Interpello 239/2025: un importante passo avanti per i Beneficiari Italiani di Living Trust Americani

L'Interpello n. 239 del 2025 pubblicato nei giorni scorsi da parte dell'Agenzia delle Entrate e che è stato presentato dal nostro Studio, rappresenta un importante passo in avanti per tutti i Beneficiari residenti in Italia di Living Trust Americani, siano essi Trust Testamentari, siano essi Trust di gestione.
Vediamo di capirne il perché.



1. La situazione di partenza: il quesito dell'Interpello

La risposta all'Interpello 239/2025 dell'Agenzia delle Entrate (che trovate a questo link) rappresenta un'ulteriore conferma di come i Living Trust Americani aventi Beneficiari Italiani possano essere un utile strumento di pianificazione intergenerazionale tra Italia e Stati Uniti.

Il caso, del quale ci siamo direttamente occupati, si è svolto nel seguente modo:

1) Il Sig. X, residente in America, aveva istituito in qualità di Grantor (disponente) un Living Trust in California, apportandovi una serie di beni, mobili ed immobili, tutti siti in California. Facciamo notare che sia la costituzione del Trust, sia l'apporto dei beni all'interno dello stesso si erano verificati mentre il Disponente era residente fiscalmente in America. 

2) Trustee del Trust erano i seguenti:
    durante la vita del Grantor: il Grantor medesimo;    
    - dopo la morte del Grantor: il Sig. ALFA, residente in America;

3) Beneficiari del Trust erano i seguenti:
    - durante la vita del Grantor: il Grantor medesimo;    
    - dopo la morte del Grantor:
        - i suoi pronipoti, tutti residenti in Italia;
        - il Sig. ALFA, residente in America; ricordiamo che il Sig. ALFA è anche Trustee.
        - altri beneficiari minori:
 
4) Il programma negoziale del Trust dopo la morte del Grantor era il seguente:
    - la liquidazione di tutti gli assets in Trust e la distribuzione di fondo e reddito ai beneficiari del Trust.

5) Il Trust ha le seguenti caratteristiche:
    - durante la vita del Grantor: il Trust è modificabile e revocabile.
    - dopo la morte del Grantor: il Trust è non modificabile ed irrevocabile;

Il quesito dell'Interpello consisteva nel qualificare correttamente il Trust dal punto di vista delle imposte dirette in Italia per i beneficiari Italiani.


2. La qualificazione fiscale in America

Prima di entrare nel vivo della qualificazione Italiana, è bene fare un giro d'orizzonte per capire come un Living Trust sia qualificato in America.

Prima della morte del Grantor

La qualificazione fiscale del Living Trust in America durante la vita del Disponente è quella di un Trust Interposto: fiscalmente il  Living Trust non esiste e tutti i redditi prodotti dallo stesso sono direttamente imputati all'interno della Tax Return Americana del Grantor, come se fossero percepiti dallo stesso.
Il Grantor, pertanto, è anche Trustee e Beneficiario del Living Trust e può in ogni momento modificare e revocare il Trust medesimo, cambiando ogni prescrizione contenuta nell'atto di Trust.

Dopo la morte del Grantor

Il Trust si trasforma da Grantor Trust a Non-Grantor Trust: con la nomina di un Trustee terzo, si realizza la piena separazione patrimoniale tra il patrimonio del Grantor e la sua gestione, che è affidata al Trustee.
Il Trustee all'atto della nomina deve chiedere all'IRS l'assegnazione di un EIN NUMBER (una sorta di Codice Fiscale per gli Enti non persone fisiche) che sarà assegnato al Trust.
Con la trasformazione in Non-Grantor Trust il Trust diventa fiscalmente opaco in America: dal punto fiscale Americano i redditi prodotti dal Trust a partire dalla data di morte del Grantor sono tassati in capo allo stesso e non in capo ai beneficiari.
Unica eccezione a questa regola è il caso in cui il reddito prodotto in un certo periodo d'imposta da parte del Non-Grantor Trust sia distribuito nello stesso esercizio ai beneficiari: nel qual caso si applica un particolare meccanismo fiscale che di chiama IDD e che imputa tali redditi direttamente ai beneficiari rendendoli al contempo deducibili fiscalmente da parte del Trust.


