La copertura del Servizio Sanitario Nazionale per Cittadini Italiani che risiedono in Italia ma lavorano per società Americane

Nel presente articolo ci occuperemo del problema relativo a quei Cittadini Italiani che risiedono per un certo periodo in America, regolarmente iscrivendosi all'AIRE, e che poi rientrano in Italia iscrivendosi all'Anagrafe Italiana ma mantengono il rapporto di lavoro (dipendente o autonomo) con la Società Americana.
Ci si pone il problema di capire se questi soggetti abbiano diritto alla copertura al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) da parte dell'Italia.


Il problema che stiamo trattando può sembrare banale o triviale, ma non è così: ci sono soggetti che si sono rivolti al nostro Studio ed ai quali la Copertura del Servizio Sanitario Nazionale è stata, erroneamente, negata.

IL CASO

Due coniugi, Cittadini Italiani, decidono di andare a vivere e lavorare in America e, nel fare ciò, si iscrivono regolarmente all'AIRE.
Dopo alcuni anni, e dopo aver ottenuto la Cittadinanza Americana (dunque con lo Status di Double Citizens), decidono di rientrare in Italia.
A tal fine, si cancellano dall'AIRE e si iscrivono regolarmente all'Anagrafe del Comune Italiano dove decidono di dimorare.
La loro residenza in Italia è del tutto effettiva e provabile da molti elementi di fatto e di diritto e dunque non è in contestazione.
I due coniugi, anche dopo il trasferimento in Italia, hanno mantenuto in essere il rapporto di lavoro dipendente con le Società Americane con cui avevano lavorato in America: dopo il trasferimento lavorano in smart-working dall'Italia, dietro specifica autorizzazione scritta delle stesse società Americane.

Pertanto, nel caso di specie, le società Americane applicano ai due coniugi le ritenute Americane sia a livello fiscale, sia a livello previdenziale.
I contributi previdenziali sono pagati in America.
Le imposte, per contro, devono essere pagate esclusivamente in Italia: in tal senso rimandiamo all'ampia analisi contenuta in un nostro precedente articolo.

LA COPERTURA PREVIDENZIALE: ITALIA O AMERICA?

Ora, prima di approfondire il problema della copertura sanitaria dei soggetti nell'esempio, ci soffermiamo un attimo sul punto della copertura previdenziale.
Ci si pone il problema di capire quale sia la copertura sanitaria nel caso di specie: spetta all'Italia o spetta all'America?
Il punto è interessante perché ci troviamo in un caso in cui si possono applicare entrambe le legislazioni previdenziali:
- da un lato, la legislazione Italiana prevede che ci sia copertura Italiana laddove il lavoratore dipendente sia residente in Italia;
- dall'altro la legislazione Americana è extraterritoriale e prevede che ci sia la copertura Americana laddove il lavoratore sia alle dipendenze di una società con sede in America.
Come si risolve il conflitto tra le due norme nazionali?
Qui entra in gioco l'Accordo di Social Security firmato tra Italia e Stati Uniti il 23 Maggio 1973 e poi entrato definitivamente in vigore il 1 Novembre 1978.

Come già specificato dal nostro precedente  articolo sulla copertura previdenziale
l'art. 7, al paragrafo 1, prevede quanto segue:

"Persons to whom this Agreement applies who are employed or self-employed within the territory of one of the Contracting States shall be subject to the laws of such State, except as otherwise provided in this article."

Rimandiamo al nostro articolo per tutti i commenti specifici.
Il paragrafo 2 stabilisce che:

"Services performed by a United States national in the Italy which are covered under the laws of the United States shall remain covered under the laws of the United States".

Il paragrafo 3 stabilisce che:

"Services performed by an Italian national in the United States for an Italian employer or forn an enterprise controlled by an Italian firm shall be covered under the laws of Italy".

Il paragrafo 4 è quello che più ci interessa ora, dato che è quello che analizza i casi in cui sia applicabile ad un certo soggetto sia la legislazione Italiana, sia quella Americana. 
Alla lettera a) di tale paragrafo è stabilito che:

a) A national of one of the States who, with respect to the same period of work, would be subject to the laws of the both States shall remain subject for such period to the laws of the State of which he is national and shall be exempt from the laws of the State of which is not national.

Alla lettera b) è stabilito che:

b) A national of Italy or a national of both States who, with respect to the same period of work, would be subject to the laws of both States shall, for such period, elect to remain subject to the laws of one of the States and shall be exempt from the laws of the other State.

La lettera a) del paragrafo 4 dell'art. 7 prevede che nel caso un soggetto si trovi per un certo periodo di tempo ad essere assoggettato ad entrambe le normative previdenziali, lo stesso sarà assoggettato alla legislazione del Paese di cui è cittadino, essendo esonerato dalla contribuzione dell'altro Paese.

La lettera b) del medesimo paragrafo, invece, stabilisce che:
- i Cittadini Italiani
e
- i Cittadini Americani che siano anche in possesso di Cittadinanza Italiana che si trovino per un dato periodo di tempo assoggettati ad entrambe le legislazioni, possono optare per quale delle due legislazioni versare i contributi previdenziali, essendo simmetricamente esonerato dalla contribuzione nell'altro Stato.

