Affronteremo in questo post un quesito che riguarda le modalità con le quali si trattano le somme inerenti al Secondo Pilastro Svizzero da parte di Cittadini Americani che lavorano in Svizzera.
Il quesito è il seguente: le somme versate presso il Secondo Pilastro Svizzero, sono da indicare all'interno del modello FBAR o di qualche altro Form della Tax Return Americana?
Il quesito è il seguente: le somme versate presso il Secondo Pilastro Svizzero, sono da indicare all'interno del modello FBAR o di qualche altro Form della Tax Return Americana?
In relazione al
quesito proposto, relativo alla necessità di dover dichiarare la previdenza
Svizzera all’interno dei modelli FBAR Americani o di altri Form della
dichiarazione Usa, il punto di partenza è capire quali siano i Form Americani
che prendono in considerazione gli Account Previdenziali esteri.
Ci sono due Form che
possono essere interessati dagli Account Previdenziali esteri: il Form
8938 ed il Modello FBAR.
Il Modello FBAR è il
ben noto modello di monitoraggio finanziario estero Americano. Il Form
8938, invece, ha lo scopo di identificare la ricchezza finanziaria complessiva
del dichiarante a fine anno, ed è stato specificamente inserito all’interno
della legislazione Americana dalla normativa FATCA.
Partiamo innanzitutto
col dire che non siano considerati “reportable” né nel modello
Form 8938, né nel modello FBAR, i “Social Security type program benefits
provided by a Foreign Government”.
Pertanto la prima
informazione utile è che i programmi previdenziali “paragonabili” alla Social
Security Americana sono di fatto esclusi da ogni obbligo di compliance.
A questo punto è
necessario analizzare la struttura del Sistema Previdenziale Svizzero per
capire se questo sistema possa o meno integrare le caratteristiche del “Social
Security program provided by a Foreign Government”.
Analisi del 1°
Pilastro Svizzero
Il 1° Pilastro
Svizzero è il pilastro formato dai cosiddetti “State Benefits” cioè dai
benefits erogati direttamente dallo Stato e si compone di due principali
categorie di benefits.
PRIMA CATEGORIA.
AVS: Pensioni di
vecchiaia.
La percentuale di
contribuzione di questo benefit è del 4,20% (sia da parte dell’employer,
sia da parte dell’employee).
IV: Pensioni di
disabilità.
La percentuale di
contribuzione di questo benefit è del 0,70% (sia da parte dell’employer,
sia da parte dell’employee).
SECONDA CATEGORIA.
La seconda categoria
di benefits, concerne i seguenti benefits aggiuntivi:
ALV 1 e ALV 2: Sussidi
di Disoccupazione.
Percentuale di
contribuzione ALV 1: 1,10% (sia employer, sia employee).
Percentuale di
contribuzione ALV 2: 0,50% (sia employer, sia employee),
solo per redditi superiori a 148.201 CHF.
EO: Perdita di reddito
per Servizi Obbligatori.
Percentuale di contribuzione
ALV 1: 0,225% (sia employer, sia employee).
MSE: Maternità.
Le caratteristiche
peculiari del 1° Pilastro Svizzero sono le seguenti:
1.
È obbligatorio per tutti;
2.
Non si possono ritirare le somme maturate nel 1° pilastro
Svizzero, nemmeno nel caso in cui si vada a risiedere permanentemente in
un altro Paese.
Pertanto, a tutti gli
effetti, possiamo considerare il 1° Pilastro Svizzero una “STATE PENSION”,
e, pertanto, può essere considerato a tutti gli effetti come
paragonabile ai benefits Americani derivanti da “US SOCIAL SECURITY”.
Pertanto è indubbio
che le somme maturate nel 1° Pilastro Svizzero non siano “reportable” né
sul Form 8938, né sul modello FBAR.