3. La qualificazione fiscale in Italia

Prima di entrare nel vivo della qualificazione in Italia, vi riportiamo alcuni commenti alla pubblicazione del suddetto Interpello:




Il più pregnante dei suddetti contributi ci pare quello del Dr. Vial, che ha messo correttamente il focus sul punto fondamentale di tale Interpello e cioè sulla delimitazione del concetto di Trust Interposto che ne emerge.

Vediamo ora la qualificazione ai fini fiscali Italiani di questo Living Trust: una volta stabilito che, dopo la morte del Disponente, il Trust in America è un Trust fiscalmente Opaco, si pone il quesito di capire la qualificazione in Italia.
L'Interpello delinea il campo della fiscalità diretta come oggetto del dubbio interpretativo che abbiamo sollevato all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, non entra in gioco il campo delle imposte indirette: risulta, tra l'altro evidente che la distribuzione del fondo (principal) ai beneficiari Italiani non sconta imposta di successione per mancanza del requisito di territorialità, essendo il Grantor morto da residente fiscale Americano ed essendo i beni in Trust apportati e presenti tutti in America al momento della morte del Disponente medesimo.
Facciamo però notare che, benché non direttamente afferente il campo delle imposte indirette, la risposta all'Interpello ha, a nostro avviso delle ricadute anche su quel comparto: ne tratteremo al successivo punto n. 5.

L'Agenzia delle Entrate nella risposta 239/2025 qualifica tale Trust come Trasparente, in virtù dei seguenti due elementi:

a) Tutti i beneficiari Italiani (nulla è detto in relazione al beneficiario-Trustee) sono beneficiari individuati, ed hanno diritto di pretendere sia il reddito prodotto in fase di liquidazione degli assets del trust (come ad esempio un capital gain connesso alla vendita di un immobile) sia il fondo.

b) non c'è alcuna discrezionalità da parte del Trustee circa la distribuzione del reddito e del patrimonio a tali beneficiari.

L'effetto di tale qualificazione fiscale è che il reddito prodotto dal Trust in America ed evidenziato come "taxable income" è da considerarsi come attribuito "per trasparenza" al beneficiario Italiano, che lo deve dichiarare e sottoporre a tassazione in Italia.
Facciamo notare che tale modalità di tassazione si caratterizza per le seguenti modalità applicative:
- la tassazione da applicare in Italia è una tassazione progressiva: dunque, laddove la liquidazione degli assets dia origine a capital gain importanti in America, ci si trova ad affrontare una imposizione di una certa rilevanza in Italia.
- le imposte pagate in America dal Trust non sono scomputabili in Italia, per mancanza di coincidenza soggettiva tra il soggetto che paga le imposte Americane (il Non-Grantor Trust) e coloro che pagano le imposte in Italia (i beneficiari residenti in Italia).
Facciamo notare, di passata, che tale imposizione può essere ottimizzata con un approccio di tipo preventivo, intervenendo in fase di costituzione del Trust e in fase di apporto dei beni all'interno del Trust.


4. Ridisegnati alcuni contorni dell'interposizione: emerge un Trust Misto?

Come correttamente messo a fuoco dal Dr. Ennio Vial nel suo importante contributo dottrinale, il punto che emerge dall'Interpello in oggetto è il fatto che tale qualificazione di Trust Trasparente ridefinisce, in negativo, i confini del Trust Interposto, che ne risulta ridimensionato secondo tre diversi profili.

Primo Profilo di delimitazione del Trust Interposto: Il trustee come beneficiario.

