Pensionati Americani che trasferiscono la residenza in Italia: c'è l'agevolazione della nuova FLAT TAX AL 7 PER CENTO

Il presente articolo si propone di analizzare una norma introdotta il 30 Dicembre 2018 in sede di approvazione della Legge Finanziaria per il 2019 e riguardante la nuova FLAT TAX AL 7%. Questa norma prevede un'agevolazione fiscale molto interessante per tutti i residenti Americani (sia cittadini Americani, sia Cittadini Italiani) che ricevono pensioni Americane e che desiderano trasferire stabilmente la propria residenza nel Sud Italia.

Per aggiornamenti sul Regime in oggetto, siete pregati di consultare anche il seguente articolo che contiene tutti gli ultimi aggiornamenti in materia.

Facciamo innanzitutto una prima analisi della norma stigmatizzando i punti salienti:

Delimitazione SOGGETTIVA della norma agevolativa:
A) I soggetti agevolati sono le persone fisiche titolari di una pensione erogata da soggetto estero.

Prima CONDIZIONE di applicazione:
B) I soggetti di cui al suddetto punto A), per beneficiare della norma, devono trasferire la propria residenza fiscale in Italia all'interno di un Comune avente popolazione non superiore a 20.000 abitanti nelle seguenti Regioni:
- Sicilia;
- Calabria;
- Sardegna;
- Campania;
- Basilicata;
- Abruzzo;
- Molise;
- Puglia.

Caratteristiche OGGETTIVE dell'agevolazione:
C1) I soggetti aventi le condizioni richieste dalla norma, possono optare per l'assoggettamento dei redditi DI QUALUNQUE CATEGORIA, PERCEPITI DA FONTE ESTERA O PRODOTTI ALL'ESTERO, ad un'imposta sostitutiva calcolata in via forfettaria con aliquota del 7%.
C2) Tali soggetti sono altresì esclusi dall'obbligo di compilazione del quadro RW Italiano (dove devono essere indicate tutti i propri investimenti esteri) e dal pagamento delle imposte su tali investimenti IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero) e IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero).

DURATA dell'agevolazione:
D) Tale agevolazione si applica a partire dal periodo d'imposta in cui il soggetto diventa fiscalmente residente in Italia e per gli ulteriori 9 periodi d'imposta: la durata complessiva è dunque pari a 10 anni.

Ulteriori CONDIZIONI di applicazione:

E) L'Agevolazione è ammessa per le persone fisiche che non siano state residenti fiscalmente in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti al periodo d'imposta in c'è il trasferimento in Italia.

F) L'Agevolazione è ammessa per soggetti che trasferiscano in Italia la residenza da Paesi con i quali siano in essere accordi di cooperazione amministrativa e scambio di informazioni fiscali (quale è senza dubbio l'America).



Ulteriori CARATTERISTICHE dell'agevolazione:

G) L'Agevolazione, come già detto, non è obbligatoria ed è da esercitarsi tramite opzione. Rimane possibile, per il soggetto che trasferisce la residenza in Italia utilizzare l'alternativo istituto denominato "Regime dei Paperoni" e che permette una tassazione FLAT di 100.000 euro indipendentemente dal reddito estero prodotto.

H) E' anche possibile esercitare l'opzione per l'applicazione del regime agevolativo della FLAT TAX AL 7% solo per alcuni Paesi esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione: in tali casi, ai redditi prodotti in tali Paesi si applicherebbe il regime ordinario e compete il credito d'imposta estero.


Vediamo ora di approfondire la norma punto per punto.
Facciamo presente che sarà necessario attendere le prime Circolari interpretative da parte dell'Agenzia delle Entrate per poter dare delle indicazioni chiare sulla norma. Tuttavia sono d'obbligo alcune considerazioni preliminari.

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Delimitazione SOGGETTIVA della norma agevolativa:
A) I soggetti agevolati sono le persone fisiche titolari di una pensione erogata da soggetto estero.

