Agevolazioni fiscali per venire in Italia: gli ultimi chiarimenti sul Regime della Flat Tax 7% per i pensionati esteri

Con il presente articolo vogliamo fare un punto della situazione sul Regime della cosiddetta Flat Tax al 7% per i Pensionati esteri che trasferiscono la residenza fiscale in determinati Comuni del Sud Italia. L'Agenzia delle Entrate, infatti, si è pronunciata sull'ambito applicativo della norma sia con una Circolare sia con alcuni Interpelli che analizzeremo. Abbiamo già descritto i lineamenti principali dell'Agevolazione fiscale in questione in questo articolo e nella relativa traduzione in inglese.


Iniziamo con una breve descrizione sistematica dei quattro principali Regimi Fiscali Agevolati per coloro che si vogliono trasferire in Italia:

A. Agevolazioni fiscali per venire a lavorare in Italia:
- Regime del Rientro Cervelli per Ricercatori e Docenti, di cui abbiamo parlato al precedente articolo;
- Regime del Rientro Cervelli per Lavoratori Impatriati, di cui tratteremo in uno dei prossimi articoli.

B. Agevolazioni fiscali per venire a vivere in Italia da pensionati:
- Regime della Flat Tax 7% per Pensionati esteri, di cui diremo appresso.

C. Agevolazioni fiscali per venire a vivere (e lavorare) in Italia:
- Regime dei Paperoni, di cui tratteremo in uno dei prossimi articoli.

Ci soffermiamo dunque ora sulle recenti interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate circa il Regime della Flat Tax 7% per i Pensionati esteri.

QUALI SONO I COMUNI RIENTRANTI NELL'AGEVOLAZIONE?

Sappiamo già che l'Agevolazione in questione consente il beneficio a condizione che il Pensionato estero trasferisca la propria residenza fiscale in un Comune con meno di 20.000 abitanti delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia (Comuni nel Gruppo 1).

Attenzione che a questo primo gruppo di Comuni se ne sono poi aggiunti anche degli altri, che definiremo i Comuni del Gruppo 2: si tratta dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.Legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge n. 229 del 15 Dicembre 2016. Questi sono Comuni che sono stati colpiti da due eventi sismici del 2016 ed uno del gennaio 2017.
Pertanto due le condizioni affinché un Comune possa rientrare all'interno del Gruppo 2 sono i seguenti:
1) Il Comune deve essere all'interno degli All. 1, 2 e 2-bis di cui al DL 189/2016.
2) Il Comune deve avere meno di 3.000 abitanti. 
In questo Gruppo 2 sono presenti anche Comuni all'interno delle seguenti Regioni:
- Lazio,
- Marche.

IL CONCETTO DI PENSIONE ESTERA.

Un secondo importante chiarimento l'Agenzia delle Entrate lo ha voluto dare in relazione al concetto di Pensione estera: 

"Rientrano in tale nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo).
L’espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività del citato comma 2 dell’articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro."
 
Si chiarisce pertanto che il concetto di pensione estera va inteso in senso ampio, ricomprendendovi anche sia i pensionati che erano dipendenti, sia i pensionati che erano lavoratori autonomi, ma soprattutto ricomprendendo le pensioni "private" che possono dare origine non ad una rendita ma ad una percezione di una somma lump-sum: in tale senso la pensione può anche prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
Questo è particolarmente importante per gli Stati Uniti, dato che il soggetto erogante spesso è un Ente privato e non la Social Security Administration.
Rientrano perciò nel concetto di "pensione estera" sia pensioni o annuities derivanti dal proprio IRA (sia ordinario, sia Roth), sia pensioni o annuities derivanti da 401(k) (sia ordinario, sia Roth).

SI APPLICA IL REGIME IN CASO DI COMPRESENZA DI UNA PENSIONE ITALIANA DA INPS E DI PENSIONI ESTERE?

E' stato posto all'Agenzia delle Entrate un Interpello circa la presenza di una pensione maturata con l'INPS e di altre pensioni maturate con Enti di Previdenza esteri; la domanda che si pone è la seguente: la presenza di una Pensione Italiana è ostativa per l'applicazione del Regime, oppure, più semplicemente, la pensione Italiana non gode del Regime Agevolato della Flat Tax 7% mentre le altre Pensioni Estere sì?
L'Agenzia delle Entrate ha risposto che la presenza di una pensione Italiana NON è un ostacolo all'applicazione del Regime Agevolato della Flat Tax 7% alle altre pensioni estere, posto che la pensione Italiana sarà tassata coi i criteri ordinari e senza godere di agevolazione alcuna.
Qualora, invece, il Pensionato che vivesse all'estero e volesse rientrare avesse solamente una pensione Italiana pagata dall'INPS, questi non avrebbe diritto al Regime.

QUAL E' IL MOMENTO IN CUI SI DIVENTA "PENSIONATI ESTERI"?