Il primo profilo di delimitazione dell'area di azione del Trust Interposto riguarda il fatto che l'Agenzia non ha attribuito al fatto che il Trustee Sig. ALFA sia anche beneficiario del Trust una valenza di interposizione "totale": non è sufficiente, infatti, tale elemento tipico dei Trust Interposti per qualificare l'intero Trust come Interposto.
L'Interpello nulla dice relativamente al Beneficiario Sig. Alfa, che è residente in America: un'interpretazione plausibile potrebbe essere quella secondo cui, laddove il Beneficiario Sig. ALFA fosse stato residente in Italia, il Trust possa essere visto come Interposto nei confronti di tale soggetto in quanto contemporaneamente Trustee e Beneficiario e qualificato per contro come Trust Trasparente nei confronti degli altri Beneficiari residenti in Italia.
Emergerebbe, dunque, un'ipotesi di Trust Misto, con alcuni beneficiari che sono individuati ed altri beneficiari per i quali il Trust potrebbe essere visto come Interposto.

Secondo Profilo di delimitazione del Trust Interposto: Il profilo temporale.

Il secondo profilo di delimitazione riguarda l'aspetto temporale ed evolutivo del Trust: l'Interpello presentato definisce una volta per tutte che un Trust Interposto ai fini delle imposte dirette può trasformarsi, ad un certo punto della sua vita, in un Trust Trasparente.
Questo punto è importante dal punto di vista dottrinale, dato che in più di un'occasione (ed in particolare con la Circolare n. 34/2022: vedasi anche il successivo punto 5) l'Agenzia delle Entrate aveva trattato l'interposizione del Trust come una sorta di "malattia terminale" o dannatio del Trust medesimo, dalla quale era impossibile redimersi. Il Trust Interposto era in sostanza trattato dall'Agenzia come uno stato patologico del Trust, una sorta di vulnus che rendeva impossibile il raggiungimento dei requisiti minimi e necessari del Trust, prima fra tutti la separazione patrimoniale tra patrimonio del Trust e patrimonio del Disponente.

Con l'Interpello n. 239/2025, l'Agenzia ammette che il Trust Americano in questione, inizialmente dichiaratamente interposto, con la morte del Grantor si trasforma in un Trust Trasparente.

Dunque, questo secondo profilo ci consente di dire che temporalmente possiamo avere un Trust Misto: dapprima interposto e poi Trasparente.
L'interposizione nel Trust può essere dunque anche solo una fase temporale.


5. Il terzo profilo di delimitazione del Trust Interposto: la potenziale ricaduta sulle imposte indirette

Il terzo profilo di delimitazione è trattato a parte dagli altri due dato che non è oggetto diretto dell'Interpello. La questione della ricaduta ai fini delle imposte indirette, poi, non entra in gioco nella fattispecie dell'Interpello dato che l'assenza di requisito territoriale toglie ogni profilo pratico alla domanda.

