Eredità Americana con Fondi Previdenziali IRA, Roth IRA e 401K: profili fiscali in Italia

In questo articolo affronteremo il caso di un residente Italiano beneficiario di un'eredità di un Cittadino Americano al cui interno siano presenti anche dei Fondi Previdenziali Americani, quali sono i Fondi pensione IRA, Roth IRA e 401K.
Quali sono le problematiche fiscali che il beneficiario Italiano si trova ad affrontare per aver ereditato tali Fondi previdenziali Americani?
Che tipo di imposizione si deve applicare: l'imposta di successione Italiana oppure l'IRPEF al momento della distribuzione?



I FONDI DI RISPARMIO PREVIDENZIALE AMERICANI

Abbiamo già trattato dei Fondi Previdenziali Americani in precedenti articoli e possiamo brevemente riassumere le caratteristiche fondamentali dei tre fondi più importanti.

IRA: INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNT.
Si tratta di uno dei fondi previdenziali più comuni che esistano in America: è anche definito "Traditional IRA" per distinguerlo dal Roth IRA di cui diremo a breve. La natura del Traditional IRA è di un Fondo istituito da parte di un residente fiscale Americano presso una Banca o Società di investimento (Brokerage Firm) presso il quale il titolare fa dei versamenti a suo piacere.
L'IRA è un Fondo cosiddetto PRE-TAX: ciò significa che i versamenti effettuati all'interno dell'IRA sono deducibili dal reddito Americano. Ciò comporta che al momento della distribuzione, che può avvenire in cifre definite (cosiddette lump-sum distributions) oppure con la percezione di una rendita (annuity), tali distribuzioni sono da qualificare come reddito e sono pertanto sottoposte a tassazione ordinaria in America.
Gli elementi distintivi del Traditional IRA sono i seguenti:

1) Le distribuzioni si possono ottenere solamente a partire da una certa età, stabilita in 59 anni e mezzo: distribuzioni richieste anteriormente al compimento di tale età sono assoggettate ad una penalità del 10% applicata dal Governo Americano.

2) Al raggiungimento dei 73 anni il titolare del Traditional IRA deve iniziare a percepire le cosiddette Required minimum distributions (RMD), calcolate in base all'aspettativa di vita.

3) Il titolare del fondo può concordare con la Brokerage Firm delle strategia di investimento per il suo IRA, ma non ha il diretto controllo degli asset finanziari che compongono il conto come per un normale conto titoli: egli non può richiedere che un certo asset sia venduto o acquistato in un determinato momento.

4) Le somme maturate all'interno dell'IRA (interessi, dividendi e capital gains) non sono tassate anno per anno ma solo al momento della distribuzione finale.

ROTH IRA
Si tratta di un fondo che ha molte similitudini col fondo precedente, staccandosene però per un elemento molto importante: il ROTH IRA è un fondo AFTER-TAX. Ciò significa che il Roth IRA è formato con somme che non hanno comportato alcun onere deducibile al momento della contribuzione e pertanto NON daranno origine a nessuna tassazione al momento della distribuzione.
Gli elementi distintivi del Roth IRA sono i seguenti:

1) E' possibile trasferire i fondi da un Fondo IRA ad un Fondo Roth IRA tramite una specifica operazione che si definisce Rollover. Tale Rollover ha delle precise conseguenze fiscali.

2) Il Roth IRA al momento della distribuzione non comporta il pagamento di imposte Americane né per la parte di principal (il capitale versato dal titolare del fondo) né per la componente di incremento del fondo che il gestore (Banca o Brokerage Firm) riesce ad ottenere nel tempo. Tale doppia esenzione è specifica della normativa Americana e non è necessariamente ammessa dalla legislazione Italiana nel caso in cui il beneficiario della distribuzione sia un soggetto fiscalmente residente in Italia.

401(K) o 401K
Si tratta di un fondo previdenziale tipico dei lavoratori dipendenti Americani (employees) a cui contribuisce sia lo lavoratore dipendente, sia il datore di lavoro che fa da sponsor. Si tratta di un fondo PRE-TAX che  dà origine a un vantaggio fiscale in fase di contribuzione (sia per il dipendente, sia per il datore di lavoro) e che comporta tassazione in America al momento della distribuzione, che segue le stesse condizioni di età del Traditional IRA.
Come già detto in precedenti articoli, il 401K e l'IRA sono fondi previdenziali che si qualificano come "pensione" ai fini della Flat Tax del 7% per i Pensionati esteri che si trasferiscono nel Sud Italia; ne abbiamo parlato nel seguente articolo:



EREDITA' CONTENENTE UN FONDO DI RISPARMIO PREVIDENZIALE USA.

