dichiarazione dei Redditi. E' anche possibile per i titolari di lavoro autonomo, la richiesta di un'applicazione ridotta delle ritenute di acconto.
14. Nel caso in cui un soggetto, per qualsiasi motivo, si dimentichi di applicare l'Agevolazione per un certo periodo d'imposta e siano già spirati i termini per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi "Tardiva" relativamente a quel periodo d'imposta, il beneficio per quell'anno è da considerarsi perso, mentre è ammesso usufruirne per i restanti periodi di imposta.

LA DURATA ED ENTRATA IN VIGORE DELL'AGEVOLAZIONE DEL REGIME IMPATRIATI .

Il primo punto da prendere in considerazione riguarda la comprensione del momento a partire dal quale il Regime degli Impatriati si può applicare. Abbiamo già detto in precedenza (vedasi Esempi 1 e 2 suddetti) che l'Agevolazione si applica a partire dall'anno d'imposta in cui il soggetto diventa fiscalmente residente in Italia.
Ora, cerchiamo di capire come questa dinamica si intersechi con il cambio di normativa dalla Formulazione Previgente del Regime Impatriati alla Formulazione Attuale.

ESEMPIO 5:
Il Sig. W si trasferisce in Italia il giorno 17/3/2019.
Il Sig. Z si trasferisce in Italia il giorno 17/5/2019.
Il Sig. V si trasferisce in Italia il giorno 12/7/2019.
Considerando che il D.L. 34/2019 è entrato in vigore il 30 Aprile 2019, che Formulazione del Regime Impatriati applicheranno i tre soggetti in questione?

Avremo pertanto che:
Il Sig. W applicherà il Regime nella Formulazione Previgente, con agevolazione del 50% e non del 70%, in quanto si è trasferito in Italia prima del 30 Aprile 2019. E' importante notare che tale agevolazione sarà mantenuta per tutto l'arco di durata dell'Agevolazione, anche riguardanti periodi d'imposta successivi al 2019.
Il Sig. Z applicherà invece il Regime nella Formulazione Attuale, con agevolazione del 70%, in quanto si è trasferito in Italia dopo il 30 Aprile 2019. Egli applicherà il Regime a partire dal periodo d'imposta 2019, divenendo già nel 2019 residente fiscalmente residente in Italia.
Il Sig. V applicherà anch'esso il Regime nella Formulazione Attuale, con agevolazione del 70%, in quanto si è trasferito in Italia dopo il 30 Aprile 2019. Egli, però, applicherà il Regime a partire dal periodo d'imposta 2020, non essendo nel 2019 residente fiscalmente residente in Italia.

La durata stabilita per legge da entrambe le Formulazioni è quella di 5 anni, a partire come detto dal periodo d'imposta in cui si diventa fiscalmente residenti in Italia.

LE ESTENSIONI DI DURATA DEL REGIME IMPATRIATI.

Il Decreto Crescita e la Legge di Bilancio 2021 hanno ammesso, per due categorie di soggetti, delle specifiche estensioni di durata al Regime Impatriati.
Le due categorie di soggetti sono:

- Coloro che applicano la norma nella Formulazione Attuale, e cioè per coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal giorno 30 Aprile 2019 incluso.
Per questi soggetti l'estensione è AUTOMATICA se sussistono i requisiti richiesti dai successivi punti A, B e C.

- Coloro che applicano la norma nella Formulazione Previgente, e cioè per coloro  che si sono trasferiti in Italia prima del giorno 30 Aprile 2019.
Per questi soggetti l'estensione è OPZIONALE e richiede una specifica PROROGA di cui diremo nel prossimo paragrafo. La Proroga è ammessa sempreché sia rispettato almeno uno dei successivi punti A, B e C ed ha gli stessi effetti estensivi che per i soggetti trasferitisi dopo il 30 Aprile 2019.

