FATCA diventa bilaterale: i conti bancari degli Italiani in USA saranno comunicati all'Agenzia delle Entrate
In questo post tratteremo di un nuovo problema, finora poco considerato: quello dei residenti Italiani che detengono conti correnti o altri investimenti negli USA.
La problematica di investimenti detenuti negli USA è piuttosto frequente, sia da parte di Cittadini Americani che vivono in Italia, sia da parte di Cittadini Italiani tout court.
Abbiamo pertanto il problema invertito rispetto a quello finora considerato: se fino ad adesso era presa in considerazione la normativa Americana e come fosse possibile adempiere a questa da parte di un Cittadino Americano residente in Italia, ora il problema è quello di un soggetto residente in Italia che detiene degli investimenti negli States. In questo caso dobbiamo partire dal concetto che la normativa di riferimento è quella Italiana.
Giova qui ricordare il seguente concetto: un cittadino Americano residente in Italia è fiscalmente residente negli USA per cittadinanza, mentre è fiscalmente residente in Italia per residenza. Pertanto il Cittadino Americano residente in Italia è contemporaneamente fiscalmente residente in due Paesi.
In questo post non tratteremo, come abbiamo fatto finora della residenza fiscale Americana del nostro soggetto, ma della sua residenza fiscale Italiana, che, come detto, deriva dal fatto che il soggetto risiede in Italia. Ovviamente questo post può essere esteso anche a tutti i Cittadini Italiani che non sono Americani ma che hanno un qualche investimento negli USA.
La normativa Italiana di riferimento prevede che gli investimenti esteri devono essere sempre dichiarati nella Dichiarazione dei Redditi, all'interno del quadro RW.
Potremmo dire che il quadro RW ha la stessa funzione e logica che la compilazione del modello FBAR ha nella normativa Americana.
E' bene considerare, però, che le due normative, benché simili nella logica e nello scopo, differiscono tra loro sensibilmente: quella Italiana prevede che siano riportati tutti gli investimenti (anche gli investimenti in beni immobiliari ad esempio), cosa non prevista dalla norma Americana che si focalizza sugli investimenti finanziari.
In linea di massima si può dire che il quadro RW, così come il modello FBAR, è stato previsto a fini di mero monitoraggio, cioè di controllo dei flussi di ricchezza a disposizione del contribuente. Pertanto non comporta l'assoggettamento a tassazione delle somme detenute all'estero.
In realtà, per gli investimenti di residenti Italiani all'estero, sono previste anche delle imposte, IVIE e IVAFE, che sono calcolate in una % (rispettivamente: 0,76% per IVIE e 0,2% per IVAFE) della ricchezza detenuta all'estero: l'IVIE è un'imposta sugli investimenti immobiliari all'estero, mentre l'IVAFE è un'imposta sugli investimenti finanziari all'estero.
Prescindiamo ora da dettagli sull'applicazione di queste imposte, che non è oggetto del seguente post.
Al di là di queste differenze e similitudini tra normativa Americana e quella Italiana, è bene capire in maniera chiara il problema: qualora un Cittadino (Americano residente in Italia o Italiano residente in Italia) si trovi ad essere in possesso di investimenti (finanziari o immobiliari) negli USA (ma il discorso vale per investimenti detenuti in ogni altro Paese) senza aver dichiarato tali investimenti nel quadro RW, si pone un problema che è molto simile a quello del Cittadino Americano residente in Italia e che non ha mai fatto la dichiarazione dei redditi negli States.
Quando ci si trova di fronte ad un tale problema, ci sono in linea di massima due soluzioni:
a) iniziare a dichiarare il proprio investimento negli USA a partire dalla successiva dichiarazione dei redditi. Questo approccio è generalmente sconsigliato dato che non sana il passato.
Facciamo un esempio: un Cittadino Americano residente in Italia detiene da molti anni un conto corrente negli USA pari a 100.000 euro che non è mai stato dichiarato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi Italiana.
Se il nostro Cittadino Americano inizia a dichiarare il conto corrente nella Dichiarazione dei redditi UNICO 2016 (relativo all'anno 2015), l'Agenzia delle Entrate, non avendolo riscontrato nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, "immaginerà" che il conto sia stato aperto nel corso del 2015. Pertanto potrebbe pensare che il contribuente abbia trasferito delle somme (precedentemente detenute altrove) negli USA. L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha la possibilità di controllare i flussi bancari verso gli Stati Uniti e potrebbe vedere che non c'è alcun flusso finanziario di 100.000 euro verso gli USA, cosa che infatti è, dato che il conto era detenuto negli USA anche nel 2014, nel 2013, nel 2012, e così via. Pertanto l'Agenzia delle Entrate ha tutti i mezzi per incrociare i dati e capire se i dati dichiarati nel quadro RW sono veritieri o meno. Nel caso in cui qualcosa non torni, è probabile ricevere una richiesta di informazioni da parte dell'Agenzia.
