Convenzione tra Italia e Stati Uniti: il Tax Credit che evita la doppia tassazione su dividendi, capital gain e interessi

Una delle questioni più interessanti e complesse emergente tra Italia e Stati Uniti è quella relativa alle modalità per evitare la doppia tassazione per coloro che hanno degli investimenti in America che danno origine a dividendi, capital gain, interessi, ma anche royalties o distribuzioni derivanti da fondi pensionistici Americani.
Il meccanismo per evitare la doppia tassazione è previsto dall'art. 23 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e America, le cui previsioni prevalgono sulle norme interne dei due Paesi.

Cerchiamo innanzitutto di mettere a fuoco quale sia la fattispecie che stiamo analizzando. Il problema è quello di un Cittadino Americano che vive in Italia e che ha delle fonti di reddito dagli Stati Uniti, quali dividendi, interessi, capital gains, royalties od anche distribuzioni di fondi pensione che si qualificano come reddito.
Ora, come noto il Cittadino Americano si trova a dover fare per prima la Dichiarazione in Italia, luogo della residenza fiscale, e poi negli Stati Uniti per via della Cittadinanza. In Italia la tassazione segue le vie ordinarie:
- i Dividendi e Capital gains sono tassati con imposta sostitutiva al 26%;
- gli Interessi possono essere tassati opzionalmente o con imposta sostitutiva al 26% o in aggiunta al reddito complessivo e con aliquota progressiva;
- etc.
Ora, nel momento in cui il Cittadino Americano deve fare la sua Tax Return Americana, si trova a dichiarare tutti i redditi su base mondiale e dunque anche i redditi di fonte Americana.
Emerge a questo punto un problema tecnico rilevante, a cui abbiamo accennato nel nostro articolo sul trattamento fiscale dei dividendi: lo US Tax Code Americano prevede la possibilità di riportare in detrazione dalle imposte Americane le imposte estere (Foreign TAX CREDIT) solo in presenza di redditi di fonte estera (cioè non Americana). Pertanto, essendo che i redditi di cui stiamo parlando sono tutti di fonte Americana, cioè domestica, da un punto di vista tecnico, dopo aver analizzato le norme fiscali interne dei due Stati, gli Stati Uniti non ammetterebbero in detrazione delle imposte Americane le imposte gia pagate in Italia sui dividendi, gli interessi, i capital gains o le royalties di fonte Americana.
Ci sarebbe, conseguentemente, un problema di doppia tassazione.

E' a questo punto che entra in gioco la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti con l'art. 23, tramite il quale la suddetta doppia imposizione è evitata.
Analizzeremo qui di seguito in maniera dottrinale le fonti e l'art. 23 della Convenzione. I documenti di riferimento sono:
1) Convenzione tra Italia e Stati Uniti (d'ora in avanti, CONVENZIONE);
2) Technical Explanation alla Convenzione (d'ora in avanti, TE);

Vediamo dunque di analizzare approfonditamente il testo dell'art. 23 della Convenzione che riguarda il "Relief from double taxation".
Tratteremo gli articoli in inglese, dato che la traduzione in Italiano è in alcuni punti particolarmente imprecisa.

CONVENZIONE - ART. 23 – Paragrafo 2.

“2. (a) 
In accordance with the provisions and subject to the limitations of the law of the United States (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof), the United States shall allow to a resident or citizen of the United States as a credit against the United States tax on income the appropriate amount of income tax paid to Italy;

ANALISI.

Il Paragrafo 2 della CONVENZIONE afferma genericamente che gli Stati Uniti consentono un Tax Credit “appropriato” per le imposte che il Cittadino Americano ha pagato in Italia: è però specificato nella prima parte del Paragrafo che ciò deve avvenire in accordo con la normativa Americana sul riconoscimento del Foreign TAX CREDIT.

Infatti le TE, a proposito del Paragrafo 2 dell'art. 23 affermano che:

The United States agrees, in subparagraph 2(a), to allow to its citizens and residents a credit against U.S. tax for the appropriate amount of income tax paid to Italy. The credit under the Convention is allowed in accordance with the provisions and subject to the limitations of U.S. law, as that law may be amended over time, so long as the general principle of this Article, i.e., the allowance of a credit, is retained. Thus, although the Convention provides for a foreign tax credit, the terms of the credit are determined by the provisions, at the time a credit is given, of the U.S. statutory credit.
As indicated, the U.S. credit under the Convention is subject to the various limitations of U.S. law (see Code sections 901 - 908). For example, the credit against U.S. tax generally is limited to the amount of U.S. tax due with respect to net foreign source income”.

