Interpello privato: i Trust opachi Americani sono white list (o non paradisiaci)

In questo articolo tratteremo di una novità molto importante che è emersa da una Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad un Interpello privato che il nostro Studio ha presentato di  concerto con lo Studio del Prof. Andrea Giovanardi: i Trust Americani che si qualifichino come opachi sono da considerarsi white list ai sensi della Circolare 34/E del 2022 e, pertanto, le distribuzioni di reddito compiute da trust opachi Americani nei confronti di un beneficiario residente fiscalmente in Italia non sono soggette a tassazione in Italia in quanto il reddito è stato già sufficientemente tassato in America in capo al Trust.


1. IL QUESITO PROPOSTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Prima di iniziare, vi ricordiamo che potete trovare numerosi articoli sui Trust Americani nella seguente sezione:


L'interpello che abbiamo proposto all'Agenzia delle Entrate riguardava una Cittadina Americana, attualmente residente fiscale in Italia, la quale è beneficiaria di un Trust Americano, che è stato qualificato come "opaco".
Il Trustee del Trust, che è una US person, ha fatto una distribuzione nel corso dell'anno 2025 a tale beneficiaria residente in Italia: il quesito, pertanto, riguardava il corretto trattamento fiscale della suddetta attribuzione ai fini delle imposte dirette.

Sull'importanza che il Trustee di un Trust Americano sia una US person, vedasi anche il seguente articolo:


L'Interpello si è basato sui seguenti punti logici:

1) Il Trust Americano è qualificato come opaco: l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto tale qualificazione corretta.

Per ulteriori chiarimenti sulle differenze tra Living Trust e Non-Grantor Trust (i Trust opachi Americani), vedasi anche il seguente articolo:


2) Il Trustee del Trust non ha detto nulla circa la natura di tale attribuzione: non ha specificato, in altre parole, se si tratta di "Reddito" o di "Patrimonio".
Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 45, comma 4-quater del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) dispone che «Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito».

Sulle dinamiche del Trust Accounting e delle differenze giuridiche tra Italia e Stati Uniti, vi suggeriamo anche la lettura del seguente articolo:


3) Se l’attribuzione è da qualificarsi come distribuzione di reddito, non c’è tassazione in Italia se si tratta di una attribuzione fatta da Trust opaco estero che sia considerato white list (o non paradisiaco).
I trust esteri opachi non paradisiaci non presentano profili impositivi ai fini della fiscalità diretta in capo ai beneficiari italiani. La stessa C.M. 34/E, infatti, rileva come “sotto il profilo sistematico, come precisato al paragrafo 2.3, le attribuzioni da parte di trust opachi esteri a beneficiari residenti, ordinariamente, non danno luogo a tassazione in capo agli stessi.”
Pertanto, il quadro che emerge è il seguente:

- se il trust opaco estero è considerato paradisiaco (o non white list), il reddito è da assoggettare a tassazione perché opera la presunzione di cui abbiamo detto sopra (art. 45, comma 4-quater). 

- se invece il trust opaco estero non è considerato paradisiaco (o white list), le attribuzioni di reddito al beneficiario non sono assoggettate a tassazione in Italia.

La ratio di questa norma è la seguente: se il Trust Americano è white list, i redditi prodotti dagli asset che sono presenti nel trust sono già stati tassati in capo al Trust Americano "sufficientemente" e, pertanto, la successiva distribuzione al beneficiario residente in Italia non comporta alcuna tassazione.


2. QUANDO UN TRUST OPACO ESTERO SI PUO' CONSIDERARE WHITE LIST, O NON PARADISIACO?

Il tema centrale dell'Interpello è dunque quello di capire se il Trust opaco Americano in questione abbia o meno natura "paradisiaca".
Per orientarci sul punto, dobbiamo nuovamente fare riferimento alla Circolare 34/E del 2022, la quale, cita testualmente:

"Pertanto, se il trust opaco estero è stabilito in uno Stato che, con riferimento ai redditi ivi prodotti, integra un livello di tassazione inferiore alla metà di quello applicabile in Italia, le “attribuzioni” di reddito da parte del trust al beneficiario sono assoggettate ad imposizione in capo allo stesso beneficiario come reddito."

