Il post di oggi si pone
l’obiettivo di illustrare alcune problematiche operative cui si trova di fronte
il Cittadino Americano residente fiscalmente in Italia (ma le considerazioni
valgono per il Cittadino Americano residente in qualsiasi altro Paese).
Il problema, come noto, nasce dal
fatto che la normativa FATCA richiede che gli Intermediari Finanziari Italiani
compiano una “due diligence” relativamente ai propri clienti aventi delle
probabilità (“US indicia”) di essere fiscalmente residenti negli Stati Uniti.
La Banca Italiana del Cittadino
Americano chiederà al medesimo di compilare e firmare una dichiarazione in cui
egli:
a) si dichiara come residente
fiscalmente negli Stati Uniti;
b) autorizza l’Intermediario
Finanziario a trasmettere tutti i propri dati finanziari (saldi movimentazioni,
interessi maturati, conto titoli, ecc.) all’IRS americano.
A questo punto il Cliente può
firmare tale dichiarazione, oppure rifiutarsi di farlo, diventando in tal caso
considerato un correntista “recalcitrant”: la Banca non può comunicare all’IRS
i dati del correntista “recalcitrant” ma è obbligata dall’accordo IGA a:
- congelare il conto, con
possibilità anche di chiuderlo;
- comunicare all’IRS la
percentuale dei propri clienti che risultano “recalcitrant”.
Qui è necessario subito fare
alcune precisazioni. Innanzitutto, il comportamento della Banca che “impone” la
firma della suddetta dichiarazione, a pena di congelare o chiudere il conto del
correntista “recalcitrant” è sostanzialmente corretto, dato che riprende le disposizioni
prevista dall’Accordo IGA firmato tra Italia e USA il 10 Gennaio 2014. Da un
punto di vista formale è previsto che l’Accordo sia ratificato da un’apposita
Legge di Ratifica, ma alla data attuale (9 Febbraio 2015) tale Legge non è
ancora stata approvata: pertanto la Banca, a tutt’oggi non può ancora
tecnicamente chiudere il conto del correntista “recalcitrant”. Tuttavia quasi
tutti gli Intermediari Finanziari hanno già da tempo iniziato lo screening
della propria clientela al fine di compiere la dovuta “due diligence” anche
prima della ratifica formale da parte del Parlamento.
La seconda considerazione che
emerge dalla firma della dichiarazione suddetta è che il Cittadino Americano
che dichiara che il suo Paese di residenza fiscale è l’Italia non è esonerato
dalla comunicazione dei dati all’IRS. Infatti, benché egli sia sicuramente
residente fiscalmente in Italia, lo è anche negli USA, per via del cosiddetto
approccio di tassazione CTB (Citizenship-Based Taxation). Pertanto il Cittadino Americano
residente in Italia si trova nella curiosa posizione di avere residenza fiscale
in entrambi i Paesi.
Da queste prime considerazioni è
evidente che l’ipotetica scelta di essere un correntista “recalcitrant”,
comporta, di fatto, l’impossibilità di avere un conto corrente in una banca
Italiana.
Una volta che il Cittadino
Americano ha dato il proprio assenso alla Banca, l’IRS verrà a conoscenza del
fatto che lui ha un conto corrente in Italia; qui lo scenario si sdoppia: se il
Cittadino Americano ha sempre presentato le dichiarazioni dei redditi sia in
Italia, sia in America, ed in quest’ultima ha sempre dichiarato tutti le sue
attività finanziarie “offshore” (compreso dunque il suo conto corrente
italiano), allora non ci sono problemi di sorta. Se, per contro, egli ha
presentato le sole dichiarazioni dei redditi Italiane, si trova di fronte al
problema che non ha adempiuto agli obblighi fiscali americani con l’IRS, che lo
saprà entro pochi mesi.
Si veda il seguente Diagramma Decisionale:
DIAGRAMMA DECISIONALE FATCA
Si veda il seguente Diagramma Decisionale:
DIAGRAMMA DECISIONALE FATCA
Relativamente a questo diagramma, è importante notare che:
- Il "Caso 2" di Rinuncia alla Cittadinanza dopo aver fatto la Streamlined Offshore Procedure è possibile solo dopo essere stati compliant per altri due anni oltre a quelli sanati dalla SOP. Tratteremo in dettaglio l'argomento in uno dei prossimi post.
