I Living Trust Americani: loro potenzialità successoria e vantaggi rispetto al Testamento

Il presente articolo ha l'obiettivo di fare chiarezza sulle potenzialità in fase successoria e testamentaria dei Living Trust Americani.
I Living Trust, altresì chiamati Grantor Trusts, sono uno strumento molto utilizzato in America e sono spesso costituiti in alternativa ai Testamenti o Will.
Nell'articolo di oggi cerchiamo di analizzare come questi Living Trust possono essere uno strumento molto flessibile per un Cittadino Americano che si trasferisca in Italia e quali sono le loro principali caratteristiche giuridiche e fiscali.



1. IL PROBLEMA DI PARTENZA

Il punto da cui partiamo è il seguente: un Cittadino Americano si trasferisce in Italia pur continuando a detenere la maggioranza dei propri investimenti ed assets in America.
Questi assets possono essere di ogni tipo:
- real estates;
- asset finanziari;
- beni personali;
- opere d'arte;
- etc.

Ora, il problema che ci poniamo è il seguente: qual è il modo migliore per gestire adeguatamente questi assets, garantendo al tempo stesso una destinazione finale ai beneficiari, che ipotizziamo essere i figli o i nipoti del nostro Cittadino Americano?
La parola chiave della suddetta domanda è "migliore": in realtà non è facile definire il modo migliore laddove non si definiscano i possibili aspetti che definiscono come preferibile una strategia rispetto ad un'altra.
Pertanto cercheremo di chiarire i principali profili strategici con cui possiamo analizzare il problema.
Il metro di confronto sarà quello di valutare sia la redazione di un Testamento (Will), sia la creazione di un Non-Grantor Trust Americano.

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2. I PROFILI STRATEGICI DELLA QUESTIONE

Profilo Strategico n. 1: la gestione degli assets.

Questo profilo è prettamente giuridico ed attiene alla gestione ed al management degli assets medesimi.
Il punto centrale è connesso a chi ha il potere di compiere gli atti di gestione, di disposizione o di acquisizione degli assets considerati.
Rimane sempre il Grantor oppure è affidata la Trustee?
Fare un Living Trust comporta la perdita del controllo dei propri beni o no?

Profilo Strategico n. 2: la tassazione del reddito prodotto dagli assets.

Il secondo profilo attiene specificamente al pagamento delle imposte sui redditi prodotti dai beni messi in Trust.
Si tratta perciò di capire se il Living Trust abbia una tassazione penalizzante o meno.

Profilo Strategico n. 3: le potenzialità successorie del Living Trust.

Questo è l’aspetto più interessante, dato che riguarda il periodo temporale successivo alla morte del Grantor (o dei Grantor, in caso fossero marito e moglie): in questo caso si valuteranno la clausole dell'atto di Trust che normano il periodo successivo alla morte del disponente.


3. IL LIVING TRUST PUO’ AVERE UNA FUNZIONE TESTAMENTARIA?

Cercheremo ora di declinare i suddetti tre profili con la domanda iniziale: “Qual è il modo migliore di gestire i propri assets, garantendo al tempo stesso una destinazione finale ai beneficiari?”.

Per ciò che riguarda il profilo dei poteri di gestione sugli assets (Profilo Strategico n. 1), nel caso del Living Trust, il soggetto che pone i beni in Trust (il cosiddetto “Grantor”) è simultaneamente anche il Trustee del Trust e pertanto detiene tutti i poteri di gestione. Pertanto il Living Trust dà la massima garanzia al Disponente-Grantor di avere sempre il controllo dei beni fino alla propria morte.
Se mettiamo il Living Trust a confronto con soluzioni potenzialmente alternative, vedremo che anche il Testamento dà la garanzia del controllo sui beni fino alla data di morte; per contro, i Non-Grantor Trust (che in Italia sono definiti Trust "Opachi") prevedono invece la perdita effettiva di controllo sui beni posti in Trust da parte del Grantor; sarà pertanto il Trustee, una persona differente dal Disponente e non ad esso collegata, ad avere l’esclusivo potere e controllo sulla gestione degli assets posti in Trust.