Tale condizione impone che il soggetto agevolato debba avere entrambe le seguenti caratteristiche:
- essere pensionato;
- la pensione deve essere erogata da un soggetto estero.
In tal senso si pone la prima questione se un soggetto che sia titolare sia di una pensione Italiana sia di una pensione Americana possa essere beneficiario dell'agevolazione.
Ad una prima interpretazione letterale parrebbe di poter dare risposta negativa, nel senso che condizione di base di accesso al regime sembrerebbe essere la percezione della SOLA pensione estera, escludendo perciò dal novero i soggetti che sono ANCHE titolari di pensione ITALIANA.
Pare evidente che una interpretazione del genere potrebbe avere degli effetti distorsivi, dato che i dati statistici dimostrano come una componente rilevante delle pensioni all'estero sia di importi molto esigui. Sarebbe contradditorio escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta il pensionato A, che percepisce una pensione Americana da Social Security di 2.000 dollari al mese più una piccola pensioncina Italiana di 150 dollari al mese, rispetto al pensionato B che percepisce una pensione Americana da Social Security di 5.000 dollari al mese. In tal senso dovremo aspettare eventuali chiarimenti per capire se il perimetro è da intendersi in senso restrittivo così come sembra dal tenore letterale della norma.
Una seconda questione interpretativa emerge sulla natura delle pensioni estere: queste devono essere pensioni da "Social Security" o possono essere pensioni di qualunque genere, per esempio emergenti anche da 401k o da IRA, TIAA CREF e fondi analoghi?
In tal senso ci sentiamo di dire, in questa fase iniziale, che non ci sono motivazioni che portano ad escludere soggetti che percepiscono pensioni da fondi privati, dato che la norma parla semplicemente di erogazione da parte di "soggetti esteri", senza alcuna ulteriore specificazione circa la natura, pubblica o privata, di tal soggetto estero.

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Prima CONDIZIONE di applicazione:
B) I soggetti di cui al suddetto punto A), per beneficiare della norma, devono trasferire la propria residenza fiscale in Italia all'interno di un Comune avente popolazione non superiore a 20.000 abitanti nelle seguenti Regioni: Sicilia; Calabria; Sardegna; Campania; Basilicata; Abruzzo; Molise; Puglia.

Qui la norma parrebbe chiara, anche se si nascondono delle insidie che sono da tenere presente. In particolare non appare chiara la modalità con cui un certo Comune possa rientrare nella norma:
- a che fonte occorre riferirsi per capire la popolazione del Comune? Ai dati ISTAT? Ad altra fonte?
- qual è lo specifico momento temporale cui ci si deve riferire per qualificare il Comune come avente popolazione minore di 20.000 abitanti? Potrebbe sembrare ovvio che tale momento sia quello di iscrizione alle liste anagrafiche del Comune. Ma se ci si deve riferire ai dati ISTAT, questi dati si riferiscono all'ultimo censimento, che è ovviamente antecedente.
Non è chiaro pertanto cosa succeda nel caso in cui ci si trovi a rientrare in un Comune il cui ultimo censimento calcolava, ad esempio, 19.816 abitanti, mentre altre fonti danno per abbondantemente superata la soglia dei 20.000 abitanti al momento di iscrizione alle liste anagrafiche.
E' auspicabile sia fatta chiarezza in sede di interpretazione ministeriale della norma, per evitare un decadimento "retroattivo" dall'agevolazione per tutti e 5 gli anni.
Un altro punto di analisi è il seguente: cosa succede, in termini di agevolazione, se il soggetto in questione rientra in Italia e si iscrive ad un Comune con le caratteristiche previste dalla Legge ma poi utilizza anche un altro domicilio in altro Comune e/o altra Regione Italiana (pur mantenendo ferma le residenza nel primo)?
Qui la norma non richiede "assenza di altri domicili" in Italia e pertanto la parrebbe ammessa la "convivenza" tra residenza in un certo Comune, con dei domicili in altri Comuni; c'è tuttavia da aspettarsi che i Comuni interessati esercitino un certo controllo effettivo sul territorio di competenza, onde evitare fenomeni elusivi di residenza fittizia.

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Caratteristiche OGGETTIVE dell'agevolazione:
C1) I soggetti aventi le condizioni richieste dalla norma, possono optare per l'assoggettamento dei redditi DI QUALUNQUE CATEGORIA, PERCEPITI DA FONTE ESTERA O PRODOTTI ALL'ESTERO, ad un'imposta sostitutiva calcolata in via forfettaria con aliquota del 7% (7 per cento).
C2) Tali soggetti sono altresì esclusi dall'obbligo di compilazione del quadro RW Italiano (dove devono essere indicate tutti i propri investimenti esteri) e dal pagamento delle imposte su tali investimenti IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero) e IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero).

