Dividendi di fonte Americana: ritenute alla fonte e trattamento fiscale in Italia

In questo articolo affrontiamo l'argomento del trattamento fiscale dei dividendi di fonte Americana da parte sia di un Cittadino Americano residente in Italia, sia di un Cittadino Italiano residente in Italia. 
L'argomento sarà trattato avendo a riguardo sia la Dichiarazione Italiana, sia la Tax Return Americana, sia la trattenuta alla fonte nonché l'eventuale compilazione del Form W-8BEN.


Iniziamo la trattazione con il caso del Cittadino Americano residente in Italia, facendo presente che in questo caso c'è stata un'importante Sentenza della Corte di Cassazione del 1 Settembre 2022 che ha novellato la materia; ne abbiamo scritto nel seguente articolo:


Nel caso in cui un Cittadino Americano residente in Italia percepisca dei dividendi di fonte Americana, questi sono da sottoporre a tassazione innanzitutto in Italia a causa della residenza (a seguito del noto principio di tassazione del worldwide income) ed in seconda battuta vanno poi dichiarati in America a motivo della Cittadinanza Americana.
Solitamente le Banche ed i Fondi Comuni di Investimento Americani non applicano ritenute in uscita a Cittadini Americani sul pagamento dei dividendi. Ciò è dovuto a diverse ragioni di tipo pratico: spesso il Cittadino Americano ha fatto l'investimento quando era residente in America ed ha fornito un indirizzo (fisico) Americano tuttora attivo nei database della Banca o del Fondo. Talvolta l'Ente Finanziario richiede soltanto il SSN ed un indirizzo mail a cui mandare i report periodici sull'andamento dell'investimento. 
Fatto sta che all'Ente Finanziario Americano interessa prevalentemente lo status di US Person ed il Social Security Number e non sembra particolarmente attento alla effettiva residenza Americana del suo Cliente (che determinerebbe l'applicazione delle ritenute in uscita).
Pertanto, in assenza di una ritenuta alla fonte, il soggetto si vedrà accreditato nel suo Conto Corrente Americano l'importo del dividendo pieno, senza che sia compiuta alcuna trattenuta.
A questo punto entra in gioco la tassazione Italiana: qui il dividendo è da tassare con un'aliquota flat del 26% tramite ritenuta a titolo d'imposta, indipendentemente dal fatto che il dividendo derivi da partecipazione qualificata o da partecipazione non qualificata (come è nella stragrande maggioranza dei casi).
Ciò significa che la tassazione non sarà condizionata dalla presenza di altri redditi Italiani od esteri: l'aliquota da pagarsi in Italia sarà sempre del 26%.
Il terzo passaggio riguarda la Tax Return Americana: anche qui, come sappiamo, sono da dichiararsi i worldwide incomes.
Non entreremo nel dettaglio della tassazione Americana, che prevede varie casistiche a seconda che il dividendo sia uno short-term dividend oppure un long-term dividend: in questa seconda ipotesi, che è la più frequente, la tassazione del dividendo è generalmente del 20%.
Si pone dunque un evidente problema di doppia tassazione, il quale è poi risolto, in maniera tecnicamente abbastanza complessa, dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tramite l'art. 23, di cui tratteremo specificamente in un prossimo articolo (vedi seguente link).

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Vediamo ora il caso della tassazione nel caso di un Cittadino Italiano (che non sia ovviamente Cittadino Americano) che abbia fatto un investimento in una Corporation (INC) Americana.
Facciamo innanzitutto notare come sia difficile per un Cittadino Americano generalmente sprovvisto di SSN avere accesso a degli investimenti strutturati come quelli proposti dai Fondi di investimento Americano o dalle Banche Americane: c'è una certa variabilità da caso in caso, ma anche solo aprire un conto corrente in America è piuttosto difficile se non si è residenti negli States.
Pertanto è poco frequente che un Cittadino Italiano possa detenere investimenti finanziari in Fondi Americani. Il caso più frequente, invece, è quello del soggetto Italiano che fa un investimento di capitale in una Corporation Americana che non sia una entità trasparente (come sono ad esempio le LLC - Limited Liability Company).
In tal caso il residente Italiano sarà assoggettato ad un duplice trattamento:

- una ritenuta in uscita, come previsto dalla Convenzione all'art. 10 comma 2.