Per ciò che concerne il profilo fiscale (Profilo Strategico n. 2), nel caso del Living Trust i beni posti in Trust sono dal punto di vista fiscale indistinguibili con i beni personali del Grantor. Pertanto le imposte sono le stesse, sia in America, sia in Italia, di quelle che si pagherebbero in caso di detenzione personale degli assets.
Se confrontiamo il Living Trust con il caso del Testamento, non c’è alcuna differenza dal punto di vista fiscale.
Per contro, nel caso del Non-Grantor Trust, sarà sempre il Non-Grantor Trust a pagare le imposte esclusivamente, evitando qualsivoglia onere fiscale in capo al Beneficiario o al Disponente.

Per ciò che concerne , da ultimo, al profilo successorio (Profilo Strategico n. 3), qui notiamo una netta differenza tra Living Trust e Testamento.
Avremo, infatti, che, al momento della morte del Grantor, il Living Trust si trasforma in un Non-Grantor Trust, con la nomina di un Trustee necessariamente terzo, il quale è deputato a mettere in atto il programma negoziale previsto dall’atto di Trust.
L’aspetto più rilevante, in chiave successoria, è che gli assets posti all’interno del Living Trust non sono assoggettati alla procedura Americana del Probate, a differenza del caso del Testamento, con una netta semplificazione dal punto di vista burocratico.
Pertanto, mentre per i primi due profili strategici di analisi abbiamo che il Living Trust è molto simile al Testamento, sono proprio le potenzialità successorie del Living Trust a differenziare il Living Trust dal Testamento.
In chiave successoria, le due grandi differenze tra Living Trust e Will sono le seguenti:
1) I beni posti nel Living Trust non entrano nel Probate, a differenza del Will;
2) I beni posti nel Living Trust possono essere oggetto di una diretta destinazione ai beneficiari (così come avviene nel Will), ma possono altresì essere oggetto di un progetto negoziale più ampio e differenziato: ad esempio, si possono prevedere clausole specifiche per soggetti minori o particolarmente deboli, si può prevedere che il Trust non liquidi tutti gli assets subito, etc.
In questo senso, il Living Trust, dopo la morte del Grantor, si identifica in tutto e per tutto con un Non-Grantor Trust, assumendo tutte le caratteristiche di efficienza e di flessibilità tipiche del Trust, ma evitando che il Grantor si spossessi dei beni finché è in vita.


4. IL LIVING TRUST E LA SUA VITA DOPO LA MORTE DEL GRANTOR

Il Living Trust si caratterizza, pertanto per una duplice fase di vita: quella fino alla data di morte del Grantor, e quella dopo la morte del Grantor.
Ora cercheremo di focalizzarci su questa seconda parte, evidenziando alcune brevi esemplificazioni connesse con i possibili programmi negoziali del Living Trust dopo la morte del Disponente-Grantor.

A) Programma negoziale del Living Trust dopo la morte del Grantor: liquidazione immediata degli assets nei confronti dei beneficiari.

La prima ipotesi che prendiamo in considerazione è quella più semplice ed immediata. Al momento della morte del Grantor, il Trustee ha il compito di liquidare tutti gli assets presenti nel Trust e di distribuire le somme così ottenute, meno le spese di gestione, tra i beneficiari secondo le indicazioni dell’atto di Trust.
Dal punto di vista fiscale Italiano, un recente Interpello che abbiamo proposto ha confermato che in tale fattispecie, seppure in presenza di un programma negoziale “mininale”, consistente nella sola liquidazione dei beni in Trust, il Trust si configura come “Trasparente” ai fini fiscali Italiani.
La qualifica di Trust Trasparente significa che i redditi formatisi in capo al Trust nella fase di liquidazione, in particolare eventuali capital gain emergenti dalla vendita degli assets Americani, sono attribuiti ai beneficiari residenti in Italia indipendentemente dalla loro percezione.
Per tale qualificazione è semplicemente necessario che il beneficiario Italiano sia titolato a ricevere la sua quota di patrimonio e reddito in fase di liquidazione.

B) Programma negoziale del Living Trust dopo la morte del Grantor: assegnazione degli assets ai beneficiari con eventuali conguagli in contante.