Immaginiamo ora il caso di un soggetto Cittadino Americano che è vissuto in America per un certo numero di anni e che poi si trasferisce in Italia, divenendone residente fiscale
Al momento della morte, avvenuta in Italia, sono presenti nel suo asset ereditario sia degli asset Italiani, sia degli asset Americani. Tra gli asset Americani sono presenti tutti e tre i suddetti Fondi Pensione USA. Gli eredi del soggetto sono Cittadini Italiani residenti fiscalmente in Italia.
La domanda che ci poniamo è la seguente: qual è l'inquadramento di tali Fondi Previdenziali a livello fiscale?

Il primo punto da affrontare è quello concernente la Dichiarazione di Successione Italiana.
Ricordiamo che l'Imposta di Successione Italiana va applicata, in caso di morte di un soggetto residente fiscalmente in Italia, a tutti i beni dovunque situati, sia in Italia, sia all'estero.
Pertanto, in prima battuta, potremmo affermare che tra questi beni rientrano anche i Fondi Pensione Americani: la prima ipotesi di lavoro che emerge, dunque, è quella di includere i fondi IRA, Roth IRA e 401K all'interno della Dichiarazione di Successione e calcolare su questi le usuali Imposte di Successione Italiane, dopo aver detratto le franchigie previste dal Testo Unico sulle Successioni e Donazioni.
Una tale manovra, avrebbe degli evidenti vantaggi fiscali in Italia: vediamo il seguente esempio.

ESEMPIO 
Il Sig. John Doe, Cittadino Americano titolare di un Fondo IRA avente un ammontare di 2,5 milioni di euro, muore da residente Italiano, lasciando come beneficiaria del fondo la moglie, residente fiscale Italiana, non Cittadina Americana.

IPOTESI DI LAVORO A: IL FONDO IRA SCONTA L'IMPOSTA DI SUCCESSIONE ITALIANA MA NON L'IRPEF.

Proviamo a vedere cosa succede se includessimo il Fondo IRA nella Dichiarazione di Successione Italiana;

Imposta di successione Italiana:
2.500.000 - 1.000.000 (franchigia) = 1.500.000 euro (base imponibile dell'Imposta di Successione).

Imposta successione: 1.500.000 x 4% = 60.000 euro.

IRPEF al momento di distribuzione del Fondo IRA alla moglie: nessuna, dato che l'asset non sarebbe teoricamente assoggettabile ad imposte sui redditi, avendo già scontato imposte di successione.

Totale imposte Ipotesi A: 60.000 euro.

IPOTESI DI LAVORO B: IL FONDO IRA SCONTA L'IMPOSTA DI SUCCESSIONE ITALIANA MA NON L'IRPEF.

Se, per contro, il Fondo IRA non scontasse Imposta di Successione in Italia ma scontasse IRPEF al momento della distribuzione, avremmo che la tassazione sarebbe la seguente:

IRPEF Italiana: 2.500.000 x 42,9% (aliquota media) = 1.072.500 euro.

Imposta di successione Italiana: nessuna.

Totale imposte Ipotesi B: 1.072.500 euro.

Si vede chiaramente che l'ipotesi A, cioè quella di sottoporre ad imposta di successione il Fondo IRA è chiaramente molto favorevole, dato che la differenza di imposta tra le due ipotesi è superiore al milione di euro.

Per questioni di semplicità, abbiamo volontariamente omesso da questo primo esempio il trattamento fiscale Americano, che però è centrale e deve essere preso in considerazione.  


IL TRATTAMENTO FISCALE AMERICANO DEI FONDI PREVIDENZIALI IN CASO DI DECESSO DEL TITOLARE IN ITALIA.

E' importante considerare che anche in America sarà necessario presentare una Estate Tax Return e fare una procedura di Probate (di cui abbiamo già trattato in questo articolo), dato che il de cuius è un Cittadino Americano e sono comunque presenti dei beni in America.
In America, però, i Fondi IRA, Roth IRA e 401K non entrano all'interno della procedura di Probate, dato che la normativa Americana prevede che il titolare indichi già in fase costitutiva chi siano i beneficiari del fondo nel momento della sua morte: ciò che risulta particolarmente importante da un punto di vista giuridico è che la normativa Americana permette di nominare un beneficiario qualsiasi, il quale non deve essere necessariamente un erede. Pertanto la "successione" del fondo, per il diritto civile Americano, non seguirà le regole della successione sugli asset ereditari, ma seguirà un suo iter specifico, avente il beneficiario indicato come soggetto destinatario finale del fondo.
E' da tener presente che tale modalità di "successione" del fondo non è connessa alle logiche sulla reversibilità, come invece avviene per i fondi pensione Italiani.
Questo elemento distintivo connesso all'indicazione del beneficiario all'interno dei Fondi IRA, Roth IRA e 401K è fondamentale perché caratterizza anche le dinamiche fiscali Americane di tali fondi:

- i Fondi in questione, al momento della successione, non entrano nella successione Americana e non scontano pertanto Estate Tax (vedasi, per dettagli sulla Estate Tax Americana, questo articolo).

