Successioni transfrontaliere tra Italia e America: legge applicabile e lesione della quota di legittima

Con questo secondo post sulle successioni (qui il link al primo post) intendiamo fare degli approfondimenti su alcuni degli aspetti più frequenti delle cosiddette successioni transfrontaliere o "cross-border" tra Italia e Stati Uniti. Daremo, in particolare, attenzione ad una situazione particolarmente problematica e cioè quella della determinazione della legge applicabile e degli eventuali situazioni in cui si presentano dei comportamenti che sono volontariamente lesivi della quota  di legittima prevista dall'ordinamento Italiano.

Iniziamo la nostra analisi col dire che gli elementi distintivi di una successione transfontaliera sono quattro:
1) Cittadinanza, residenza e luogo di morte del de-cuius.
2) Cittadinanza e residenza degli eredi.
3) Paesi in cui è sito il patrimonio del de-cuius.
4) Testamenti e Paesi in cui sono stati redatti.
Laddove dall'analisi della fattispecie emerga che almeno uno dei quatto suddetti elementi riguardi sia l'Italia sia gli Stati Uniti, allora siamo in presenza di una successione transfontaliera tra Italia e Stati Uniti.

Vediamo innanzitutto di affrontare il problema chiarendo che è preliminarmente necessario distinguere la dinamica civilistica da quella fiscale.
I punti cardine di queste due dinamiche sono i seguenti:

1) Dinamica Civilistica: il focus dell'aspetto civilistico è fondamentalmente quello di capire qual è la corretta modalità di distribuire il patrimonio del de-cuius tra i vari eredi.
In tal senso le fonti di riferimento sono:
a) I testamenti (Will, in America).
b) Il diritto successorio Italiano.
c) Il regolamento europeo in materia successoria.
d) I principi di diritto successorio Americano.

2) Dinamica Fiscale: il focus dell'aspetto fiscale è invece quello di capire quali e quante imposte di successione si devono pagare da parte degli eredi e quali siano le procedure e la compliance necessaria nei confronti delle Autorità Fiscali dei due Paesi.
In tal senso le fonti di riferimento sono:
a) Il Testo Unico Imposta sulle Donazioni e Successioni Italiano.
b) La normativa fiscale Americana in tema di Gift and Estate Tax.
c) La Convenzione contro la doppia imposizione delle imposte di Successione tra Italia e Stati Uniti.

Riserveremo l'analisi del profilo fiscale ad uno dei prossimi articoli: in questo articolo cercheremo di mettere a fuoco alcune problematiche civilistiche. Ci interessa in particolare capire, analizzando un caso pratico, la problematica dell'eventuale conflitto tra le previsioni successorie Americane e quelle Italiane, con particolare riguardo alla legge applicabile ed a comportamenti lesivi della quota di legittima.
Il caso che andremo ad analizzare è il seguente: 

- Un soggetto con doppia Cittadinanza Italiana ed Americana e residente in America intende diseredare i suoi tre figli con l'obiettivo di destinare tutto il proprio patrimonio alla sua nuova compagna che risiede con lui in America.
- I tre figli, che sono tutti Cittadini Italiani, risiedono in Italia.
- Il patrimonio del soggetto è suddiviso tra Italia e America: in particolare sono presenti dei beni immobili in Italia per un valore di 1 milione di euro mentre in America è presente un Conto corrente Bancario ed un Conto Titoli per un valore di 2 milioni di euro.
- Il soggetto, per raggiungere il proprio obiettivo, compie i seguenti passi:
a) costituisce una società Americana;
b) vende alla medesima società i suoi immobili situati in Italia;
c) conferisce in un Trust Americano le quote della suddetta società Americana; il Trust ha quale unico beneficiario sia di reddito sia di capitale la nuova compagna.
- Il soggetto, successivamente, muore in America, dove era residente.

Ci si pone il problema di capire se il comportamento del de-cuius sia legittimo e se i tre figli Italiani possano adire le vie legali per cercare di ottenere il rispetto della quota di legittima che l'ordinamento Italiano riserva loro.

Partiamo dall'analizzare la questione della legge applicabile alla successione.
La questione richiede un minimo di background cronologico sia Italiano, sia Americano.