Il punto però che si vuole mettere in evidenza è il seguente: si ricorderà (vedasi in particolare il nostro articolo Grantor Trust Americani alla prova della Circolare 34/E del 2022) che uno dei temi controversi emersi dalla Circolare 34/2022 è il passaggio di cui al paragrafo 3.4 secondo cui, in presenza di un Trust Interposto estero, alla morte del disponente i beni si considerassero automaticamente caduti in successione.
Tale tesi, già fortemente criticata in Dottrina, ora, a nostro avviso, è messa in discussione dal presente Interpello 239/2025: infatti l'Interpello conferma l'esistenza, ai fini delle imposte dirette, di un Trust Trasparente dopo una fase di vita da Trust Interposto e pare quanto mai difficile che l'Agenzia, dopo questa qualificazione ai fini delle dirette possa poi qualificare come Interposto il Trust ai fini delle imposte indirette. 
Però, a ben guardare, all'interno dell'Interpello possiamo trovare di più: a pare e di chi scrive, dalla lettura dell'Interpello emerge l'impressione  che non sia proprio possibile che se il Trust in questione è qualificato come Trasparente ai fini delle dirette, lo stesso possa essere qualificato come Interposto alla stregua delle Indirette.
Vediamo di capire bene questo passaggio logico facendo un esempio. 
Immaginiamo che all'interno del Trust in oggetto sia presente un immobile, il cui valore di apporto era pari, ipotizziamo, a 100.
Tale Immobile è stato venduto dal Trust a 400, in relazione al processo di liquidazione di tutti gli assets messo in atto dal Trustee sig. ALFA dopo la morte del disponente. Ipotizziamo anche per semplicità che questo sia l'unico asset del Trust e che non ci siano spese connesse con la vendita.
Ora, se l'Agenzia delle Entrate afferma, come afferma, che il Trust in questione è Trasparente, la stessa sostiene che i 300 di capital gain debbano essere dichiarati e tassati dai beneficiari residenti in Italia pro quota come REDDITO DA TRUST.
A questo punto, però, l'Agenzia non può più sostenere che, ai fini delle indirette il Trust sia Interposto e che, conseguentemente, i beni siano caduti in successione: perché se così fosse, il reddito di 300 di capital gain sarebbe considerato come prodotto direttamente e personalmente dai beneficiari (eredi) residenti in Italia, con la conseguenza che la relativa plusvalenza non sarebbe imponibile in Italia, in quanto la norma Italiana non considera imponibili le plusvalenze di immobili ricevuti a seguito di una successione.
Ciò significa che se il Trust è qualificato come Trasparente, c'è un preciso profilo reddituale in capo al beneficiario residente in Italia che è obbligato a dichiarare i 300, cosa palesemente incompatibile con la previsione che l'immobile incluso nel Trust sia caduto in successione (in quanto il Trust era, inizialmente, interposto) 

In altre parole, qualificare il Living Trust Americano in oggetto come Trust Trasparente significa dire che i redditi prodotti durante la fase di liquidazione dei vari asset del Trust siano sempre imponibili in Italia, indipendentemente dalla loro natura: sono tutti, indistintamente, reddito da Trust.
Se, per contro, valesse l'interpretazione della Circolare 34/2022, secondo cui i vari asset del Trust inizialmente interposto cadono in successione alla morte del Grantor, allora varrebbero le regole reddituali che si applicano agli eredi di una successione qualora gli asset caduti in successione siano produttivi di reddito: nel caso degli eredi, si dovrebbe valutare caso per caso in che categoria inserire o dichiarare tali redditi e, soprattutto, se tali redditi siano imponibili o meno in Italia, a seconda di ogni tipologia di bene presente in Trust.

Pertanto, nel dare la qualificazione giuridica di Trust Trasparente ai fini delle dirette, l'Agenzia ha, a nostro parere, di fatto dovuto abbandonare (perlomeno nel caso in questione) la tesi della Circolare n. 34/2022 secondo cui alla morte del disponente di un Trust Interposto, i beni cadano sempre in successione.

Ora, questo passaggio non è sufficiente per dire che la tesi che i beni inclusi all'interno di Trust Interposti non cadano mai in successione seguendo le indicazioni di cui al paragrafo 3.4 della Circolare 34/2022: tuttavia, nel caso di specie, l'Agenzia ha dovuto ammettere che se il Living Trust, che era Interposto, diventa Trasparente, lo stesso esiste giuridicamente: tant'è vero che le vicende reddituali successive alla morte del disponente, sono completamente differenti tra loro:

- nel caso di Trust Trasparente, di fatto tutte le plusvalenze realizzate sono sempre oggetto di tassazione per i beneficiari Italiani;
- nel caso di Trust Interposto i cui beni cadono in successione, molte plusvalenze (in particolare quelle immobiliari) sfuggono a tassazione in Italia.

Pertanto, concludendo, questa qualificazione di cui all'Interpello 239/2025 è di grande importanza per i Cittadini Americani residenti in Italia, dato che lo strumento del Living Trust ne emerge potenzialmente rafforzato anche in chiave prospettica: si ricorderà infatti che dal nostro articolo Grantor Trust Americani alla prova della Circolare 34/E del 2022 emergevano delle criticità importanti che potevano mettere a rischio una pianificazione di lungo periodo con i Living Trust. 
Ora possiamo dire che tali criticità possono essere viste in chiave più ottimistica.


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Enrico Povolo