Dove si pagano i contributi previdenziali? Ecco cosa prevede il Social Security Agreement tra Italia e USA in tema di previdenza sociale

In questo articolo affronteremo un argomento particolarmente complesso che riguarda il cosiddetto "Totalization Agreement" o "Social Security Agreement" tra Italia e Stati Uniti: si tratta della Convenzione tra i due Paesi in tema di "Social Security" cioè in tema di Previdenza Sociale (erroneamente tradotto in Italiano con l'infelice espressione di "sicurezza sociale").
Analizzeremo in particolare dove è necessario pagare i Contributi Previdenziali nel caso di Cittadini Americani che vengono a lavorare in Italia e di Cittadini Italiani che vadano a lavorare in America.



Iniziamo l'analisi col dire che l'Accordo in questione tra Italia e Stati Uniti è stato siglato nel lontano 1978 e pertanto è stato uno dei primi
"Totalization Agreement" ad entrare in vigore, visti i rapporti di lunga durata tra i due Paesi e la presenza di numerosi immigrati nei rispettivi Paesi.
L'aspetto su cui si focalizza la presente analisi è quello di capire in che Paese si debbano pagare i contributi previdenziali nel caso di flussi migratori tra i due Paesi.
Il principio base che regola l'Accordo è quello della territorialità della legislazione applicabile, sancito dall'articolo 7 al paragrafo 1: 

"Persons to whom this Agreement applies who are employed or self-employed within the territory of one of the Contracting States shall be subject to the laws of such State, except as otherwise provided in this article."

Ciò significa che, in linea di principio, i Cittadini di uno dei due Paesi che si trovino a svolgere la propria attività lavorativa sul territorio di uno dei due Stati, saranno assoggettati alla legislazione di quello Stato.
Esistono tuttavia una serie di eccezioni a tale regola generale.
Infatti è importante ricordare che, mentre la legislazione previdenziale Italiana è fondamentalmente territoriale, la legislazione previdenziale Americana ha delle particolari caratteristiche di extraterritorialità che rendono possibile una applicazione a determinate fattispecie di entrambe le normative.
Vediamo pertanto cosa prevedono gli altri paragrafi dell'art. 7 al riguardo.
Il paragrafo 2 stabilisce che:

"Services performed by a United States national in the Italy which are covered under the laws of the United States shall remain covered under the laws of the United States".

Nella sostanza, questo paragrafo esplicita chiaramente l'extraterritorialità della normativa Americana in tema di previdenza sociale, prevedendo che il Cittadino Americano che si trasferisca in Italia e che sia assoggettato a normativa Americana rimane coperto dalla stessa anche una volta che si sia trasferito a lavorare in Italia.
Il paragrafo 3 stabilisce che:

"Services performed by an Italian national in the United States for an Italian employer or forn an enterprise controlled by an Italian firm shall be covered under the laws of Italy".

Si noti che questo paragrafo, benché riporti una componente simmetrica rispetto al paragrafo 2, si differenzia dal precedente in relazione al fatto che il profilo di extraterritorialità si applica solo laddove ci sia un datore di lavoro Italiano o un'impresa controllata da una società Italiana.

Il paragrafo 4 analizza, invece i casi in cui sia applicabile ad un certo soggetto sia la legislazione Italiana, sia quella Americana. 
Alla lettera a) di tale paragrafo è stabilito che:

a) A national of one of the States who, with respect to the same period of work, would be subject to the laws of the both States shall remain subject for such period to the laws of the State of which he is national and shall be exempt from the laws of the State of which is not national.

Alla lettera b) è stabilito che:

b) A national of Italy or a national of both States who, with respect to the same period of work, would be subject to the laws of both States shall, for such period, elect to remain subject to the laws of one of the States and shall be exempt from the laws of the other State.

Alla lettera c) è stabilito che:

c) A person who is not a national of either State and who, with respect to the same period of work, is subject to the laws of both States shall be subject, for such period, to the laws of the State in which the work si performed and shall be exempt from the laws of the other State.