Analisi del 2°
Pilastro Svizzero
Possiamo affermare
che, se da un lato è evidente che il 1° Pilastro Svizzero non è in alcun modo “reportable”,
è altrettanto vero che il 3° Pilastro Svizzero può essere paragonato
all’omologo Americano IRA, nel senso che si tratta di un Fondo
Pensione prettamente volontario, che va senz’altro riportato sia nel FORM 8938
sia nel modello FBAR del Cittadino Americano che risiede (o che lavora) in
Svizzera.
Pertanto, se i tre
Pilastri Svizzeri sono “ordinati” dal più “statale” al più “privato” e se, come
detto, il 1° Pilastro è escluso dal reporting ed il 3°
Pilastro è senz'altro incluso nel reporting, risulta
particolarmente interessante l’analisi del 2° Pilastro Svizzero, dato che si
trova “in mezzo” ai due suddetti.
Prima di procedere è
necessario però approfondire gli aspetti giuridici che determinano l’obbligo di
dichiarare determinati assets finanziari all’interno del Form
8938 e del modello FBAR.
La valutazione
specifica del prodotto finanziario o dell’account previdenziale va
fatta sempre di volta in volta, non essendo possibile dire a priori se un certo asset possa
rientrare o meno all’interno dell’obbligo dichiarativo. Ciò in relazione al
fatto che le normative sul monitoraggio finanziario sono sempre costruite
avendo a mente i prodotti finanziari del Paese che richiede tale monitoraggio.
Ovviamente, i prodotti finanziari, ed in particolare quelli previdenziali, sono
sempre diversi da Paese a Paese e mescolano elementi differenti e disomogenei
tra loro.
Nel caso dei piani
previdenziali, gli elementi da considerare sono i seguenti:
1.
l’obbligatorietà/volontarietà del piano previdenziale;
2.
la possibilità, da parte del lavoratore, di ritirare (che è cosa
diversa da ricevere un acconto), tramite “lump sum”, parte o tutto il
montante formatosi in capo al piano previdenziale.
3.
l’intestazione del piano previdenziale che può essere:
1. a nome dello Stato;
2. a nome del datore di
lavoro;
3. a nome del lavoratore.
4.
la possibilità o meno, da parte del beneficiario finale, di
“guidare” gli investimenti fatti dal piano previdenziale.
Vediamo alcune
tipizzazioni delle quattro variabili appena evidenziate.
Ipotesi A.
Il piano previdenziale
è obbligatorio ma è intestato personalmente al beneficiario.
Nel suddetto caso,
siamo di fronte ad un account da riportare sia nel modello FBAR sia nel Form
8938. Il punto distintivo concerne il fatto che il fondo previdenziale non è
detenuto a nome del datore di lavoro, ma è detenuto a nome del lavoratore
medesimo, il quale pertanto ha un preciso “financial interest” al riguardo.
Ipotesi B.
Il piano previdenziale
è obbligatorio ed intestato al datore di lavoro. Il lavoratore, però, può
orientare con le sue preferenze gli investimenti del patrimonio che è accantonato
nel suo “account previdenziale”.
Nel caso in questione,
benché l’account sia detenuto a nome del datore di lavoro (il
quale, in tal modo, usualmente copre una molteplicità di lavoratori), il
lavoratore beneficiario può decidere di investire l’account come
meglio crede.
In tal caso si forma
un rapporto fiduciario in cui il datore di lavoro funge da “Trustee”
o agente del lavoratore ed investe per suo conto le somme accantonate.
Tale situazione fa
emergere comunque un “financial interest” a favore del lavoratore e
pertanto l’account previdenziale in questione, benché non vada
riportato nel Form 8938, trattandosi di una ricchezza che non può tecnicamente
essere ascritta al lavoratore, deve essere riportata nel modello FBAR.