- Il "Caso 3" è semplicemente da sconsigliare, in quanto il soggetto dovrebbe fare un "false statement" circa la sua compliance dei 5 anni precedenti.
A questo punto, a meno che il Cittadino Americano sia sotto soglia (“threshold”) sia per la Dichiarazione dei Redditi sia per l’FBAR (che è una sorta di quadro RW americano, con una spiccata connotazione finanziaria), il Cittadino Americano dovrà senz’altro valutare di applicare la “Streamlined Offshore Procedure” che è una sorta di voluntary disclosure appositamente pensata per i Cittadini Americani residenti all’estero.
- Il "Caso 2" di Rinuncia alla Cittadinanza dopo aver fatto la Streamlined Offshore Procedure è possibile solo dopo essere stati compliant per altri due anni oltre a quelli sanati dalla SOP. Tratteremo in dettaglio l'argomento in uno dei prossimi post.
- Il "Caso 3" è semplicemente da sconsigliare, in quanto il soggetto dovrebbe fare un "false statement" circa la sua compliance dei 5 anni precedenti.
A questo punto, a meno che il Cittadino Americano sia sotto soglia (“threshold”) sia per la Dichiarazione dei Redditi sia per l’FBAR (che è una sorta di quadro RW americano, con una spiccata connotazione finanziaria), il Cittadino Americano dovrà senz’altro valutare di applicare la “Streamlined Offshore Procedure” che è una sorta di voluntary disclosure appositamente pensata per i Cittadini Americani residenti all’estero.
Questa procedura prevede che il
Cittadino presenti tardivamente le Dichiarazioni dei Redditi degli ultimi tre
anni (cioè, alla data attuale, quelle relative agli anni 2013, 2012 e 2011)
nonché il modello FBAR per gli ultimi sei anni (cioè, alla data attuale, dal
2013 al 2008).
E’ da tenere a mente che:
- tali Dichiarazioni dei Redditi
possono essere presentate solo da un CPA (Certified Public Accountant)
Americano; a tal fine il nostro Studio è convenzionato con un primario Studio
di CPA di Boston per le pratiche in questione.
- la “Offshore Procedure” prevede
una riduzione delle sanzioni, mentre le imposte si pagano per intero;
- nel caso di presenza di redditi
italiani, dalle imposte americane si deducono le imposte italiane pagate in via
definitiva (non gli acconti); questo fa sì che generalmente il costo della
procedura non sia tanto dovuto ad imposte, quanto piuttosto a sanzioni,
interessi e costi del consulente americano;
- nel caso in cui non ci sia
adesione per la “Offshore Procedure”, quando l’IRS incrocia i dati che gli
passa la Banca Italiana, chiede le informazioni reddituali del Cittadino
Americano all’Agenzia delle Entrate e accerta imposte e sanzioni piene;
- E’ in ogni caso necessario
anche presentare la Dichiarazione Americana per il 2014.
Bisogna prestare particolare
attenzione ad un fatto che spesso è visto come una possibile via di uscita
dalla problematica innescata dal FATCA, che è la rinuncia alla Cittadinanza
Americana.
In tal caso è da far notare che:
a) con la firma della
dichiarazione di rinuncia della Cittadinanza, è chiesto anche di affermare di
essere in regola con tutta la normativa fiscale americana per gli ultimi 5 anni; è importante
ricordare che una tale dichiarazione, qualora sia mendace, ha, nell’ordinamento
Americano delle conseguenze ben peggiori che in quello Italiano;
b) è comunque dovuta la
Expatriation Tax, che nel caso di regolare adempimento della compliance fiscale
prevede delle soglie di esenzioni oggettive e soggettive piuttosto ampie, tanto
da essere raramente considerata un problema; per contro, è sempre dovuta nel
caso di mancata compliance;
c) non è difficile immaginare,
considerando l’iter formativo della disciplina FATCA, che i dati delle rinunce
di Cittadinanza possano essere passati dal Dipartimento di Stato all’IRS e che
questo possa svolgere indagini fiscali ad hoc.
Enrico Povolo
Enrico Povolo