Pensioni Americane e tassazione Italiana: un caso pratico

"Preg.mo Dott. Povolo,
Sono un Cittadino Italiano che ha anche la Cittadinanza Americana, essendo nato negli Stati Uniti e che risiede stabilmente in Italia da molti anni.
Non possiedo beni in America e mi reco negli Usa raramente e solo in vacanza.
Ho lavorato per parecchi anni in America prima come militare, poi come civile sempre all'interno di una base militare Americana e poi come dipendente di una società privata nel campo della programmazione. Ora sono dipendente in Italia presso una società privata sempre del settore. Da pochi mesi ho chiesto una pensione governativa agli Stati Uniti definita "U.S.Military Retired Reservist Pay", la quale subirà, a quanto pare, una tassazione di ritenute alla fonte.
Le chiedo se devo dichiarare tale pensione nella mia Dichiarazione dei Redditi Italiana. Le chiedo anche quali sono i miei adempimenti fiscali Americani al riguardo.
A.G."

Il caso in questione è uno dei molti casi che stiamo risolvendo circa la tassazione delle pensioni tra Italia e Stati Uniti.
Prima di addentrarci nell'analisi della tassazione Italiana del caso in esame, è bene fare chiarezza su alcuni punti.

1. La percezione della pensione Americana non pregiudica la continuazione del rapporto di lavoro con la società Italiana in cui il nostro soggetto lavora attualmente come dipendente. Pertanto non ci sono interferenze della pensione Americana sulla posizione lavorativa Italiana.

2. Il nostro soggetto, essendo Cittadino Americano, deve ogni anno presentare la Tax Return in America, dove dichiara tutti i redditi percepiti "Worldwide" (cioè in tutto il mondo), nonché il modello FBAR per gli accounts detenuti al di fuori dell'America. Pertanto il nostro dovrà dichiarare in America i redditi di lavoro dipendente percepiti in Italia (vedremo più avanti perché non dichiarerà i redditi da pensione). Sui redditi da lavoro dipendente, godrà della "Foreign earned income exclusion" che, come già detto in precedenti post, permette di evitare la tassazione Americana fino al raggiungimento di un importo di circa 100.000 dollari (100.800 dollari per l'anno 2015) per coloro che guadagnano un reddito all'estero e vivono stabilmente all'estero.

3. Facciamo notare, di passata, che la predetta "exclusion" non opera:
- per i redditi di lavoro dipendente che riguardano soggetti che lavorano come  civili o come militari per il Governo Americano o sue Agenzie ed Enti territoriali;
- per le pensioni, né Americane, né Italiane.

4. Il soggetto in questione dovrà poi presentare, nel caso in cui non l'abbia ancora fatto, una delle Sanatorie di cui si è già parlato spesso in questo blog, in modo da sanare la propria posizione fiscale per il passato verso gli Stati Uniti.

Entrando nel merito tecnico della questione, il quesito va inquadrato nell’art. 19, paragrafo 2 della Convenzione Italia USA, in relazione al fatto che l’Ente che paga la pensione (US Military Retired Reservist Pay) è un Ente di carattere governativo.
La spiegazione alla Convenzione Americana chiarisce infatti che “pensions paid to retired civilian and military employees of a Government of either State are intended to be covered under Paragraph 2” (dell’art. 19).
Questo è il testo letterale:
Art. 19 - Paragrafo 2
"Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18 (Pensioni, ecc.):

a) le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento di fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato;

b) tuttavia, dette pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità".


Riscriviamo il testo in maniera esplicita, collegandolo al caso in questione:


a) le pensioni corrisposte da uno Stato contraente (USA) o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento di fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato (USA) o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato (USA);

b) tuttavia, dette pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente (ITALIA) qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato (ITALIA) e ne abbia la nazionalità".

La lettera a) dice che la regola è che la tassazione avvenga solo negli USA.
Tuttavia alla lettera b) è stabilito che queste pensioni sono imponibili solo in Italia qualora il soggetto abbia entrambi i seguenti requisiti:
- sia Residente in Italia;
- sia Cittadino Italiano.

Da un punto di vista interpretativo è dunque chiaro che la tassazione debba avvenire solo in Italia.

Pertanto nel caso in questione sarà necessario rivolgersi alla struttura Amministrativa che eroga la Pensione Americana e fare presente la condizione soggettiva di Residente in Italia, nonché la Cittadinanza Italiana, chiedendo conseguentemente la non applicazione delle ritenute alla fonte, che altrimenti sarebbero applicate dagli USA.

Qui è necessario aprire una parentesi di carattere pratico, dato che queste comunicazioni nei confronti di queste entità Amministrative Americane non sono sempre facili e dipendono dalla "apertura mentale" e dalla competenza tecnica del soggetto preposto.
Pertanto è necessario avere un approccio formale alla questione in modo da pretendere l'applicazione della norma, ed evitare la (inutile) applicazione della ritenuta Americana, che, per contro, gli uffici Americani tenderebbero ad applicare a tutti i casi per inerzia e prudenza.
Da un punto di vista temporale sarà necessario operare in questo modo:

a. richiedere la non applicazione delle ritenute alla fonte all'ente emittente la pensione;

b. dichiarare la pensione Americana ed i redditi di lavoro dipendente percepiti in Italia nella Dichiarazione dei redditi Italiana;

c. calcolare le imposte Italiane sul reddito complessivo;

d. fare la dichiarazione dei redditi Americana (nonché il modello FBAR) dove vanno dichiarati solamente i redditi da lavoro dipendente, dato che i redditi di Pensione sono da tassarsi solamente in Italia per previsione Convenzionale.

- i redditi di lavoro Italiani non sono soggetti a tassazione Americana fino al raggiungimento del limite stabilito dalla "Foreign earned income exclusion"; oltre questo limite questi redditi saranno tassati anche in America, ma potranno essere parimenti detratte le imposte Italiane, che saranno riportate in America come credito d'imposta.

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Enrico Povolo