La Circolare 34/E del 2022 chiarisce il primo punto cardine della nostra indagine:

Se l'America ha un livello di tassazione dei Trust che sia PARI O SUPERIORE al 50% del livello della tassazione Italiana, allora il Trust Americano è da considerarsi white list, o non paradisiaco.

Per contro, se l'America ha un livello di tassazione dei Trust che sia INFERIORE al 50% del livello della tassazione Italiana, allora il Trust Americano è da considerarsi white list, o non paradisiaco.

Il secondo punto cardine della nostra indagine è il seguente: nel fare questa analisi della tassazione Americana sui trust in confronto con quella Italiana, dobbiamo considerare la TASSAZIONE NOMINALE oppure la TASSAZIONE EFFETTIVA?

La distinzione è di particolare momento, giacché la tassazione nominale si riferisce alle aliquote di tassazione applicabili al reddito del Trust in America, mentre la tassazione effettiva si riferisce alla tassazione di quello specifico Trust in quel preciso anno.
Facciamo un esempio per chiarire meglio questa distinzione.

ESEMPIO: TASSAZIONE NOMINALE VS. TASSAZIONE EFFETTIVA DEI TRUST ESTERI.

Ipotizziamo che un determinato Trust Opaco Americano, il Trust OMEGA, abbia nell'anno 2024 un reddito imponibile di 2.000 dollari, mentre abbia nel corso del 2025 un reddito pari a 50.000 dollari.

Le aliquote NOMINALI di tassazione per i Trust (per il reddito ordinario) sono le seguenti:

ALIQUOTE AMERICANE SUI REDDITI DA TRUST PER IL 2025:
Per redditi da: $0 – $3.150: 10%
Per redditi da: $3.150 – $11.450: 24%
Per redditi da: $11.450 – $15.650: 35%
Per redditi oltre $15.650: 37%

ALIQUOTE AMERICANE SUI REDDITI DA TRUST PER IL 2024:
Per redditi da: $0 – $3.100: 10%
Per redditi da: $3.100 – $11.150: 24%
Per redditi da: $11.150 – $15.200: 35%
Per redditi oltre $15.200: 37%

Questo set di aliquote rappresenta IL LIVELLO DI TASSAZIONE NOMINALE DEL TRUST IN AMERICA PER GLI ANNI 2024 E 2025.

La tassazione effettiva del Trust Americano OMEGA è, invece, la seguente:

Anno 2024:

Imposta Americana per l'anno 2024 (su un reddito $ 2.000) = $ 200
La tassazione effettiva per l'anno 2024 è del 10%.

Anno 2025:

Imposta Americana per l'anno 2025 (su un reddito $ 50.000) = $ 16.535,50
La tassazione effettiva per l'anno 2024 è del 33,1%.

Ora, come si nota dall'esempio, la tassazione nominale è un set di aliquote, mentre la tassazione effettiva è quella specifica tassazione calcolata per quel Trust in quell'anno. Si pensi al caso in cui il Trust in questione avesse avuto una perdita in un certo anno: in quell'anno, la tassazione effettiva Americana sarebbe dello 0%.

La Circolare 34/E del 2022 ha specificato che è necessario prendere a riferimento LA TASSAZIONE NOMINALE e non quella effettiva nell'indagine sulla natura paradisiaca dei Trust opachi esteri.

Questo passaggio è estremamente importante perché prendendo a considerazione la tassazione nominale, l'analisi non va svolta a livello di un determinato Trust Americano, ma va svolta a livello del Paese Stati Uniti d'America.

Pertanto, l'importanza di questo Interpello è proprio questa: una volta stabilito che il Trust in questione è white list, ciò comporta che ogni Trust Opaco Americano che abbia fatto distribuzioni nel 2025 è da considerarsi analogamente white list.