Di fatto le TE non fanno altro con confermare che il Tax Credit che gli Stati Uniti concedono sono assoggettati alle regole interne Americane, ed in particolare al fatto che il tax credit è limitato ai soggetti che hanno un reddito di fonte estera. 
Dunque, questa prima parte dell'art. 23 non risolve la problematica della doppia imposizione.
I commi rimanenti del Paragrafo 2 sono dedicati all'IRAP, e pertanto non sono rilevanti ai fini dell'analisi che stiamo facendo.

CONVENZIONE - ART. 23 – Paragrafo 3.

“3.
If a resident of Italy derives items of income which are taxable in the United States under the Convention (without regard to paragraph 2(b) of Article 1 (Personal Scope)) [cioè non in quanto Cittadini USA], Italy may, [l'Italia può tassare questo reddito] in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income (unless specified provisions of this Convention otherwise provide).

In such case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the tax on income paid to the United States, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income. 

However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with Italian law.

[Le parti in Italiano tra parentesi quadre sono nostri commenti].

ANALISI.

Nel paragrafo 3 il primo capoverso chiarisce che si sta trattando il caso del soggetto residente in Italia NON CITTADINO AMERICANO che subisce una tassazione in America su redditi di fonte Americana: questo soggetto deve riportare in Italia, dove risiede, tutti i suoi redditi sui base mondiale; l'Italia, conseguentemente, tasserà questi redditi di fonte Americana.
Il secondo capoverso specifica che l’Italia ammette la detrazione dall'imposta Italiana l’imposta eventualmente pagata in America, ma nella ben nota proporzione tra reddito complessivo e reddito estero di cui all’art. 165 del TUIR.
Il terzo capoverso conferma che, qualora ci sia l’applicazione di una imposta sostitutiva sul reddito (26% su dividendi, capital gain e interessi), questa non ammette in detrazione alcuna imposta estera.
Nella sostanza, il Paragrafo 3 tratta del Tax Credit Americano nei confronti delle imposte Italiane e pertanto non c'è ancora alcun relief dalla doppia imposizione di cui stiamo trattando.

CONVENZIONE - ART. 23 – Paragrafo 4 (a).

“4. Where a United States citizen is a resident of Italy:

(a) with respect to items of income that under the provisions of this Convention are exempt from United States tax or that are subject to a reduced rate of United States tax when derived by a resident of Italy who is not a United States citizen, Italy shall allow as a credit against Italian tax an amount not exceeding the tax that would be due to the United States if the resident of Italy were not a citizen of the United States;”

TE - ART. 23 – Paragrafo 4(a).

Subparagraph (a) of paragraph 4 provides special credit rules for Italy with respect to items of income that are either exempt from U.S. tax or subject to reduced rates of U.S. tax under the provisions of the Convention when received by residents of Italy who are not U.S. citizens.
The tax credit of Italy allowed by paragraph 4(a) under these circumstances, to the extent consistent with the law of Italy, need not exceed the U.S. tax that may be imposed under the provisions of the Convention on a resident of Italy that is not a U.S. citizen. Thus, if a U.S. citizen resident in Italy receives U.S. source portfolio dividends, the foreign tax credit granted by Italy would be limited to 15 percent of the dividend -- the U.S. tax that may be imposed under subparagraph 2(b) of Article 10 (Dividends) -- even if the shareholder is subject to U.S. net income tax because of his U.S. citizenship. With respect to royalties arising from the use of, or right to use, a copyright
of literary, artistic or scientific work described in paragraph 3 of Article 12 (Royalties), Italy would allow no foreign tax credit, because its residents are exempt from U.S. tax on this class of income under Article 12”.

ANALISI.