Un'ulteriore domanda che ci si può porre riguarda il momento in cui un soggetto si può definire un "pensionato estero".
Per capire meglio la questione, ci si può immaginare il seguente esempio: un Cittadino Americano ha deciso di trasferirsi in Italia a partire dagli inizi del 2021. Il soggetto in questione risponde di tutte le caratteristiche richieste dalla norma, tranne che al momento in cui entra in Italia non ha ancora percepito alcuna pensione estera. Immaginiamo che il soggetto in questione possa ricevere la pensione estera in due diversi momenti:
- a partire da Dicembre 2021.
- a partire da Marzo 2022.
Ci si domanda se il soggetto in questione sia destinatario del Regime Agevolato della Flat Tax 7% o meno nei due casi evidenziati.
Innanzitutto è necessario dire che sul punto non paiono esserci interpretazioni o risposte dell'Agenzia delle Entrate. E' però da ritenere che un soggetto diventi "Pensionato Estero" a partire dal momento di percezione di una pensione estera.
Pertanto parrebbe possibile che il soggetto opzioni il Regime in questione nel caso in cui egli inizi a percepire la pensione estera a partire dal mese di Dicembre 2021: egli, infatti, nella dichiarazione dei redditi Italiana relativa all'anno 2021 potrà qualificarsi come percettore di una pensione estera (quella percepita nel mese di Dicembre) e potrà applicare l'opzione per il Regime, essendosi trasferito in Italia all'inizio del 2021.
Sembra senz'altro più dubbio che il soggetto possa fare l'opzione per il suddetto Regime nel caso in cui inizi a percepire la pensione a partire da Marzo 2022, dato che il primo anno non si qualificherebbe come soggetto "pensionato estero". 

COME SI CONTROLLA IL DATO DELLA POPOLAZIONE NEI COMUNI?

La Circolare 21/2020 ha chiarito che ai fini dell'individuazione della popolazione dei Comuni (non superiore a 20.000 abitanti per i Comuni del "Gruppo 1", non superiore a 3.000 abitanti per quelli del "Gruppo 2") si deve considerare il dato della popolazione risultante dal sito dell'ISTAT riferito al 1 Gennaio dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale. 
A tal fine è stato altresì chiarito che non rileva che la popolazione possa aumentare oltre la soglia negli anni successivi: rimane infatti ferma l'Agevolazione.
Anche il trasferimento ad altro Comune agevolato deve avvenire sempre avendo a riferimento il fatto che il nuovo Comune deve rispettare il dato di abitanti al 1 Gennaio dell'anno antecedente a quello del trasferimento nel nuovo Comune.

DA QUALE PERIODO D'IMPOSTA HA EFFICACIA L'OPZIONE?

Il Regime ha efficacia dal primo periodo d'imposta nel quale il soggetto si può considerare fiscalmente residente in Italia.
Pertanto, un soggetto che si trasferisce in Italia nel Dicembre 2020 sarà considerato fiscalmente residente in Italia a partire dal periodo d'imposta 2021, essendo nel 2020 ancora residente all'estero.
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 167878 del 2019 ha chiarito che l'opzione va fatta nella Dichiarazione dei redditi dell'anno a partire dal quale la residenza fiscale è stata trasferita: nell'esempio suddetto, l'opzione va esercitata nella dichiarazione relativa all'anno 2021, da presentarsi nel 2022.

LE EVENTUALI RITENUTE ALLA FONTE DELLE PENSIONI ESTERE POSSONO ESSERE CONSIDERATE COME CREDITO D'IMPOSTA?

Con Risposta n. 559 ad Interpello l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le eventuali ritenute estere che dovessero essere applicate dall'Ente estero non si possono utilizzare quale credito d'imposta per imposte estere di cui all'art. 165 TUIR. Questa posizione è spiegata dal fatto che l'imposta di cui al Regime Agevolato è un'imposta sostitutiva, che prescinde dal reddito complessivo e che dunque non rientra nell'ambito di cui all'art. 165 TUIR. 

IL REGIME AGEVOLATO RIGUARDA TUTTI I REDDITI DI FONTE ESTERA, COMPRESI I REDDITI SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%.

E' da chiarire che sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 7% non solo i redditi da pensione estera, ma anche tutti gli altri redditi di fonte estera, con particolare evidenza dei redditi da interessi, dividendi e capital gain. Questo fatto è rilevante, giacché ciò significa sottoporre i redditi derivanti da rendite finanziarie maturate in America, ad esempio, ad una tassazione del 7% contro quella ordinaria del 26%, con un netto risparmio d'imposta.
Per contro, ogni reddito prodotto in Italia sarà sottoposto a tassazione in misura ordinaria.

ESONERO DA QUADRO RW, IVIE ED IVAFE.

Da ultimo è da evidenziare che i soggetti che si qualificano per il Regime Agevolato della Flat Tax 7% sono esonerati dalla compilazione del quadro RW e dal pagamento delle cosiddette patrimoniali estere, IVIE ed IVAFE.

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Enrico Povolo