Il secondo caso previsto dalla lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 7 è molto importante, dato che qui si chiarisce che se un soggetto ha Cittadinanza sia Italiana, sia Americana, può scegliere di avere copertura previdenziale Americana.

Dunque, se torniamo all'esempio iniziale, il fatto che la Società estare paghi i contributi Americani per conto dei soggetti, è un comportamento perfettamente corretto e rispondente a legge.

LA COPERTURA DEL SERVIZION SANITARIO NAZINOALE (SSN).

La questione importante, però, è quella di capire se i due Cittadini Italiani in questione, residenti pacificamente in Italia, abbiano diritto alla copertura sanitaria Italiana.

La questione è di rilevanza dato che una Azienda Sanitaria Locale ha negato la copertura (chiedendo addirittura ai soggetti il rimborso delle spese sanitarie finora poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale e bloccando le loro tessere sanitarie) adducendo la motivazione che "la copertura previdenziale non è Italiana ma estera".

Questa motivazione è priva di qualsivoglia fondamento giuridico, per i seguenti motivi:

1) Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), a partire dal 1998, è a totale carico della fiscalità e non della contribuzione.
Questo cambiamento è stato determinato con l'inserimento della ben nota IRAP, che ha sostituito una serie di imposte e contributi, tra i quali i Contributi al SSN, in precedenza pagati dai datori di lavoro allo Stato per i propri dipendenti.
Ora, con l'abolizione dei Contributi al SSN, tutta la Sanità è stata finanziata in gran parte dall'IRAP, che è, appunto, un'imposta Regionale.

La documentazione del sito della Camera dei Deputati (vedasi il seguente link) riporta quanto segue:

ll finanziamento del SSN è stato disegnato dal D.Lgs. 56/2000 che ha previsto un sistema di finanziamento del SSN basato sulla capacità fiscale regionale, anche se corretto da adeguate misure perequative, stabilendo che al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) concorrano l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF e la compartecipazione all'IVA.

Il fabbisogno sanitario nazionale standard  è pertanto finanziato dalle seguenti fonti:

- entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti);
- fiscalità generale delle regioni: IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizionale regionale all'IRPEF. La fiscalità generale, nelle sue componenti distinte IRAP ed addizionale IRPEF, transita nei conti di Tesoreria. Poiché i valori di gettito dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF considerati per l'anno di riferimento costituiscono valori stimati, qualora i gettiti effettivi risultino inferiori, il differenziale è assicurato dal fondo di garanzia di cui all'articolo 13 del D.lgs. 56/2000  .Le risorse relative alle due imposte sono erogate alle regioni ogni mese integralmente (decreto legge 112/2008, articolo 77-quater).

Dunque non ci possono essere dubbi sul fatto che la copertura sanitaria derivi la propria fonte di entrate dalla fiscalità e non dalla contribuzione previdenziale, che, tra l'altro, ha degli scopi totalmente differenti come ben sappiamo.

2) La motivazione  è giuridicamente infondata, dato che se si seguisse la tesi dell'Azienda Socio Sanitaria, questa prevederebbe che un Cittadino Italiano che rientra dall'estero e risiede in Italia e che non paga contributi previdenziali (perché pensionato o disoccupato o inoccupato o soggetto che abbia redditi solo di capitale) non abbia diritto alla copertura del Servizio Sanitario Nazionale Italiano.
La cosa è evidentemente priva di alcun fondamento, dato che è assolutamente incostituzionale.
Nel caso, poi, di soggetti che siano titolari di soli redditi, Italiani o Americani, derivanti da investimenti finanziari (dividendi, interessi e capital gains) questi pagano regolarmente le imposte in Italia a seguito della loro residenza fiscale Italiana.
A rendere ulteriormente assurda la tesi dell'Azienda Socio Sanitaria basti pensare al seguente caso: soggetto Cittadino Italiano, mai espatriato e da sempre residente in Italia che decida di iniziare un rapporto di lavoro subordinato con una società Americana. In tal caso, ci troviamo sempre nel caso di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell'art. 7 dell'Accordi di Social Security e la copertura previdenziale può benissimo essere quella Americana (è improbabile che una Società Americana, potendo pagare in America voglia pagare i contributi previdenziali in Italia  tramite un rappresentante previdenziale).
In un caso del genere avremo che il soggetto non ha alcun legame di residenza estera, ma potrebbe perdere la copertura previdenziale solo perché non paga i contributi alla previdenza Italiana: un nonsense assoluto.
Dunque la tesi sostenuta dall'Azienda Locale Socio Sanitaria è insostenibile, oltre che iniqua.

3) Come già dimostrato nel succitato articolo, la residenza fiscale Italiana comporta sempre il pagamento delle imposte in Italia: ma oltre a ciò, abbiamo che nel caso in oggetto (smart-working per società Americane) l'art. 15 delle Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti prevede la tassazione ESCLUSIVA in Italia.
Con il che, i dubbi circa la legittimità del diritto alla copertura da parte del Servizio Sanitario Nazionale non è più in discussione.

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Enrico Povolo