In questo articolo e nel prossimo andremo ad analizzare due importanti novità che sono state introdotte a partire dal 2024 e che sono strettamente collegate:
- l'applicazione di sanzioni per i Cittadini Italiani residenti all'estero che non si sono iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).
- la riformulazione dell'art. 2 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) con cui è definito il concetto di residenza fiscale delle persone fisiche ai fini della normativa domestica Italiana
Vediamo cosa cambia rispetto alla normativa precedente e quali sono le implicazioni pratiche di queste due modifiche.
L'IMPORTANZA DELL'ISCRIZIONE ALL'AIRE
Il punto che andremo ad analizzare in questo primo articolo riguarda una novità introdotta per il 2024 e che riguarda la mancata iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) da parte di tutti i Cittadini Italiani che risiedono all'estero.
Per maggiori informazioni su AIRE e FAQ AIRE rimandiamo al seguente link:
Ricordiamo anche che l'iscrizione all'AIRE deve avvenire entro 90 giorni dal trasferimento della residenza all'estero.
Una prima avvertenza preliminare è d'obbligo per chiarire il campo di applicazione della nuova norma sanzionatoria: la norma che regola l'obbligatorietà dell'iscrizione all'AIRE nel caso di trasferimento della residenza all'estero riguarda solo i Cittadini Italiani e non si applica ai Cittadini Americani che sono stati residenti in Italia.
ESEMPIO
Jack Smith è un Cittadino Americano che è stato residente fiscale dell'Italia per gli ultimi 10 anni; egli è regolarmente iscritto all'Anagrafe Comunale del Comune dove risiede.
Il Sig. Smith decide, a partire da Febbraio 2024, di trasferire la propria residenza in Svezia per un paio di anni per motivi di lavoro, pianificando poi di tornare a risiedere in Italia all'inizio del 2026.
La domanda che ci poniamo è la seguente: il Sig. Smith è obbligato ad iscriversi all'AIRE a seguito del suo trasferimento in Svezia? Può essere passibile di sanzioni qualora non lo faccia?
La risposta è che il Sig. Smith non è obbligato ad iscriversi all'AIRE, dato che l'AIRE si applica solo ai CITTADINI ITALIANI.
Attenzione, però: se, nell'esempio di cui sopra, la moglie del Sig. Smith, Helena Smith, avesse doppia Cittadinanza, Italiana ed Americana, ed anche lei si trasferisse in Svezia per lo stesso periodo di tempo, la Sig.ra Helena Smith sarebbe obbligata ad iscriversi all'AIRE. Dunque l'obbligo di iscrizione all'AIRE è sempre previsto anche qualora il soggetto in questione abbia doppia Cittadinanza.
Un'ultima importante annotazione relativa all'esempio che stiamo considerando: anche se il Sig. Jack Smith non è tenuto ad iscriversi all'AIRE, è comunque importante che si cancelli dall'Anagrafe del Comune qualora si trasferisca all'estero.
Vedremo che questa cancellazione è particolarmente importante anche ai fini della modifica della norma sulla Residenza Fiscale di cui diremo nel prossimo articolo.
LA DIATRIBA TRA LA POSIZIONE "FORMALISTICA" E QUELLA "SOSTANZIALISTICA"
Abbiamo già trattato in precedenza della questione e dell'importanza dell'iscrizione all'AIRE nei seguenti articoli:
Dall'analisi dei suddetti post emerge che il Cittadino Italiano che si trasferiva all'estero ma rimaneva (volontariamente od involontariamente) iscritto all'Anagrafe del Comune Italiano, non iscrivendosi all'AIRE, si poteva trovare in notevoli difficoltà a sostenere di avere una residenza fiscale estera di fronte all'Agenzie delle Entrate Italiana.
Ciò era dovuto alla precedente formulazione dell'art. 2 del TUIR (che approfondiremo nel prossimo articolo) ed all'importanza "formalistica" che la mera iscrizione all'Anagrafe Italiana riservava ai fini della determinazione della residenza fiscale.
Avevamo in particolare visto, nel seguente articolo:
che l'Agenzia delle Entrate era stata costretta ad una importante "cambio di rotta" in termini di residenza fiscale ed iscrizione all'Anagrafe, evidenziando come, in caso di conflitto tra le norme domestiche Italiana ed Estera sulla residenza fiscale, prevalesse sempre la norma Convenzionale (posizione cosiddetta "sostanzialistica"), rispetto all'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate della normativa domestica Italiana che si faceva forte di un molto controverso filone giurisprudenziale di Cassazione (ora definitivamente superato e definito tesi "formalistica") secondo cui la mera iscrizione all'Anagrafe Italiana era sufficiente a considerare il soggetto residente fiscale Italiano anche qualora questo fosse residente all'estero ai sensi della Convenzione.