3. LA PROBLEMATICA DEL CONFRONTO DI ALIQUOTE: ITALIA VS. STATI UNITI D'AMERICA.

A questo punto, riprendendo i due punti cardine di cui sopra, possiamo arrivare alla formulazione del criterio generale per capire se un trust opaco estero sia o meno paradisiaco:

CRITERIO: un trust opaco estero è white list se la tassazione nominale del Paese in cui è situato è almeno pari al 50% della tassazione nominale Italiana.

Sappiamo che l'aliquota Italiana per i Trust è pari al 24%, che diventa 26% in caso di applicazione di imposta sostitutiva: per questione di semplicità espositiva ignoriamo tale categoria di redditi: si vedrà che la soluzione non comporta alcun problema nemmeno per questi redditi.
Pertanto possiamo dire che se l'aliquota estera per i Trust è pari o maggiore al 12%, allora il Trust  estero è un Trust opaco WHITE LIST.

La cosa si complica nel caso degli Stati Uniti d'America in relazione alla tassazione nominale che abbiamo visto nell'esempio precedente:

ALIQUOTE AMERICANE SUI REDDITI DA TRUST PER IL 2025:
Per redditi da: $0 – $3.150: 10%
Per redditi da: $3.150 – $11.450: 24%Per redditi da: $11.450 – $15.650: 35%Per redditi oltre $15.650: 37%

Come si vede, la prima aliquota, che tassa i redditi che vanno da zero a 3.150 dollari, è pari al 10% e pertanto è MINORE della soglia del 12% 
Le altre aliquote, tuttavia, sono tutte maggiori della soglia del 12%.

Come si risolve questo problema?

Il nocciolo dell'Interpello che il nostro Studio ha presentato è proprio questo: come si risolve, per un trust opaco estero, il giudizio  di essere o meno paradisiaco quando il Paese estero (gli Stati Uniti d'America nel nostro caso) hanno un set di aliquota tali per cui alcune aliquote nominali sono minori della soglia  del 50% ed alcune aliquote nominali sono maggiori della soglia del 50%


4. AVVERTENZA: NON SI DEVE "SCIVOLARE" NELLA TASSAZIONE EFFETTIVA

Il primo punto da affrontare è questo: non si deve cadere nel tranello di "scivolare" nuovamente nella "tassazione effettiva": infatti, potrebbe risultare istintivo fare riferimento alle imposte pagate in un certo anno dal trust opaco estero. 
Questa metodologia è sbagliata non solo perché è già stata cassata dalla Circolare 34/E del 2022, ma anche in virtù del fatto che darebbe dei risultati potenzialmente destabilizzanti.
Riprendiamo l'esempio fatto in precedenza: se prendessimo a riferimento la tassazione effettiva, ci troveremmo con queste valutazioni:

Anno 2024:
Imposta Americana per l'anno 2024 (su un reddito $ 2.000) = $ 200
La tassazione effettiva per l'anno 2024 è del 10%.

Anno 2025:
Imposta Americana per l'anno 2025 (su un reddito $ 50.000) = $ 16.535,50
La tassazione effettiva per l'anno 2024 è del 33,1%.

Notiamo che se si prendesse la tassazione effettiva, avremmo il controverso risultato che il Trust opaco estero OMEGA sarebbe paradisiaco nel 2024, ma NON paradisiaco nel 2025.
In sostanza, se prendessimo a riferimento la tassazione effettiva, ci troveremmo ad un giudizio "a singhiozzo", dato che in presenza di redditi sufficientemente elevati avremmo a che fare con una tassazione superiore alla soglia del 12%, mentre in annualità con redditi negativi o bassi, ci troveremmo con un giudizio di trust paradisiaco.