Pertanto la soluzione prospettata non è generalmente consigliabile, dato che espone il contribuente al rischio di "smascherare" il fatto che il conto corrente era detenuto da diversi anni ma non era stato precedentemente dichiarato.
b) la soluzione più corretta è quella, per contro, di applicare il "ravvedimento operoso lungo" e ripresentare tutte le dichiarazioni dei redditi passate pagando una sanzione per mancata presentazione delle dichiarazioni.
Tornando al nostro esempio, il nostro soggetto dovrebbe presentare, oltre al modello UNICO 2016 - REDDITI 2015, anche i ravvedimenti dei seguenti anni:
REDDITI 2014;
REDDITI 2013;
REDDITI 2012;
REDDITI 2011.
L'anno di imposta 2010 è già prescritto e pertanto non può essere né controllato né sanzionato.
In tal caso è necessario applicare una sanzione del 3% derivante dalla infedele dichiarazione inizialmente presentata per il quadro RW.
Tale sanzione è, però, sensibilmente ridotta qualora ci sia il ravvedimento operoso e pertanto le somme da versare per sanare la situazione sono le seguenti:
anno 2014: euro 100.000 x 3% x 1/8 = euro 375;
anno 2013: euro 100.000 x 3% x 1/7 = euro 429;
anno 2012: euro 100.000 x 3% x 1/6 = euro 500;
anno 2011: euro 100.000 x 3% x 1/6 = euro 500;
Totale da versare: 1.804 euro (+ interessi legali + imposta IVAFE + costo amministrativo della presentazione del ravvedimento).
Il ravvedimento è da farsi entro il termine di presentazione della Dichiarazione UNICO 2016 - REDDITI 2015, cioè 30 Settembre 2016.
Il ravvedimento è da farsi entro il termine di presentazione della Dichiarazione UNICO 2016 - REDDITI 2015, cioè 30 Settembre 2016.
Come si vede, la sanzione da versare complessivamente è piuttosto limitata ed in genere accettabile.
Sono da aggiungere, gli interessi legali, il costo di presentazione della pratica nonché le somme derivanti dal fatto di non aver pagato l'imposta IVAFE, che, però, come detto in precedenza, non sono generalmente rilevanti.
Il punto fondamentale per poter accedere a tale procedura è quello di aver presentato una Dichiarazione dei Redditi per tutti gli anni per cui si vuole applicare il ravvedimento (modello UNICO o modello 730).
Nel caso in cui in uno o più anni non si sia presentata alcuna dichiarazione dei redditi, la questione diventa più complessa, dato che tecnicamente non sarebbe possibile il ravvedimento. Tuttavia, si può comunque provare ad applicare la procedura di ravvedimento, con l'accortezza che tener conto del fatto che l'Agenzia delle Entrate può disconoscere la riduzione delle sanzioni di 1/6 ed applicare la riduzione standard di 1/3.
A tutti questi ragionamenti dobbiamo aggiungere due importanti concetti:
1) ovviamente sono da dichiarare in Italia anche i redditi eventualmente prodotti dagli investimenti Americani.
2) la procedura di ravvedimento operoso lungo è una procedura che non copre, analogamente alla Streamlined, da eventuali sanzioni penali. Pertanto in caso in cui il reddito non dichiarato in Italia sia consistente, è necessario valutare attentamente le ricadute in termini penali del ravvedimento.
Ora, tutto questo discorso assume un'importanza rilevante dato che il FATCA, finora valutato come flusso unilaterale dai vari paesi VERSO GLI USA, sta diventando però anche un flusso bilaterale.
Le banche Americane stanno infatti implementando la stessa metodologia di quelle Italiane e a breve cominceranno a comunicare alle Autorità Italiane i dati bancari dei Cittadini Italiani in America.
Non è ancora chiara la tempistica di attivazione della procedura, ma pare che già a partire dal 2017 i dati saranno spediti dagli USA verso l'ITALIA (e verso tutti gli altri Paesi aderenti al FATCA).
Pertanto, tutti coloro che non avessero finora dichiarato in Italia i propri conti correnti americani, sono fortemente interessati ad iniziare una procedura di "Ravvedimento operoso lungo" onde evitare che la banca Americana dove detengono il conto, comunichi all'Agenzia delle Entrate quel conto prima che loro lo abbiamo indicato nella loro dichiarazione dei redditi.
Si ripropone, dunque, a parti invertite, lo stesso problema del FATCA, stavolta con i RESIDENTI Italiani come protagonisti, siano essi Cittadini Americano o Cittadini Italiani.
Enrico Povolo
Enrico Povolo