Queste le casistiche di estensione oltre il primo quinquennio:

A) Soggetti che al termine del quinquennio iniziale hanno almeno un figlio:
- minorenne,
oppure
- a carico,
anche in affido preadottivo.

Per questi soggetti l'Agevolazione si estende per ulteriori 5 anni, con un abbattimento del 50% del reddito imponibile (contro il 70% del primo quinquennio).

B) Soggetti che entro il termine del quinquennio iniziale diventino proprietari di almeno un immobile residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o anche qualora l'acquisto sia avvenuto nei 12 mesi antecedenti al trasferimento.
La casa può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, convivente o figlio, anche in comproprietà.

Anche in questo caso l'Agevolazione si estende per ulteriori 5 anni, con un abbattimento del 50% del reddito imponibile (contro il 70% del primo quinquennio).

C) Soggetti che al termine del quinquennio iniziale hanno almeno tre figli:
- minorenni,
oppure
- a carico,
anche in affido preadottivo.

Per questi soggetti l'Agevolazione si estende per ulteriori 5 anni, con un abbattimento del 90% del reddito imponibile (contro il 70% del primo quinquennio).

Le estensione di cui ai suddetti punti A, B e C sono alternative tra loro.
Pertanto la durata massima non supera mai i 10 periodi d'imposta.

Per ciò che riguarda il momento in cui i requisiti della presenza dei figli si intendono rispettati, facciamo un Esempio.

ESEMPIO 6:
Il Sig. K si trasferisce in Italia il 22 Maggio 2019. 
Essendosi trasferito dopo il 30 Aprile 2019, egli godrà della Formulazione Attuale della norma, con l'effetto di poter aver diritto alle estensioni di durata.
Al momento dell'entrate il Sig. K aveva un unico figlio, nato il 23 Settembre 2018.
Successivamente nasce un ulteriore figlio il 17 novembre 2020 ed un terzo figlio il 29 Dicembre 2023.
Il primo quinquennio agevolato comprendeva i seguenti anni:
2019
2020
2021
2022
2023
Essendo che al 31 Dicembre 2023 il terzo figlio era già nato, egli potrà godere per il quinquennio successivo (2024-2028) ancora del Regime Impatriati, con un abbattimento dell'imponibile del 90%.

Per ciò che riguarda il requisito dell'acquisto dell'immobile in Italia, facciamo altresì presente i seguenti chiarimenti:
1. Il requisito dell'acquisto dell'immobile entro i dodici mesi precedenti alla data di trasferimento è da intendersi in senso letterale, con i dodici mesi che si considerano a livello di calendario.
2. Il soggetto diviene proprietario laddove sia pieno proprietario e non nudo proprietario o usufruttuario.
3. La donazione di un immobile non integra il requisito in questione.
4. La presenza di un mero preliminare di compravendita, sempre da considerarsi alla data di scadenza del primo quinquennio di agevolazione, non è da intendersi sufficiente per il requisito richiesto.

LA PROROGA DEL REGIME IMPATRIATI PER COLORO CHE AVEVANO APPLICATO LA FORMULAZIONE PREVIGENTE.

Vista la disparità di trattamento dei soggetti Impatriati fatta dalla Formulazione Attuale della norma rispetto alla Formulazione Previgente, La Legge di Bilancio 2021 ha permesso la Proroga per opzione del Regime Impatriati per un ulteriore quinquennio, estendendo il Regime Impatriati per questi soggetti alle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche concesse agli Impatriati che avevano trasferito la residenza dopo il 30 Aprile 2019.