La prima considerazione da fare riguarda il fatto che il paragrafo 4 concerne il caso di un Cittadino Americano residente in Italia.
L’oggetto del paragrafo 4(a) riguarda il Tax Credit che l’Italia ammette a detrazione delle proprie imposte per imposte Americane pagate in America. 
In questo paragrafo la Convenzione stabilisce che un residente Italiano che sia anche Cittadino Americano e che abbia redditi di fonte Americana per i quali è tassato in maniera ridotta in America (cioè è tassato con ritenuta in uscita, come per gli interessi ed i dividendi, oppure non è tassato per nulla ed è dunque esente da imposta Americana, come nel caso delle royalties), allora il Cittadino Americano nel fare la dichiarazione dei redditi Italiana si può dedurre dalle imposte Italiane le imposte Americane per un importo massimo pari alla suddetta ritenuta in uscita (o pari a zero, se il reddito è esente in America) e non si può dedurre l’intero importo di imposte che egli paga in America in Tax Return nella tassazione di ritorno per via della Cittadinanza.
Perciò il fatto che il paragrafo 4(a) si riferisca solo a redditi per i quali l’imposta Americana è ridotta o esente, non significa che la regola (che vedremo a breve) di cui al sub-paragrafo 4(c) sia limitata solo a questi casi. Significa che il Cittadino Americano potrà dedursi dalle imposte Italiane solo le imposte che avrebbe subito anche il residente Italiano NON Cittadino Americano: dunque si tratta di una limitazione specifica del credito d’imposta Italiano.
I paragrafi 4(b) e 4(c) sono invece dedicati a dettare le regole per il Tax Credit nei confronti delle imposte Americane.

CONVENZIONE - ART. 23 – Paragrafo 4(b) e 4(c).

“(b) for purposes of computing United States tax on those items of income referred to in subparagraph (a), the United States shall allow as a credit against United States tax the income tax paid to Italy AFTER the credit referred to in subparagraph (a); the credit so allowed shall not reduce the portion of the United States tax that is creditable against the Italian tax in accordance with subparagraph (a);
and
(c) for the exclusive purpose of relieving double taxation in the United States under subparagraph (b), items of income referred to in subparagraph (a) shall be deemed to arise in Italy to the extent necessary to avoid double taxation of such income under subparagraph (b).”

TE - ART. 23 – Paragrafo 4(b) e 4(c).

Paragraph 4(b) eliminates the potential for double taxation that can arise because subparagraph4(a) provides that Italy need not provide full relief for the U.S. tax imposed on its citizens resident in Italy.”

ANALISI.

Questa parte dell'art. 23 della Convenzione è effettivamente quella che determina l'eliminazione della doppia imposizione di cui stiamo discutendo.
Il paragrafo precedente 4(a), come abbiamo visto, prevede che l’Italia non dia piena deducibilità alle imposte pagate in America dai Cittadini Americani residenti in Italia, ma possa portare in detrazione solamente la eventuale ritenuta in uscita subita sui dividendi o sugli interessi.
Il paragrafo 4(b) passa a considerare lo step successivo, e cioè cosa succede quando il Cittadino Americano che ha già fatto la sua dichiarazione dei redditi Italiana, deve fare la Tax Return Americana.
Si afferma dunque che:
- gli Stati Uniti ammettono in detrazione delle imposte Americane le imposte pagate in Italia, DOPO aver detratto da queste imposte Italiane l'eventuale ritenuta Americana subita in uscita. Cioè si ammette in detrazione solamente quella parte di imposta che è stata effettivamente pagata in Italia e cioè l'imposta netta, dopo aver detratto il credito per l'imposta Americana.
- Anche qui è il Tax Credit Ammesso contro le imposte Americane non è necessariamente pieno: si afferma infatti che l'imposta estera Italiana ammessa in detrazione dalle imposte Americane non può essere tale da ridurre l'imposta Americana netta ad un importo inferiore a quello che era stato scomputato dalla dichiarazione dei redditi Italiana.

Il paragrafo 4(c), alla fine, risolve il problema della doppia tassazione e afferma che, al fine di permettere di detrarre le imposte Italiane da quelle Americane, per bypassare il divieto previsto dalla normativa Americana di non poter detrarre imposte estere (nella fattispecie, Italiane) qualora il reddito sia di fonte Americana, si usa l'artificio di ri-emettere il reddito di fonte Americana, come se fosse ora di fonte Italiana e dunque estera. Così facendo, diventano detraibili le imposte Italiane pagate su quel reddito.

La sintesi ben può essere la seguente:

The subparagraph [4(b)] provides that the United States will credit the income tax paid or accrued to Italy, AFTER the application of subparagraph 4(a).
It further provides that in allowing the credit, the United States will not reduce its tax below the amount that is taken into account in Italy in applying subparagraph 4(a).
Since the income described in paragraph 4 is U.S. source income, special rules are required to resource some of the income to Italy in order for the United States to be able to credit the Italy’s tax. This resourcing is provided for in subparagraph 4(c), which deems the items of income referred to in subparagraph 4(a) to be from foreign sources to the extent necessary to avoid double taxation under paragraph 4(b).

CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Per ogni approfondimento e richiesta di ulteriori informazioni, potete mandare una mail a:

enrico.povolo@dottcomm.net

oppure telefonare al numero:

+39 0444 322987

Enrico Povolo