Regime Impatriati e smart working in Italia: dubbi operativi e relativi accorgimenti da adottare in Dichiarazione dei Redditi

Nell'articolo di oggi approfondiremo alcuni dubbi applicativi per i soggetti che applicano il Regime degli Impatriati e lavorano in Smart Working in Italia per aziende estere. Immaginiamo un soggetto che si sia trasferito in Italia nel Maggio del 2021 lavorando in Smart Working per una società Americana. Ci domandiamo:
- il Regime Impatriati si applica all'interno reddito prodotto dal dipendente nel 2021, o solo a quella parte di reddito prodotta in Italia?
- come si gestisce la Dichiarazione dei Redditi Italiana in un caso simile?
- si possono scomputare nella Dichiarazione Italiana tutte le ritenute applicate dal datore di lavoro Americano?




Prima di iniziare, ricordiamo che abbiamo già fatto una lunga disamina sulle basi teoriche Convenzionali del problema in oggetto in questo post, cui rimandiamo interamente per capire le basi della questione. Ricordiamo anche che il datore di lavoro Americano applica le ritenute fiscali Americani al lavoratore in oggetto.

La prima questione da analizzare è la seguente: il nostro soggetto si è trasferito il 1 Maggio del 2021 in Italia, come da certificato di residenza Italiana; questi riceverà da parte del suo Employer Americano la "Certificazione Unica" Americana, che è il Form W2. Questo Form, ovviamente, riguarderà tutto il 2021.
Immaginiamo che il Form W2 riporti le seguenti cifre:

Wages: 100.000 dollari.
Withholding Americane: 20.000 dollari.

Ora, ipotizziamo che il nostro soggetto abbia tutti i requisiti richiesti dalla normativa per poter accedere al Regime Impatriati, tale per cui la base imponibile in Italia sarà il 30% del reddito di lavoro dipendente.
La domanda è la seguente: nel caso in oggetto, il Regime Impatriati si può applicare sull'intero reddito di lavoro dipendente relativo al 2021 oppure no?

Qui il dubbio nasce da due questioni:
a) il soggetto si è trasferito in Italia a Maggio e pertanto è residente fiscalmente in Italia per l'anno d'imposta considerato. Conseguentemente sarà necessario dichiarare in Italia anche i redditi prodotti all'estero, dunque quelli maturati nella prima parte dell'anno, in cui lo stesso era residente in America.

b) il soggetto lavora per un unico datore di lavoro per tutto il periodo d'imposta considerato, con l'unica differenza che fino al 30 Aprile lo stesso ha lavorato in America, mentre dal 1 Maggio lavora "remotely" in Italia.

REDDITI PRODOTTI IN ITALIA

Questo primo dubbio è presto risolto andando a leggere il comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo 147/2015:

"I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare... ."

Il punto chiave qui è che il Regime Impatriati agevola i redditi prodotti in Italia.
Dall'analisi dell'art. 15 della Convenzione tra Italia e Stati Uniti, fatta nel post richiamato in precedenza, era emerso che solo il reddito del lavoro fatto in smart working dall'Italia poteva considerarsi "prodotto in Italia".
Pertanto risulta evidente che l'agevolazione non si può applicare all'intero reddito di lavoro dipendente, pur essendoci un unico rapporto di lavoro, ma solo a quella parte che riguarda il periodo dal 1 Maggio al 31 Dicembre in cui il soggetto era residente in Italia. 
E' in questo periodo che i redditi di lavoro dipendente a lui riferibili sono "prodotti in Italia", mentre i redditi del periodo 1 Gennaio - 30 Aprile sono redditi "prodotti all'estero".

Sarà pertanto necessario proporzionale sia il reddito imponibile di 100.000 dollari, sia le ritenute di 20.000 dollari in base ai giorni.
Considerando che il soggetto era già in Italia il 1 Maggio, avremo che i giorni sono da suddividersi nel seguente modo:

- giorni passati in America: dal 1/1 al 30/4: 120.
- giorni passati in Italia: dal 1/5 al 31/12: 245.

Pertanto avremo le seguenti proporzioni per il reddito imponibile:

- reddito "prodotto in America": 100.000/365 x 120 = 32.877 dollari.
- reddito "prodotto in Italia": 100.000/365 x 245 = 67.123 dollari.

COME SI COMPILA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ITALIANA?

Nel caso considerato, sarà necessario compilare due righi del quadro RC.
E' però prima necessario indicare il Codice "6" all'interno della casella "Casi Particolari". Si tenga presente però che ci sono codici diversi per percentuali di  abbattimenti diverse dal 70%.