La lettera a) del paragrafo 4 dell'art. 7 prevede che nel caso un soggetto si trovi per un certo periodo di tempo ad essere assoggettato ad entrambe le normative previdenziali, lo stesso sarà assoggettato alla legislazione del Paese di cui è cittadino, essendo esonerato dalla contribuzione dell'altro Paese.
La lettera b) del medesimo paragrafo, invece, stabilisce che:
- i Cittadini Italiani
e
- i Cittadini Americani che siano anche in possesso di Cittadinanza Italiana
che si trovino per un dato periodo di tempo assoggettati ad entrambe le legislazioni, possono optare per quale delle due legislazioni versare i contributi previdenziali, essendo simmetricamente esonerato dalla contribuzione nell'altro Stato.
La lettera c), per contro, afferma che soggetti che non siano Cittadini né Italiani, né Americani e che si trovassero in una situazione in cui vi è concorrenza delle due legislazioni previdenziali dovranno adottare la legislazione dello Stato in cui sono occupati, essendo esentati da quella dello Stato in cui non lavorano.

Cerchiamo ora, con alcuni esempi, di capire meglio come si applica in pratica questo accordo tra Italia e Stati Uniti in tema di Previdenza Sociale.

CITTADINI ITALIANI CHE LAVORANO NEGLI STATI UNITI.

Il primo caso che valutiamo è quello del Cittadino Italiano che si trova ad emigrare in America.
Facciamo presente che stiamo considerando il caso in cui il soggetto in questione abbia solo la Cittadinanza Italiana.
La prima e più importante distinzione va fatta considerando che tipo di lavoro va a svolgere il Cittadino Italiano, se si tratti cioè di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.

LAVORO DIPENDENTE

Nel caso in cui il Cittadino Italiano si trovi un lavoro dipendente in America, è necessario fare una ulteriore distinzione, laddove il datore di lavoro sia Americano, o di altra nazionalità, oppure sia Italiano (o sia una impresa Americana ma controllata da una società Italiana). 

DATORE DI LAVORO AMERICANO (o di altra nazionalità):
in tal caso si applica senz'altro la legislazione Statunitense in tema di previdenza, in ossequio del principio stabilito dal principio generale di territorialità sancito dal paragrafo 1 dell'art. 7.

DATORE DI LAVORO ITALIANO (o di una impresa Americana ma controllata da una società Italiana):
in tal caso è possibile  optare per una delle due legislazioni da parte del Cittadino Italiano. 
Ciò deriva dal combinato disposto del paragrafo 3, che prevede la legislazione Italiana in caso di assunzione in America da parte di impresa Italiana, e della lettera b) del paragrafo 4 che prevede la possibilità per il Cittadino Italiano di optare per una delle due legislazioni. Facciamo presente che la lettera b) del paragrafo 4 entra in gioco dato che:
- la legislazione Americana si applica in relazione al principio di territorialità di cui al paragrafo 1.
- la legislazione Italiana si applica in relazione al richiamo di cui al paragrafo 3.
Pertanto esiste una concorrenza tra le due legislazioni che è risolta in base alla volontà del soggetto, come previsto dalla lettera b) del paragrafo 4.
Facciamo notare che in caso di mancanza di opzione prevale la legislazione Italiana in quanto specificamente richiamata nel caso in oggetto dal paragrafo 3.
E' importante capire che qualora l'impresa Italiana in America assumesse un soggetto NON Cittadino Italiano, cioè un Cittadino Americano, allora la previdenza da applicare sarebbe senz'altro quella Americana.

Una piccola nota metodologica circa il concetto di "datore di lavoro Italiano" che è necessario specificare.
Il caso considerato è quello di una Stabile Organizzazione (Permanent Establishment) in America di una Società o impresa Italiana.
Invece laddove si parla di impresa controllata da impresa Italiana si fa riferimento tipicamente alla Società di diritto Americano che è una Subsidiary, cioè è controllata da altra Società di diritto Italiano.

LAVORO AUTONOMO

Nel caso in cui il Cittadino Italiano si apra una posizione di lavoro autonomo (self-employment) in America e sia altresì residente in America, la legislazione da applicare sarà senz'altro quella Americana come previsto dal principio di territorialità.
Facciamo presente che per "lavoro autonomo" si intendono, ai sensi della Convenzione di cui stiamo trattando, tutti i redditi che rientrano nelle categorie fiscali Italiane sia del reddito d'impresa sia del reddito di lavoro autonomo.


CITTADINI AMERICANI CHE LAVORANO IN ITALIA.

Anche in questo caso è necessario fare una distinzione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo; anche in questo caso stiamo considerando il caso in cui il soggetto in questione sia solo Cittadino Americano e non anche Cittadino Italiano.

LAVORO DIPENDENTE

Vediamo i seguenti sotto-casi:

DATORE DI LAVORO ITALIANO (o di altra nazionalità):
si applica senz'altro la legislazione Italiana in base al principio generale di territorialità. 