L'opzione della Proroga può essere fatta da coloro che:
- si erano trasferiti in Italia prima del 30 Aprile 2019;
- sono stati iscritti all'AIRE per almeno due anni;
- alla data del 31 Dicembre 2019 risultassero beneficiari del Regime Impatriati, nella Formulazione Previgente.
- versino una somma pari:

i) al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo o d'impresa relativi al periodo d'imposta precedente a quello dell'esercizio dell'opzione, qualora i soggetti in questioni rispettino alternativamente i requisiti A o B di cui alle suddette Estensioni di Durata.
In tal caso il soggetto potrà avvalersi di ulteriori 5 anni di abbattimento al 50%.

ii) al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo o d'impresa relativi al periodo d'imposta precedente a quello dell'esercizio dell'opzione, qualora i soggetti in questioni rispettino il requisito C di cui alle suddette Estensioni di Durata.
In tal caso il soggetto potrà avvalersi di ulteriori 5 anni di abbattimento al 90%.

Il pagamento deve avvenire con il modello F24 Elide e deve essere necessariamente fatto entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui termina il primo quinquennio di Agevolazione.

Il Provvedimento 60353/2021 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate relativo alle Modalità di esercizio dell'opzione si fini della proroga specifica le condizioni per poter aderire a tale proroga per la Formulazione Previgente, che, attenzione, NON sono esattamente identiche a quelle per prorogare per il quinquennio nella Formulazione Attuale.
Il Provvedimento in questione, infatti, consente la proroga qualora, AL MOMENTO DELL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE, il soggetto:

- ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo;
- oppure è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia.

Le due importanti differenze rispetto alla Formulazione Attuale sono le seguenti:

- le condizioni non devono essere sussistenti al termine del primo quinquennio (come previsto dalla Formulazione Attuale) ma devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione.
- non è prevista la possibilità che il figlio sia minorenne oppure a carico (come nella Formulazione Attuale) ma è richiesto che il figlio sia minorenne e basta: sono perciò esclusi dalla proroga coloro che dovessero avere dei figli a carico ma maggiorenni al momento dell'opzione.

Si pone a questo punto la questione di quale sia il momento di esercizio dell'opzione: possiamo dire che il momento varia per dipendenti e lavori autonomi.

Per dipendenti coincide con la data della richiesta scritta da farsi al proprio datore di lavoro entro il 30 Giugno dell'anno successivo al quinquennio.
Per i lavoratori autonomi dovrebbe coincidere con la data di spedizione della dichiarazione dei redditi in cui è esercitata l'opzione di proroga, anche se potrebbe essere parimenti presa la data nella quale sia fatto il versamento suddetto. La questione non pare chiarissima al riguardo.

ESEMPIO 7:
Se il Sig. T si è trasferito in Italia il 29 Marzo 2017, il primo quinquennio terminerà il 31 Dicembre 2021 e pertanto il pagamento della somma suddetta dovrà avvenire entro il 30 Giugno 2022.

COSA SUCCEDE AI CITTADINI AMERICANI CHE APPLICANO IL REGIME IMPATRIATI MA DEVONO FARE ANCHE LA TAX RETURN AMERICANA.

Per i Cittadini Americani che trasferiscano la residenza fiscale in Italia, c'è un aspetto problematico consistente nel fatto che i redditi prodotti in Italia, benché oggetto di agevolazione, siano poi da riportare nella Tax Return Americana.
Ovviamente in America i redditi sono da portare per intero, senza l'abbattimento del 70% concesso dal Regime Impatriati, dunque è possibile che ci sia una parziale erosione del vantaggio fiscale.

Teniamo però presente che se i redditi percepiti sono al di sotto della soglia della FEIE (Foreign Earned Income Exclusion, di cui abbiamo detto nel seguente articolo) non c'è alcuna erosione ed il beneficio del Regime Impatriati rimane al 100%, dato che non ci sarà mai tassazione Americana.
Ricordiamo che la FEIE per l'anno 2021 è pari a 107.000 dollari.

Laddove il reddito del soggetto Impatriato sia superiore alla soglia della FEIE, è possibile che ci sia una erosione parziale del beneficio fiscale in oggetto: vi invitiamo a contattarci per una valutazione quantitativa al riguardo.

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Enrico Povolo