Ora, sia la prassi dell'Agenzia delle Entrate sul "Rientro dei Cervelli", sia la nuova formulazione dell'art. 2 del TUIR hanno portato ad un ridimensionamento dell'importanza della cancellazione dall'Anagrafe (e della corrispettiva iscrizione all'AIRE) da parte del Cittadino Italiano che si trasferisce all'estero.
LE NUOVA SANZIONI PER LA MANCATA ISCRIZIONE AIRE
La novità del 2024 è che è stata introdotta una norma sanzionatoria per gli Italiani che trasferiscono la loro residenza all'estero senza iscriversi all'AIRE.
La norma prevede i seguenti punti salienti:
1) La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita in un importo che varia da 200 euro a 1.000 euro PER CIASCUN ANNO in cui perdura l'omissione dell'iscrizione all'AIRE.
2) L'autorità competente ad accertare e comminare l'eventuale sanzione è il Comune nella cui Anagrafe è iscritto il soggetto che sia residente all'estero.
3) Il Comune deve accertare ed eventualmente irrogare le sanzioni entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo di iscrizione all'AIRE non risulta adempiuto.
4) La sanzione NON è retroattiva e perciò vale solo a partire dall'anno 2024 e seguenti. Non sono perciò comminabili sanzioni relativamente agli anni fino al 2023 incluso.
L'analisi della norma ci permette di dire che tale impianto sanzionatorio non sembra essere particolarmente "punitivo" per i Cittadini Italiani che sono all'estero ma si siano scordati, o non hanno voluto, iscriversi all'AIRE. Infatti la sanzione minima, pari a 200 euro, non pare particolarmente rilevante, soprattutto se messa in confronto con il fatto che il Comune può accertare al massimo 5 anni, a pena di decadenza.
Pertanto, qualora il Comune in questione identifichi un soggetto che è residente all'estero, potrà comminare una sanzione amministrativa di 200 euro x 5 anni, pari a 1.000 euro complessivi.
Ora, la somma in questione non pare particolarmente severa e non sembra essere in grado di creare un interesse specifico da parte dei Comuni ai fini di accertare eventuali soggetti non adempienti, in particolare nei Comuni di una certa dimensione.
La nostra interpretazione della norma è che questa sanzione, più che un aspetto realmente "punitivo", abbia l'obiettivo di ribadire l'importanza dell'iscrizione all'AIRE per coloro che si trasferiscono all'estero.
L'iscrizione all'AIRE è sempre fortemente suggerita per i Cittadini Italiani residenti all'estero, indipendentemente dalla poca "incisività" della norma sanzionatoria e dalla nuova formulazione dell'art. 2 del TUIR, che, come vedremo, riduce a "presunzione" l'iscrizione alle liste Anagrafiche di un dato Comune.
COSA FARE PER CHI NON E' ISCRITTO ALL'AIRE ED E' RESIDENTE ALL'ESTERO
Si pone ora la seguente domanda: cosa conviene fare per coloro che sono residenti all'estero e non si sono iscritti all'AIRE?
E' opportuno iscriversi subito all'AIRE, anche se in ritardo, ed evitare l'incorrere di sanzioni per il 2024 oppure lasciare tutto immutato, al fine di evitare ogni tipo di rischio accertativo?
Non è possibile rispondere univocamente ad una domanda così ampia, dovendosi capire con precisione tutti gli elementi fattuali e le problematiche di rischio connesse con la residenza estera di ogni singolo caso. Per ogni approfondimento specifico vi preghiamo di contattarci per un'analisi puntuale.
E' però possibile affermare la bontà del principio secondo cui è sempre preferibile far coincidere il dato di fatto (la residenza estera) con il dato formale (l'iscrizione all'AIRE), anche se l'iscrizione dovesse essere fatta in ritardo.
Parimenti, è da ribadire che la strategia di "non fare nulla altrimenti succede qualcosa" non è una strategia, ma una mera speranza.
Rimane comunque importante valutare ogni caso in maniera specifica, data la complessità della materia e l'attenzione che le Autorità Fiscali dedicano ad un tale tema, confermato anche da questa novella sulla mancata iscrizione all'AIRE.
SULLO STESSO ARGOMENTO, VI POTREBBE ANCHE INTERESSARE:
1) La nostra sezione specificamente dedicata alla Residenza Fiscale:
2) La nostra sezione specificamente dedicata al trasferimento in Italia:
3) I seguenti articoli:
CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Per ogni approfondimento e richiesta di ulteriori informazioni, potete mandare una mail a:
enrico.povolo@dottcomm.net
oppure telefonare al numero:
+39 0444 322987
Enrico Povolo