- In ogni caso, al momento della distribuzione, il beneficiario, che sia Cittadino Americano o meno, che sia residente in America o meno, sarà assoggettato ad income tax Americana.

Con tale inquadramento Americano all'origine, diventa molto difficile sostenere, di fronte all'Agenzia delle Entrate Italiana, l'impostazione di inserire il fondo previdenziale Americano "ereditato" all'interno della Dichiarazione di Successione Italiana e, così facendo, di evitare di sottoporre la relativa distribuzione ad imposta sui redditi Italiana (IPOTESI A dell'Esempio sopra riportato).
La cosa diventa abbastanza evidente a livello fiscale giacché, al momento della distribuzione dei Fondi IRA e 401K (cioè dei Fondi PRE-TAX), l'America applicherà nei confronti del beneficiario residente in Italia una ritenuta del 20% a titolo di imposta in quanto Stato della Fonte del reddito.
Lo scambio di informazioni a livello fiscale tra Italia e Stati Uniti potrebbe evidenziare chiaramente questa ritenuta e conseguentemente renderebbe evidente all'Agenzia delle Entrate che l'ipotesi di non sottoporre a tassazione diretta Italiana la distribuzione è "sconfessata" dalla sottoposizione a tassazione della medesima distribuzione da parte degli Stati Uniti.
Prevarrebbe, in sostanza, una qualificazione reddituale della distribuzione dei fondi che sono soggetti a tassazione al momento della distribuzione, cioè i Fondi PRE-TAX (IRA e 401K) 
Nessuna ritenuta, viceversa, sarà applicata ai Fondi Roth IRA, in quanto Fondi AFTER-TAX e non assoggettati a tassazione in America.


IL TRATTAMENTO FISCALE DEL ROTH IRA E DEI FONDI AFTER-TAX.

Quest'ultima osservazione, riguardante la non applicazione della ritenuta in uscita da parte del Governo Americano, potrebbe far propendere per l'inserimento in Dichiarazione di Successione Italiana dei soli Fondi AFTER-TAX, cioè ai fondi che non scontano imposta sui redditi Americana.
La tesi pare sostenibile, benché non appaia completamente convincente da tutti i punti di vista: se infatti i ragionamenti su esposti hanno portato per l'esclusione da Imposta di Successione Americana dei fondi previdenziali USA in quanto il beneficiario può essere anche un non erede e la "successione" di diritto civile Americano è del tutto separata dalla successione ereditaria, non si vede perché ciò non debba valere anche per il Roth IRA.
Tuttavia, l'inclusione del Roth IRA all'interno della Dichiarazione di Successione Italiana può essere accettabile, e sotto certi profili opportuna, trattandosi di un fondo AFTER-TAX perché darebbe copertura fiscale alla distribuzione dei guadagni maturati nel Roth IRA e che, a rigor di logica, dovrebbero essere sottoposti a tassazione secondo l'ordinamento Italiano.


L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE: L'ART. 18 SULLE PENSIONI

L'ultimo passaggio che prendiamo in considerazione riguarda l'applicazione dell'art. 18 della Convenzione, che riguarda le pensioni. 
Su tale argomento abbiamo già disquisito in passato in questo articolo:


Ora, la regola generale di cui all'art. 18 della Convenzione prevede che le Pensioni siano da sottoporre esclusivamente a tassazione nel Paese di Residenza, essendo il Paese della Fonte esonerato dall'applicazione di ritenute.
L'analisi approfondita della Convenzione porta a concludere che la distribuzione di Fondi PRE-TAX quali il Traditional IRA ed il 401K sono da qualificarsi come pensioni ai fini reddituali Italiani e pertanto il beneficiario Italiano può richiedere l'esclusione dall'applicazione della ritenuta Americana tramite W-8BEN (per dettagli vedasi il seguente articolo).
In tal modo, la tassazione complessiva non cambia, trattandosi di subire comunque la tassazione Italiana ma senza possibilità di detrarsi l'imposta estera Americana tramite il quadro CE. 
E' però importante ricordare che la normativa convenzionale prevale sulle normative domestiche, e pertanto la decisione di richiedere la non applicazione della ritenuta estera è fortemente consigliata, giacché l'Agenzia delle Entrate Italiana potrebbe contestare, a ragione, che lo scomputo della ritenuta subita in America del 20% non sia detraibile dall'imposta Italiana dato che l'art. 18 della Convenzione attribuisce all'Italia potestà impositiva esclusiva sulla tassazione delle distribuzioni dei fondi previdenziali Americani nei confronti di un residente fiscale Italiano.


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1) La nostra sezione di articoli su "SOCIAL SECURITY & PENSIONS" che trovate al seguente link:


2) La nostra sezione di articoli su "SUCCESSIONI CROSS-BORDER" che trovate al seguente link:


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Enrico Povolo