L’elemento della
“direzione” da parte del lavoratore-beneficiario degli investimenti presenti
nell’account è decisivo in tal senso e supera l’obbligatorietà,
dato che il lavoratore potrebbe far investire il proprio montante in titoli o assets finanziari
situati in Paesi o legislazioni considerate “tax havens”. Il
montante medesimo potrebbe, quindi, sfuggire a tassazione o a monitoraggio se
non dichiarato fin dall'origine.
Ipotesi C.
Il piano previdenziale
è obbligatorio ed intestato al datore di lavoro. Benché il lavoratore in certe
ben definite situazioni possa chiedere delle anticipazioni, non c’è possibilità
di ritirare la somma accantonata e non c’è alcuna possibilità per il lavoratore
beneficiario di influenzare o dirigere gli investimenti del proprio account.
In tal ultimo caso,
siamo di fronte ad una situazione in cui l’account previdenziale, benché non
sia di natura Statale come nel caso del 1° Pilastro Svizzero, è senz’altro da
considerarsi come non riportabile né sul Form 8938, né sul modello FBAR.
Addentriamoci ora nell'analisi del 2° Pilastro Svizzero, per capire in quale delle tre suddette ipotesi ci troviamo.
Il 2° Pilastro
Svizzero è il cosiddetto “Employer Plan” che ha come obiettivo quello di
mantenere un adeguato standard di vita.
Nei Cantoni Italiano e
Francese tale piano previdenziale è conosciuto con codice LPP. Oltre a
tale benefit, all’interno del 2° Pilastro Svizzero c’è anche il cosiddetto LAA,
che può essere parificato al Contributo Italiano INAIL o all’Americano “Workers
Compensation”.
Questi benefit sono
obbligatori per tutti i lavoratori con redditi annui tra 24.675 CHF e fino ad
un massimo di 84.600 CHF: la percentuale di contribuzione è diversa a seconda
dell’età del lavoratore-beneficiario.
Oltre la somma di
84.600 CHF di reddito annuo del lavoratore, la contribuzione non è più
obbligatoria e per ottenere un’ulteriore contribuzione è necessario ricorrere
al già menzionato 3° Pilastro Svizzero, cioè alla Pensione privata, della cui
riportabilità nei Form Americani abbiamo già detto sopra.
Immaginiamo ora che il
Piano Previdenziale di cui al quesito sia un piano LPP: in tal caso siamo di
fronte ad un piano previdenziale a nome del datore di lavoro con caratteristiche
di obbligatorietà.
Pertanto il
montante maturato nel Suo 2° Pilastro Svizzero non è da indicare né sul Form
8938, né sul modello FBAR.
Ovviamente, il reporting di
tali somme nei suddetti Form non è proibito: trattandosi in entrambi i
casi di Form di monitoraggio, i quali non fanno mai emergere alcuna materia
imponibile, la riportabilità è ammessa come mera opzione
"conservativa" o "precauzionale".
Relativamente al Form
8938, si fa altresì notare che è da controllare se si supera o meno la soglia.
Per farlo, è necessario rispondere positivamente ad almeno una delle due
seguenti domande:
·
La somma complessiva della propria ricchezza finanziaria è
superiore a 200.000 dollari al 31/12/20XX?
·
La somma complessiva della propria ricchezza finanziaria è stata
superiore a 300.000 dollari in qualsiasi data nel corso del 20XX?
Se, anche considerando
il Secondo Pilastro Svizzero, si risponde negativamente ad entrambe le suddette
domande, allora non si riporta nulla, nemmeno nella scelta
"conservativa" di voler indicare l'account previdenziale.
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Più complessa è, invece, la problematica della deducibilità dei contributi al Primo e Secondo Pilastro Svizzero dalla Tax Return Americana, nonché la conseguente imponibilità/non imponibilità delle somme in fase di elargizione delle somme.
E' infatti piuttosto
problematica la gestione dei tali casi, soprattutto quando il soggetto
considerato ha fatto una Sanatoria.
Per dettagli sul punto, potete contattarci.
Enrico Povolo