In Italia, fino all'entrata in vigore del Regolamento Comunitario 650/2012 in tema di Successioni, si applicava la Legge 218 del 1995 relativa alla Riforma del Diritto Internazionale Privato. Tale Legge prevedeva come criterio di collegamento oggettivo l'applicazione delle Legge successoria dello Stato del quale il de-cuius fosse stato Cittadino al momento della morte, in ossequio ai principi di personalità ed unità della successione.
Da un punti di vista internazionale, il principio di unità è particolarmente importante dato che stabilisce che in Italia l'intera successione sarà regolata da un'unica legge, la cosiddetta lex successionisin contrapposizione con gli ordinamenti cosiddetti "scissionisti" di common law (e di taluni di civil law come la Francia, il Belgio ed il Lussemburgo) nei quali potrà avvenire che siano impiegati contemporaneamente più criteri di collegamento in relazione alla diversa natura dei beni ereditari, sottoponendo la successione nei beni immobili alla lex rei sitae (cioè alla legge successoria del luogo in cui si trovano i beni successori) e la successione nei beni mobili alla legge successoria del Paese in cui si trovava il domicilio del de-cuius al momento della morte.
Gli Stati Uniti, precisamente, sono uno di questi ordinamenti "scissionisti".
Attenzione che questo principio di unità della successione previsto dalla Legge Italiana non ha valenza assoluta, potendo ben essere che in forza dell'art. 13 della Legge 218-1995 (il quale prevede il rinvio alla normativa di diritto interno di un altro Paese), tale principio sia superato e l'ordinamento Italiano possa, tramite il rinvio, applicare alla successione norme di altri Paesi che adottino il principio "scissionista".
La Legge 218-1995 è stata profondamente innovata dall'applicazione del suddetto Regolamento UE 650 del 2012, in particolare per ciò che concerne il criterio di collegamento: mentre l'art. 23 del Regolamento conferma il principio di unità, ora il principio di applicazione della legge nazionale della Cittadinanza del de-cuius è sostituito dal principio dell'applicabilità della legge dell'ultima residenza abituale del medesimo (artt. 21 del Regolamento), rimanendo comunque salvo il favor testamenti, e cioè la possibilità che il de-cuius possa scegliere la legge del Paese di Cittadinanza (anche in caso di Cittadinanza multipla) nell'atto di disposizione mortis causa (art. 22 del Regolamento).
Il suddetto Regolamento, che si applica a tutte le successioni transfrontaliere apertesi a partire dal giorno 17 Agosto 2015, ha dato un'importante disciplina di uniformità all'interno dell'Unione Europea in tema di successioni, lasciando però comunque aperte le questioni nei confronti di Paesi, come gli Stati Uniti che non lo applicano.

Per ciò che riguarda l'America, è importante capire che le norme successorie Americane permettono sempre al de-cuius una libertà illimitata per ciò che riguarda soggetti ed eredi: non è mai prevista una quota di legittima per gli eredi più "vicini" al de-cuius.
In tal senso, gli ordinamenti come quelli dell'Italia e di pressoché tutti i Paesi dell'Europa, dell'America Latina, del Medio Oriente (escluso Israele) nonché del Giappone, di Taiwan e della Corea del Sud, che prevedono invece il diritto alla quota di legittima da parte di alcuni eredi, sono considerati dagli Stati Uniti come ordinamenti con le cosiddette "mandatory or forced heirship rules" (regole obbligatorie di eredità).
Questo, assieme all'applicazione del principio "scissionista" sopra delineato, comporta una serie di potenziali "conflitti di norme" in tema successorio quando si apre una successione cross-border tra Italia e Stati Uniti, conflitti che sono comunque mediati dal principio del rinvio di cui all'art. 13 della Legge 218-1995 già citato.

Ora torniamo al nostro case-study e cerchiamo innanzitutto di capire qual è la legge applicabile alla successione.

Dobbiamo analizzare la problematica dal punto di vista Italiano e dal punto di vista Americano. Metodologicamente, cerchiamo innanzitutto di capire quale sarebbe stata la legge applicabile qualora il de-cuius non avesse messo in atto i vari passaggi per diseredare i figli e lui fosse ancora il proprietario diretto dei beni immobili in Italia.

Dal punto di vista Italiano, il Regolamento sancisce che la legge applicabile è quella del Paese in cui il soggetto aveva la residenza abituale, e dunque rinvia alla legge Americana, essendo il de-cuius un soggetto residente in America.