Questo secondo programma negoziale è qualitativamente simile al precedente, con la sola differenza che in questo caso il Trustee non liquida gli assets ma li assegna ai beneficiari.
Ciò può portare ad alcuni vantaggi fiscali, dato che in fase di assegnazione non c’è il realizzo di eventuali plusvalenze latenti, ma questa modalità non è certamente consigliata per i Cittadini Americani che si trasferiscono in Italia ed hanno anche Beneficiari residenti in Italia. In tale caso, infatti, abbiamo che l’assegnazione ai beneficiari residenti in Italia di un bene sito in America può dare origine a problematiche assegnative ad anche fiscali di particolare momento.
In questa opzione si creerebbe poi il problema di avere a che fare con la necessità di fare dei conguagli in denaro tra i beneficiari: il che presuppone che una parte del patrimonio del Trust sia già detenuto in liquidità o che il Trustee stesso debba preventivamente liquidare alcuni assets per avere la provvista sufficiente ai conguagli.
Un ulteriore tema foriero di criticità riguarda la valutazione che è attribuita a determinati beni, in particolare ai beni immobili.
In considerazione di tutto ciò, il nostro Studio generalmente sconsiglia tale metodologia di distribuzione negli atti Istitutivi di Living Trust Americani.

C) Programma negoziale del Living Trust dopo la morte del Grantor: liquidazione immediata di alcuni assets e creazione di Sub-Trust per alcune categorie di beneficiari “deboli”.

Il caso in questione è particolarmente interessante perché permette di distinguere il comportamento che dovrà adottare il Trustee a seconda dell’età che avranno i beneficiari al momento della morte del Grantor.
Sarà pertanto possibile stabilire nell'atto di Trust che per i beneficiari che abbiano raggiunto la maggiore età (o qualsiasi altra età fissata dal Grantor) sia possibile ottenere la loro quota di liquidazione immediata del Patrimonio e del Reddito del Trust, mentre per i beneficiari che appartengano a delle categoria protette sia possibile mantenere i beni in Trust, utilizzando i beni stessi ed il reddito da essi derivante per finanziare il mantenimento e le principali spese di tali beneficiari.
Spesso all’interno di tale categoria protetta sono inclusi:
- i beneficiari minori;
- i beneficiari diversamente abili;
- i beneficiari che abbiano particolari problematiche di salute;
- i beneficiari che abbiamo incapacità di intendere e volere;
- etc.
Ovviamente il livello e la durata della protezione possono variare a seconda delle categorie di beneficiario: ad esempio, mentre il beneficiario minore avrà diritto alla liquidazione della sua quota al raggiungimento della maggiore età, il beneficiario diversamente abile può essere protetto vita natural durante.
La potenzialità successoria e testamentaria del Living Trust è appunto quella di poter permettere una fase protettiva piuttosto prolungata e differenziata a seconda delle esigenze del beneficiario e senza sapere anticipatamente se il beneficiario farà parte di una determinata categoria.
Pertanto, la categoria dei beneficiari diversamente abili o incapaci di intendere e volere può essere prevista indipendentemente dal fatto che siano presenti al momento della redazione dell’atto di Trust dei beneficiari con tali caratteristiche.

D) Programma negoziale del Living Trust dopo la morte del Grantor: mantenimento degli assets in Trust per tutti i beneficiari per un periodi di tempo determinato dall’atto di Trust.

In tale fattispecie il Grantor intende qualificare come beneficiari finali del patrimonio del Trust i propri i nipoti (ad esempio), al momento di raggiungimento della maggiore età.
In tal caso i figli del Grantor possono essere tutelati per eventuali problematiche di salute, per costi connessi con la loro educazione o per  l’acquisto della loro casa. È altresì garantito ai medesimi il mantenimento di un certo standard di vita.
In tali casi è abbastanza comune lasciare al Trustee la discrezionalità nella scelta del quanto e del quanto distribuire ai beneficiari: questa caratteristica (assieme ad altre) porta il Trust ad essere generalmente qualificato in Italia come Trust “Opaco”, il quale comporta anche delle interessanti conseguenze fiscali, dato che la tassazione sui redditi dei beni in Trust, al rispetto di determinate condizioni, è applicata solamente in America e non in Italia.
Ciò significa che una volta che il Trust Americano ha pagato le imposte in America, se il Trust è qualificato come Opaco ai fini fiscali Italiani, le eventuali distribuzioni di reddito ai beneficiari residenti in Italia avverrebbe senza applicazione di imposta Italiana.

Ovviamente diventa cruciale redigere in maniera corretta e completa l'atto Istitutivo del Living Trust Americano, dato che il Living Trust per il Cittadino Americano che si è trasferito in Italia o intende trasferirsi in Italia deve rispettare sia la legislazione Americana, sia quella Italiana.

Il nostro Studio offre un servizio di consulenza apposito per coloro che vogliono redigere un Living Trust di questo genere.


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Enrico Povolo