DATORE DI LAVORO AMERICANO:
Se il Cittadino Americano viene a lavorare in Italia per un datore di lavoro Americano che paga per lui i contributi in America, allora questa contribuzione è quella corretta come prevede il paragrafo 2 dell'art. 7: prevale l'extraterritorialità della legislazione previdenziale Americana.

LAVORO AUTONOMO

In questo caso entra in gioco la lettera a) del paragrafo 4 e pertanto il soggetto sarà assoggettato esclusivamente alla normativa del Paese di cui ha la Cittadinanza, dunque gli Stati Uniti.

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Vediamo ora una serie di altri casi che possono presentarsi nella realtà, benché sia sempre necessario valutare attentamente caso per caso ogni situazione, dato che il combinato disposto dei quattro paragrafi dell'art. 7 che abbiamo analizzato da spesso origine a risultati controintuitivi.

1) CITTADINI ITALIANI (CHE NON SIANO CITTADINI AMERICANI) CHE LAVORANO IN ITALIA PER UN DATORE DI LAVORO AMERICANO.

In questo caso entra in gioco la lettera b) del paragrafo 4 ed è prevista dunque la possibilità di opzione per il soggetto in questione.

2) SOGGETTI CHE SONO IN POSSESSO DELLA DUAL CITIZENSHIP.

Questo è il caso dei soggetti che sono sia Cittadini Americani, sia Cittadini Italiani.
In tal caso si deve fare una distinzione a seconda che il lavoro sia svolto in Italia o in America.

LAVORO SVOLTO IN ITALIA.

In tal caso, sia nel caso di lavoro dipendente, sia nel caso di lavoro autonomo c'è sempre la possibilità di fare l'opzione tra la legislazione Italiana e quella Americana.
E' da dire che, in realtà, nella stragrande maggioranza dei casi si applica la legislazione Italiana per una questione di semplicità nei confronti del datore di lavoro Italiano, che spesso non è in grado di gestire una problematica del genere.

LAVORO SVOLTO IN AMERICA. 

Se l'attività lavorativa si svolge in America, si dovrà fare una ulteriore distinzione tra lavoro dipendente ed autonomo:

- Se il soggetto con doppia cittadinanza è lavoratore dipendente, allora ha l'opzione di chiedere quale delle due legislazioni previdenziali applicare. Anche in questo caso, tuttavia, nella quasi totalità dei casi si applica la legislazione Americana.

- Se il soggetto con doppia cittadinanza è lavoratore autonomo, allora si applica sempre la legislazione Americana.

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Terminiamo l'analisi con alcune considerazioni:

1) nel caso di lavoro dipendente, laddove sia prevista la possibilità di fare un'opzione da parte del lavoratore su quale sistema previdenziale andare ad applicare, si applica quasi sempre il sistema previdenziale del luogo in cui si trova l'impresa che assume il lavoratore.

2) nel caso in cui ci troviamo di fronte ad un lavoratore autonomo, la possibilità di opzione è più significativa, anche perché i contributi previdenziali Americani si pagano tramite la Dichiarazione dei Redditi Americana, come avviene anche in Italia, del resto. 

3) In America è previsto un unica forma di contribuzione previdenziale nel caso di lavoro autonomo (dove per lavoro autonomo, come già detto, si intende sia il reddito d'impresa, sia il reddito di lavoro autonomo): tale contribuzione è la cosiddetta Self-Employment Tax. Benché sia definita una tax, la Self-Employment Tax è in realtà un contributo previdenziale. 
Tratteremo nel dettaglio la Self-Employment Tax in uno dei prossimi articoli.

4) Le due Agenzie coinvolte dal Social Security Agreement in oggetto sono:
- per l'Italia: l'INPS.
- per gli Stati Uniti: la Social Security Administration.

5) Il paragrafo 5 dell'art. 7 chiarisce, da ultimo, che:

"The exemptions provided under this article shall be effective when the Agency of the State in which the periods of work are covered pursuant to paragraph 4 certifies to the Agency of the other State that such periods of work are covered under its laws."

Pertanto in caso di opzione è bene sapere che l'esenzione dall'obbligo di contribuzione della legislazione che non si applica diviene effettiva solo dopo che l'Agenzia del Paese che il soggetto seleziona certifica che i periodi di lavoro in questione sono coperti a livello contributivo.

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Enrico Povolo