La Legge Americana adotta però l'approccio "scissionista" che prevede:
- la lex rei sitae per i beni immobili;
- la lex domicilii per tutti gli altri beni.
Ciò comporta che, in virtù di tale ulteriore rinvio, alla successione si applicheranno due diverse leggi:
- quella Italiana agli immobili;
- quella Americana, a tutti gli altri beni mobili, essendo l'America il luogo dove il de-cuius aveva il domicilio nel momento in cui è mancato 

Nel nostro caso, però, ci troviamo di fronte ad una situazione diversa, in cui gli immobili non sono più direttamente di proprietà del de-cuius: questi, ben conoscendo la dinamica della legge applicabile, e con l'evidente intento di diseredare i legittimari, aveva previamente deciso di trasformare il proprio patrimonio immobiliare in patrimonio mobiliare, mettendo in essere una serie di operazioni aventi come unico scopo quello di applicare alla successione una differente legge.
E' legittimo da parte del de-cuius mettere in piedi una siffatta situazione?
Possono i figli Italiani legittimari adire, con qualche speranza di successo, le vie giudiziarie Italiane per far valere i propri diritti?

Per rispondere a queste domande è necessario osservare preliminarmente che il Regolamento 650/2012 all'art. 23 prevede che la lex successionis regoli anche la quota di legittima. La quota di legittima è un argomento di forte contrasto all'interno dei Paesi dell'Unione Europea, con i Paesi di common law che ritengono la piena libertà di disporre come un principio essenziale del loro ordinamento. 
Pertanto è ammesso che il Regolamento UE preveda che la lex successionis applicabile sia quella di uno Stato dove non sia tutelata la riserva di legittima. La scelta di una tale legge (che annullerebbe i diritti dei legittimari) è compatibile con l'ordinamento Italiano? Si ricorda in tal senso che la disapplicazione di una disposizione di legge straniera è ammissibile solo in caso di contrasto con l'ordine pubblico, cosa che la lesione della legittima non configura secondo la giurisprudenza. Pertanto sembra accettato che il Regolamento 650/2012 possa portare all'applicazione di una legge successoria di un altro Paese, la quale comprima i diritti dei legittimari.
E' però da tenere anche presente che il considerando 37 del Regolamento medesimo nell'ammettere la facoltà di scelta della legge da applicare di cui all'art 22, stabilisce che è "necessario evitare che la legge sia scelta nel tentativo di frustrare le aspettative legittime di persone aventi diritto ad una quota di legittima", facendo capire che comportamenti volontariamente elusivi della quota di legittima sono da considerarsi non ammissibili.
A questo punto siamo in grado di rispondere alle nostre domande: è da ritenere che la struttura artatamente costruita dal de-cuius e consistente nella trasformazione del patrimonio da immobiliare a mobiliare con l'unico intento di applicare una diversa lex successionis configuri un comportamento fraudolento del de-cuius per il quale i legittimari possono adire le vie legali Italiane con buone speranze di successo.Sarà ovviamente importante che i legittimari dimostrino che il comportamento del de-cuius fosse motivato unicamente o principalmente dalla volontà di diseredarli e non anche da altre dinamiche diverse, come quelle fiscali, che sono per contro perfettamente ammissibili.

Nel caso in cui il giudice Italiano dovesse dar ragione ai legittimari Italiani, la situazione che si verrebbe a creare sarebbe la seguente:

- Il Codice Civile Italiano, come ben sappiamo, prevede una quota di disponibile pari ad 1/3 del patrimonio caduto in successione, mentre la quota di 2/3 rappresenta la quota legittima che spetta ai tre figli.
- Secondo questo rapporto, la somma complessiva che spetta ai figli Italiani è pari a 2 milioni di euro (essendo 3 milioni di euro il valore complessivo dei beni caduti in successione).
- Se il giudice dà ragione ai figli legittimari, però, ciò significherà che si potrà applicare la legge di successione Italiana solo ai beni immobili, che sono siti in Italia, per un valore di 1 milione di euro. Al resto dei beni si applica la lex successionis Americana.
- L'effetto conclusivo sarà che i 2/3 del valore degli immobili (pari ad euro 666.666,67) potrà essere legittimamente rivendicato dai figli Italiani legittimari.
- Rimane, per tutto il resto del patrimonio, applicabile il diritto successorio Americano e dunque è da ritenersi a tutti gli effetti valido il Trust costituito dal de-cuius a favore della compagna.

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Enrico Povolo