Qui entriamo nel vivo dell'analisi: i punti che paiono più interessanti, per il Cittadino Pensionato Americano che vive attualmente in America e che voglia trasferirsi in Italia sono i seguenti:

1) Che succede ai redditi derivanti da investimenti finanziari (interessi, dividendi e capital gain) che il Pensionato Americano maturasse nei suoi fondi Americani mentre lui si è trasferito in Italia?
Diamo infatti per scontato che il soggetto che rientra in Italia, preferisce mantenere il centro della propria ricchezza finanziaria in America, portando in Italia solo il minimo indispensabile per la vita quotidiana.
Questo è un punto importante che non è emerge chiaramente dalla norma. L'interpretazione letterale porterebbe senza indugio a considerare che la FLAT TAX AL 7% si applichi a tutti i redditi e dunque si applichi anche a:
- dividendi,
- interessi,
- capital gain
maturati da investimenti finanziari in BANCHE AMERICANE.
La norma recita infatti che rientrano nella fattispecie agevolata "… i redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero...".
Ora, al di là della disposizione letterale, ci sono altri due elementi che porterebbero a tale interpretazione:
- la Legge Finanziaria, nell'introdurre il regime della FLAT TAX AL 7%, ha introdotto l'art. 24 ter al TUIR. L'art. 24 bis riguarda invece il cosiddetto "Regime dei Paperoni" il quale, come noto, è un regime chiaramente omnicomprensivo, dato che la flat tax di 100.000 euro è sostitutiva anche dei dividendi, degli interessi e dei capital gain esteri. Dunque, per ovvie ragioni analogiche, è facile immaginare che anche il regime della FLAT TAX AL 7% sia omnicomprensivo allo stesso modo.
- La norma prevede altresì l'esclusione dall'obbligo di compilazione del quadro RW e l'esclusione degli assets esteri da IVIE e IVAFE: ora, se il legislatore avesse voluto applicare una tassazione sugli assets finanziari esteri ulteriore alla FLAT TAX AL 7%, si sarebbe ben guardato dall'escludere il regime in oggetto dagli obblighi del monitoraggio fiscale, dato che in tale maniera avrebbe avuto poche possibilità di poter controllare l'effettiva compliance del neo-residente fiscale Italiano. Pertanto è da ritenere che la tassazione al 7 per cento includa ogni reddito estero.

2) Considerando che il soggetto Americano intenzionato a rientrare in Italia è quasi sicuramente un Cittadino Americano, che deve fare le dichiarazioni anche in America a motivo della Cittadinanza, quale sarebbe la sua posizione fiscale complessiva?
Questo punto è fondamentale e sarà affrontato in profondità nel prossimo post, con delle simulazioni effettive di casi effettivi.
Possiamo però già anticipare alcuni punti rilevanti:
- Se il soggetto che rientra in Italia, oltre ad essere Cittadino Americano, è anche Cittadino Italiano, la Convenzione contro le doppie Imposizioni in essere tra Italia e USA prevede che i redditi da pensione siano tassati solamente in Italia. Perciò la previsione di una FLAT TAX AL 7% per la tassazione della pensione solo in Italia è già un'ottima agevolazione, dato che in tal modo si evita sulla pensione la tassazione "di ritorno" in America a motivo della Cittadinanza.
- Rimane il fatto che le rendite finanziarie Americane sono comunque assoggettate a tassazione Americana: in tal senso la FLAT TAX AL 7% è interessante perché evita la tassazione al 26% altrimenti prevista per tali rendite, fatto, questo, che peggiorerebbe in maniera sensibile la tassazione complessiva.

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DURATA dell'agevolazione:
D) Tale agevolazione è valida per i primi 9 periodi d'imposta successivi al periodo in cui c'è il trasferimento della residenza in Italia.