- la compilazione del Form W-8BEN.

La ritenuta in uscita prevista dall'art. 10 comma 2 è applicata in questo caso dalla Società Americana ed è versata nelle casse dell'erario Americano.
I primi sue casi previsti dal comma 2 non interessano particolarmente in questa sede, dato che riguardano le partecipazioni detenute da Società Italiane in Corporation Americane.
Il terzo caso stabilisce una ritenuta in uscita del 15% ed è quello che si applica al caso che stiamo considerando di detenzione della partecipazione diretta della persona fisica.
E' anche sempre richiesto che sia compilato il modello W-8BEN, il quale permette di identificare la posizione fiscale del beneficiario dei dividendi e conseguentemente il corretto trattamento fiscale da parte della Società Americana pagante i dividendi.
Nella realtà il Form W8-BEN servirebbe anche ad identificare con precisione il dividendo da applicarsi, qualora sia più favorevole di quello indicato dalla Società Americana: qui però non c'è molto da dire, dato che l'aliquota del 15% (che è quella da applicare) è la più alta di quelle previste dalla Convenzione.

A questo punto il reddito dovrà essere tassato nella Dichiarazione dei Redditi Italiana ed anche in questo caso si applicheranno le stesse indicazioni di cui abbiamo detto sopra nel caso del Cittadino Americano: il dividendo Americano va tassato con imposta sostitutiva del 26%.
La domanda d'obbligo è, a questo punto, la seguente: ma che fine fa la ritenuta applicata dalla Società Americana?
Può essere scomputata nella Dichiarazione Italiana in modo da evitare la doppia tassazione?
La risposta, purtroppo, è negativa, dato che le ritenute applicate in relazione all'art. 10 della Convenzione si possono scomputare dalle imposte quali IRPEF e IRES, mentre non possono mai essere scomputate dalle Imposte Sostitutive, come quella applicata ai dividendi esteri.
Ci troviamo, perciò, in una situazione particolarmente sfavorevole, dato che alla ritenuta Americana si somma la tassazione Italiana.
Vediamo un esempio per meglio capire il carico fiscale complessivo.

Dividendo in uscita dall'America: 1.000
Ritenuta applicata: 150
Netto accreditato nel conto corrente Italiano: 850

Imposta sostitutiva del 26% applicata nella Dichiarazione Italiana: 260
Imposta netta dalla Dichiarazione Italiana: 260

Imposta netta complessiva: 150+260=410 (41%).

Facciamo notare che l'imposta sostitutiva secondo alcuni Autori andrebbe applicata sul cosiddetto "netto frontiera", cioè sulla somma netta accreditata in Italia, pari ad 850 nell'esempio suddetto: questo trattamento è garantito, ad esempio, a coloro che si trovano a fare degli investimenti in azioni Americane tramite degli Intermediari Italiani.
Purtroppo, però, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate insistono sul fatto che l'imponibile da sottoporre a tassazione sia quello lordo, e cioè l'importo di 1.000 nell'esempio succitato.
La questione è, comunque, oggetto di dibattito dottrinale ed una richiesta di chiarimento è stata fatta anche alle autorità Europee per discriminazione tra i due casi (investimento con Intermediari o meno).

Si nota dunque, come  l'investimento in una Società Americana che non sia trasparente, comporta un carico fiscale molto elevato (41%) ed è senz'altro il caso di considerare delle forme di investimento alternative, in primis quella di detenere la partecipazione Americana tramite una Società Italiana che sono altrettanto legittime e senz'altro molto più favorevoli.

Un'ultima annotazione teorica relativa al fatto che non sia possibile detrarre dall'imposta sostitutiva Italiana le imposte estere. La tesi che viene sostenuta è che trattandosi si imposta sostitutiva e non rientrando nel regime dell'IRPEF, non si può applicare l'art. 165 del TUIR che prevede lo scomputo del credito d'imposta per le imposte estere. L'argomento è chiaramente specioso, dato che reggerebbe laddove l'imposta sostitutiva, come avviene per i regimi agevolati d'impresa (come ad esempio il Regime Forfettario), fosse particolarmente favorevole al contribuente.
Cosa che chiaramente non è, visto che l'aliquota è del 26%.

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Enrico Povolo