1) Nel primo rigo si riporterà il reddito, pieno, relativo al periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile; ipotizzando un cambio pari a 1,3 avremo:

(Colonna 1) Tipologia Reddito: Redditi di lavoro dipendente o assimilati;
(Colonna 2) Redditi di lavoro a tempo indeterminato o determinato: qui si dovrà indicare l'opzione in base all'effettiva durata del contratto di lavoro Americano.
(Colonna 3) Redditi:
Importo: 32.877/1,3 = 25.290 euro;
Giorni: 120;
Ritenute: zero;
(Colonna 4) Altri dati: indicare il codice 1, Redditi di Fonte estera.

2) Nel secondo rigo si riporterà il reddito, già al netto della riduzione del 70%, relativo al periodo che va dal 1 Maggio al 31 Dicembre:

(Colonna 1) Tipologia Reddito: Redditi di lavoro dipendente o assimilati;
(Colonna 2) Redditi di lavoro a tempo indeterminato o determinato: qui si dovrà indicare l'opzione in base all'effettiva durata del contratto di lavoro Americano.
(Colonna 3) Redditi:
Importo: 67.123/1,3 x 30% = 15.490 euro;
Giorni: 245;
Ritenute: zero;
(Colonna 4) Altri dati: ci sono dubbi se sia da indicare o meno il codice 1, Redditi di Fonte estera (*).
Rigo RC14: in Colonna 4 si deve indicare l'importo di reddito non soggetto ad imposizione per il Regime Impatriati; nel nostro caso: 36.143 euro.

(*) Redditi di Fonte Estera: qui le Istruzioni alla Dichiarazione dei Redditi indicano quanto segue:

Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero
Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da
contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165 del Tuir.
Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite. 

Se seguiamo la Convenzione, risulta evidente che:

1) la prima porzione di reddito, quella maturata dal 1 Gennaio al 30 Aprile e che risulta imponibile per intero, sia assoggettata a tassazione concorrente tra Italia e Stati Uniti: siamo dunque nel caso identificato dalla lettera b) delle suddette Istruzioni.

2) la seconda porzione di reddito, quella maturata dal 1 Maggio al 31 Dicembre e che risulta imponibile in Italia solo per il 30%, sia assoggettata a tassazione esclusiva in Italia: sembrerebbe dunque che fossimo nel caso a) delle suddette Istruzioni.
Però la formulazione utilizzata dalle Istruzioni è la seguente: "Redditi prodotti in un Paese Estero...".
Sappiamo, invece, che i redditi di lavoro dipendente derivanti da attività svolta in smart working sul suolo Italiano per una Società estera, sono prodotti in Italia.
In assenza di chiarimenti, e benché riteniamo la formulazione delle Istruzioni imprecisa, è forse comunque preferibile indicare anche per il secondo rigo il codice 1, Redditi di Fonte estera, dato che questa informazione permette all'Agenzia delle Entrate di capire che non c'è un Sostituto d'Imposta Italiano. Rimangono comunque dei dubbi a proposito.

COSA SI DEVE FARE CON LE RITENUTE FISCALI ESTERE?

Anche qui dobbiamo tenere distinti i due casi:

1) per la porzione di reddito che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile, siamo di fronte a tassazione concorrente tra Italia e Stati Uniti: pertanto è possibile indicare in quadro CE le ritenute subite per il primo periodo.
Nel nostro caso, l'imposta estera subita sarà così calcolata:

- ritenute "prodotte in America": 20.000/365 x 120 = 6.575 dollari.
- imposta estera da indicare in quadro CE: 6.575/1,3 = 5.058 euro.

Questa imposta è detraibile dall'imposta lorda Italiana.
Ricordiamo che l'imposta estera deve essere a titolo definitivo.

2) per la porzione di reddito che va dal 1 Maggio al 31 Dicembre, siamo di fronte a tassazione esclusiva in Italia: pertanto non è possibile indicare in quadro CE le ritenute subite.
L'imposta estera subita sarà così calcolata:

- ritenute "prodotte in Italia": 20.000/365 x 245 = 13.425 dollari.
- imposta estera da richiedere a rimborso alle autorità Americane: 13.425 dollari.

Il discorso diventa ulteriormente complesso nel caso in cui il soggetto sia anche un Cittadino Americano (o, più genericamente, una US Person), dato che in questo caso sarà necessario fare anche la tassazione di ritorno negli USA.


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Enrico Povolo