5. LA SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROPOSTA

La soluzione interpretativa che abbiamo proposto circa la valutazione del livello impositivo nominale estero è quella dell’utilizzo di un’aliquota media ponderata prendendo a riferimento un reddito convenzionale di 1 milione di euro, come suggerito dalla Circolare n. 35/E/2016 in tema di Controlled Foreign Company (CFC).
Tale soluzione operativa, come già evidenziato, è riportata nella Circolare n. 35/E/2016 in tema di Controlled Foreign Company (CFC) alle pagine 21 e seguenti. 
Si badi che il tema è il medesimo: identificare se le aliquote del Paese della Società Controllata qualifichino il Paese come un Paese “White List” o “Black List” in confronto alla tassazione Italiana . 
Nel determinare la tassazione nominale estera la C.M. 35/E/2016 chiariva che “Nell’eventualità in cui nello Stato di residenza o di localizzazione della società controllata sia prevista un’imposta progressiva a scaglioni occorrerà calcolare la media aritmetica ponderata delle aliquote vigenti nell’ordinamento estero.  A tal fine, viene individuato, in via convenzionale, un parametro reddituale pari a Euro 1 milione, da utilizzare sempre per la ponderazione.”
La C.M. 35/E/2016 propone un esempio dove il livello nominale di tassazione è determinato assumendo un reddito teorico convenzionale di un milione di euro da assoggettare ad aliquote e scaglioni del paese estero.  

Ora, analizzando la struttura delle aliquote Americane per il reddito ordinario, prendendo un reddito convenzionale di 1 milione di dollari, avremmo un'aliquota media ponderata del 36,8%, che è sicuramente maggiore del 12%.

Analogamente, per i redditi da Qualified Dividends e da Long-term capital gains, l'aliquota media sarebbe pari al 19,88% che è maggiore dell'aliquota Italiana del 13% (50% del 26%).


6. LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate afferma innanzitutto che "la soluzione prospettata dall'istante è fondata, con le seguenti precisazioni".

La prima precisazione riguarda la qualifica del Trust come opaco, qualifica su cui conviene anche il giudizio dell'Agenzia delle Entrate:

"... la circostanza per cui la contribuente, benché beneficiaria individuata del trust, non risulti, in base all'atto istitutivo dello stesso, titolare del diritto di pretendere dal trustee somme predeterminate e specificamente individuate, fa ritenere che, nel caso specifico, il trust possa essere considerato opaco."

La seconda precisazione riguarda il fatto che la metodologia di calcolo dell'aliquota media ponderata prendendo a riferimento un reddito convenzionale di un milione di euro (mutuata dalla disciplina fiscale delle CFC) sia estendibile anche ad altri ambiti fiscali quali il Trust. A tal fine l'Interpello prevede che:

"Il tenore delle considerazioni contenute nella suddetta riposta n. 131 fa ritenere che il criterio indicato dalla circolare n. 35/E del 2016, al fine di individuare Stati e territori a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47bis del TUIR, sia utilizzabile non solo con riferimento ai dividendi esteri ma per la determinazione del livello nominale di tassazione estera in linea generale e, quindi, anche relativamente alla fattispecie in esame."

Con questa metodologia, mutuata dalle CFC, i Trust opachi Americani sono WHITE LIST. 
Conseguentemente l'Agenzia delle Entrate conclude sostenendo che "alla luce di quanto considerato si ritiene che nel caso specifico, qualora il trust sia stato effettivamente assoggettato ad un adeguato livello di tassazione nominale negli USA, non operando la citata presunzione di cui all'articolo 45 del TUIR, l'attribuzione ricevuta dall'istante non sia imponibile i fini IRPEF."

E' importante prestare attenzione al fatto che l'analisi va fatta sulle aliquote di ogni anno, anche passato, di produzione del reddito.

L'elemento particolarmente importante di tale interpello è il fatto che trattandosi di tassazione nominale, la conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'utilizzo del criterio dell'aliquota media ponderata con un reddito convenzionale di 1 milione di euro, di fatto assicura che i Trust opachi Americani siano Trust che abbiano sostenuto in America un adeguato livello di tassazione e non possano pertanto essere considerati paradisiaci: sono dunque qualificati come white list, con la conseguenza che le eventuali distribuzioni a favore del beneficiario residente fiscalmente in Italia non sono oggetto di imposte sui redditi, anche laddove il Trustee non specificasse se tale distribuzione sia afferente a principal (capitale) o a reddito.


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Enrico Povolo