Su questo punto ci sono da fare due considerazioni.
La prima: la norma non brilla per chiarezza nella disposizione letterale e pertanto è auspicabile un chiarimento circa il fatto che l'agevolazione duri per i 5 periodi d'imposta successivi a quello a partire dal quale "è efficace l'opzione".
Il caso può emergere qualora un soggetto si iscriva alle lista anagrafiche il 15 Ottobre del 2019. Ipotizzando che il rientro coincida con l'iscrizione alle liste anagrafiche, egli sarà fiscalmente residente in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020: perciò sarà questo il primo periodo d'efficacia dell'agevolazione.
Se egli rientrasse in Italia il 15 Marzo 2019 e si iscrivesse alle liste anagrafiche, il primo periodo d'imposta d'efficacia della norma sarebbe il 2019.
L'interpretazione più corretta sembra essere quella secondo cui l'agevolazione dura per il periodo d'imposta in cui si acquisisce la residenza fiscale (2020 nel primo esempio, 2019 nel secondo) e per i 9 periodi d'imposta successivi.

La seconda considerazione riguarda una criticità già fatta rilevare da altri autori, circa il fatto che nulla è detto di ciò che succede al termine dell'agevolazione. Ciò significa che l'agevolazione decade e ritorna la tassazione ordinaria.
Riserveremo questa analisi ad un prossimo post, in cui delineeremo anche le strategie ottimali per risolvere questo problema.

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Ulteriori CONDIZIONI di applicazione:
E) L'Agevolazione è ammessa per le persone fisiche che non siano state residenti fiscalmente in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti al periodo d'imposta in c'è il trasferimento in Italia.
F) L'Agevolazione è ammessa per soggetti che trasferiscano in Italia la residenza da Paesi con i quali siano in essere accordi di cooperazione amministrativa e scambio di informazioni fiscali (quale è senza dubbio l'America).

Sulla condizione F) non c'è molto da dire: non ci sono dubbi infatti che l'America sia un Paese che soddisfa tale requisito.
Sulla condizione che il soggetto rientrante non sia stato residente fiscalmente in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti al periodo d'efficacia dell'opzione c'è da fare una considerazione importante circa i cosiddetti "EXPAT" cioè coloro che sono di origine Italiana e sono andati a vivere in America parecchia anni fa ed ora decidono di ritornare.
Qui il punto importante è il seguente: per accedere all'agevolazione è necessario che i soggetti, alternativamente:
- siano iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'ESTERO) che è stata istituita nel 1990.
- siano espatriati prima del 1990 ED ANCHE si siano cancellati dalle liste anagrafiche del Comune Italiano.

Il soggetto che è stato residente all'estero de facto ma che non si è mai cancellato dalle liste anagrafiche del Comune Italiano di origine, NON HA DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE.

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Ulteriori CARATTERISTICHE dell'agevolazione:
G) L'Agevolazione, come già detto, non è obbligatoria ed è da esercitarsi tramite opzione. Rimane possibile, per il soggetto che trasferire la residenza in Italia utilizzare l'alternativo istituto denominato "Regime dei Paperoni" e che permette una tassazione FLAT di 100.000 euro indipendentemente dal reddito estero prodotto.
H) E' anche possibile esercitare l'opzione per l'applicazione del regime agevolativo della FLAT TAX AL 7% solo per alcuni Paesi esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione: in tali casi, ai redditi prodotti in tali Paesi si applicherebbe il regime ordinario e compete il credito d'imposta estero.

La FLAT TAX AL 7% è un regime alternativo al cosiddetto "Regime dei Paperoni" di cui all'art. 24 bis del TUIR.
E' anche possibile optare per il regime agevolato della FLAT TAX AL 7% solo per alcuni Paesi esteri, mantenendo per gli altri il regime di tassazione normale. Questa opzione dà una certa elasticità nell'elaborazione delle strategie fiscali per il soggetto che decide di rientrare ed in particolare non vincola tutti i redditi esteri allo stesso destino, ma permette che ci sia un trattamento diverso qualora per alcuni Paesi possa convenire, per il soggetto in questione, il regime ordinario e l'applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni nonché l'eventuale credito d'imposta estero emergente.

Alcune considerazioni finali, in attesa delle Circolari interpretative: il regime della FLAT TAX AL 7% per i soggetti pensionati che rientrano in Comuni del Sud Italia pare un'opportunità molto interessante in particolare per i molti "EXPAT" Americani di origine Italiana che stanno pensando di venire a passare la loro "terza età" nel Bel Paese.

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