Profili di tassazione di Fondi Previdenziali Americani: IRA, Roth IRA, 401(k) e TIAA CREF

Uno dei problemi più spinosi del diritto tributario internazionale è la tassazione dei Fondi Previdenziali esteri. Il problema deriva dal fatto che ogni legislazione nazionale dà delle connotazioni specifiche e delle agevolazioni ben precise ai Fondi Previdenziali del proprio Paese ma dimentica di considerare l'ipotesi di un soggetto che voglia adottare forme previdenziali estere o l'ipotesi di un soggetto che si trasferisca in quel Paese dopo essere andato in pensione, usufruendo di una forma previdenziale privata che era maturata all'estero.

In questo post faremo una trattazione non specifica di alcuni problemi di tassazione emergenti in capo al Cittadino Americano che trasferisca la propria residenza in Italia dopo aver vissuto e lavorato negli Stati Uniti, maturando una o più forme previdenziali Americane.
Le principali Forme Previdenziali Americane che trattiamo con i nostri Clienti sono le seguenti:
IRA;
ROTH IRA;
401(K);
TIAA CREF;
THRIFT SAVINGS PLAN (TSP);
RETIREMENT PLAN AZIENDALI.

La prima difficoltà da affrontare è quella di capire che non si possono trovare delle forme previdenziali analoghe in Italia: i due Paesi sono molto diversi nel costruire l'architettura pensionistica dei propri Cittadini, sia per diverse basi culturali, sia per un diverso approccio finanziario. Pertanto non solo non è possibile, ma non è nemmeno sensato tentare di trovare delle analogie in Forme Previdenziali Italiane.
Così facendo, ci troviamo in una situazione giuridica piuttosto complessa, dato che molte norme tributarie Italiane fanno riferimento a Fondi Previdenziali e Fondi Pensione aventi specifiche caratteristiche costitutive, che ovviamente non possiamo ritrovare in entità estere.

A tutto questo si aggiungono delle altre variabili, una delle quali riguarda le modalità con cui si possono ricevere le somme accreditate nei propri fondi Previdenziali Americani; queste sono fondamentalmente tre:
- la ricezione di una somma periodica (annuity) per un certo periodo di tempo;
- la ricezione di una somma una tantum;
- un mix delle due precedenti.

Altre due variabili da considerare nell'analisi di questo complesso problem sono le seguenti:

1) una volta che il Cittadino Americano si trasferisce in Italia e detiene là il proprio domicilio (non disponendo, pertanto, di residenza in America) l'ente preposto alla distribuzione della somma dovrà applicare una ritenuta (generalmente del 20%) in quanto il soggetto percettore è un soggetto residente all'estero, cioè in Italia. Ci troviamo pertanto in presenza di una ritenuta Americana.

2) rimanendo il soggetto percipiente un Cittadino Americano, lo stesso dovrà dichiarare tutti i redditi dapprima in Italia e poi negli USA.

Il problema è pertanto quello di coordinare le norme fiscali dei due Paesi con le norme Convenzionali e l'applicazione della ritenuta all'interno di tre modalità di percezione di queste somme.

Partiamo dal profilo dichiarativo: per risolvere il problema è necessario dichiarare i redditi eventualmente emergenti da Forme Previdenziali Americane in Italia, calcolare in base alla tipologia specifica le relative imposte e poi scomputare la ritenuta d'acconto eventualmente subita. 
Sulla ritenuta d'acconto è necessario aprire una piccola parentesi pratica: la ritenuta è applicata sulle somme una tantum (non sulle pensioni) in maniera piuttosto "variegata" dai veri enti Americani: taluni applicano la ritenuta del 20%, come detto, altri una ritenuta del 30%, altri non applicano ritenuta. Non è molto chiaro il percorso logico che porta tali enti a certe conclusioni, né è facile interagire con gli stessi e cercare di far cambiare loro idea, anche perché quando il Cliente si accorge dell'applicazione della ritenuta, la stessa oltre ad essere già stata applicata è stata anche versata all'IRS. E' importante però dire che la ritenuta non comporta un problema dal punto di vista fiscale, trattandosi solo di un'anticipazione di imposta.
Dopo aver pagato le imposte Italiane in dichiarazione il Cittadino Americano deve dichiarare tutto il reddito nuovamente negli USA, ivi compresi i redditi eventualmente emergenti da Forme Previdenziali Americane.
Qui entra in gioco un meccanismo molto complesso previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e America sull'eliminazione della doppia imposizione che evita che ci sia effettivamente una doppia imposizione. Chi si trovasse eventualmente con il caso può contattarci per avere ulteriori informazioni: si tenga presente che in caso di non applicazione di questo meccanismo, si può arrivare ad una maggiore imposta stimabile mediamente in un range dal 7% al 10%. Nell'ultimo caso pratico che ci è capitato (Ottobre 2017) un Cliente che aveva ritirato nel 2016 da un fondo TIAA CREF una somma di 200.000 dollari ha avuto un risparmio di più di 15.000 dollari nella Dichiarazione Americana con l'applicazione di questa norma prevista dalla Convenzione.

Relativamente al secondo profilo di problematicità, cioè alla distribuzione una tantum o tramite una pensione, è importante rilevare che questo non determina la non imponibilità o meno della somma, quanto la categoria di reddito dove il medesimo andrà dichiarato all'interno della dichiarazione Italiana.

Per quanto riguarda l'ultimo aspetto, che riguarda la tassazione in senso stretto, si fa rilevare che è necessario capire se le somme ricevute:
a) siano state accantonate nel relativo fondo come "PRE-TAX" e cioè abbiano dato origine al momento del versamento ad una deduzione fiscale nella Tax Return Americana dell'epoca. L'IRA ed il 401(K) rientrano in questa tipologia di fondi.
oppure
b) siano state accantonante nel relativo fondo come "AFTER-TAX" e cioè non abbiano dato luogo ad alcuna deduzione fiscale nella dichiarazione dei redditi Americana. Il ROTH IRA rientra, ad esempio, in questa tipologia di fondi.

In questa sede non tratteremo i dettagli relativi alla tassazione nella Dichiarazione Italiana e nella Tax Return Americana dei Fondi di cui abbiamo detto sopra, trattandosi di casistiche molto complesse e diversificate a seconda della tipologia di distribuzione.
Chi fosse interessato è pregato di contattarci.
Si tenga presente che alcune di queste forme NON sono da tassare secondo la normativa Italiana e pertanto è buona norma sapere su quali elementi si dovrà eventualmente subire una tassazione Italiana (ed anche Americana, evidentemente).

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Enrico Povolo