Le Banche lanciano una nuova ondata di Autocertificazioni FATCA: che fare? - Parte 2

Continuazione del post precedente

I PASSAGGI SUCCESSIVI ALLA FIRMA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE
Dopo aver firmato l'Autocertificazione, il Cittadino Americano ha sostanzialmente sistemato il suo rapporto con la Banca (o Posta, o Assicurazione, etc.).
Rimane ora da considerare il rapporto con l'IRS, dato che, come già più volte spiegato nel presente Blog, il Cittadino Americano è obbligato per tutti gli anni a presentare la Dichiarazione dei Redditi negli Stati Uniti, pur in assenza di redditi o investimenti in America.


Prima di entrare nel dettaglio di questa seconda fase, vediamo di analizzare un po' più a fondo la situazione dei soggetti sprovvisti di SSN.

ANCORA SUI SOGGETTI SPROVVISTI DI SSN
Abbiamo già trattato nella Prima Parte di come tali soggetti si devono relazionare con la Banca nella firma dell'Autocertificazione. E' ora da chiarire che nel caso in cui il soggetto sia sprovvisto di SSN, la Banca metterà una certa pressione affinché il soggetto lo fornisca. Qui l'idea di non fornirlo tout court non è assolutamente suggerita poiché la Banca potrebbe interpretare tale gesto come un tentativo di aggirare la normativa FATCA e pertanto, se accettasse senza limiti di tempo un cliente senza SSN, potrebbe essere essa stessa a procedimento sanzionatorio da parte dell'IRS, cosa che le Banche temono in maniera assoluta.
Pertanto, se è vero che la Banca deve necessariamente portare pazienza in presenza della prova che il soggetto ha fatto domanda di SSN pur non fornendolo immediatamente, è piuttosto improbabile che la Banca abbia un atteggiamento morbido verso un soggetto che si presenti e non fornisca né il SSN né la copia della domanda di SSN: in tal caso la possibilità di chiusura del conto da parte della Banca aumenta decisamente (e la riapertura in un'altra Banca non è un'opzione, come detto in precedenza).
Detto questo, è altresì evidente come tali soggetti rimangano, nella fase di attesa del SSN, in una sorta di limbo: essi si stanno regolarizzando, ma non possono fare alcuna Dichiarazione fiscale presso le Autorità Fiscali Americane dato che non dispongono del loro codice fiscale Americano.
La fase di attesa, tra l'altro, appare molto lunga, dai 4 agli 8 mesi mediamente.
A questo punto è da sottolineare che il fatto di avere chiesto il SSN è senz'altro un elemento di "visibilità" presso l'Amministrazione Fiscale Americana, in quanto le richieste di duplicato o di emissione del SSN sono girate dal Ministero degli Interni all'IRS. Pertanto la richiesta di SSN, che, come si diceva poc'anzi, è sostanzialmente obbligatoria per mantenere attivo il rapporto con la Banca, diventa altresì un elemento di visibilità presso l'IRS, tanto che l'idea di chiedere il SSN ma di non fare alcuna sanatoria successivamente è senz'altro da evitare.
Al tempo stesso pare (ma non ci sono ovviamente conferme ufficiali) che l'IRS sia disposta a mostrare una certa tolleranza con coloro che hanno chiesto il SSN, proprio perché percepisce che tali soggetti sono verosimilmente intenzionati a regolarizzarsi tramite la Streamlined Foreign Offshore Procedure.
Pertanto, anche se la Banca girerà all'IRS i dati bancari del Cittadino Americano prima di quando questo entrerà in possesso del suo SSN (e, conseguentemente, prima di quando questo potrà fare la Streamlined) parrebbe che l'IRS, proprio in virtù del fatto che "vede" le richieste di SSN, dovrebbe non compiere mosse particolarmente aggressive verso tali Cittadini, e sperabilmente aspetterà che questi ricevano il loro SSN per poi regolarizzare.

LE DUE MODALITA' OPERATIVE PER REGOLARIZZARSI
Arriviamo alle modalità operative con cui è possibile regolarizzarsi che sono appunto diverse a seconda della presenza o meno del SSN. Lo strumento della regolarizzazione, come noto, è in entrambi i casi quello della Streamlined Foreign Offshore Procedure.

- Soggetti che sono già in possesso del SSN.
Per questi soggetti la strada più immediata è, alla data attuale (19 Febbraio 2016) la seguente:
a) Presentare la Streamlined Procedure per i seguenti anni:
         - parte redditi: 2014, 2013, 2012;
         - parte FBAR: 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009.
Facendo così il soggetto si regolarizza con la Streamlined fino al 31/12/2014;
b) Presentare la Dichiarazione dei redditi per il 2015, che si compone di:
         - Tax Return, avente scadenza il 15/6/2016, estendibile al 15/10/2016.
         - FBAR, avente scadenza il 30/6/2016 (non estendibile).
In tal modo il soggetto si regolarizza fino al 31/12/2015.
Facciamo notare che l'estendibilità della Tax Return al 15/10/2016 si può ottenere tramite la presentazione entro il 15 Aprile del Form 4868.

- Soggetti che NON sono già in possesso del SSN.
 Per questi soggetti, non potendosi presentare nessuna Dichiarazione fiscale fino all'arrivo del SSN, l'unica strada praticabile è la seguente:
c) Aspettare che decorra il termine del 30/6/2016 (termine di scadenza del modello FBAR) e poi presentare una Streamlined che, essendo scaduti i termini per le Dichiarazioni Annuali per il 2015, può ricomprendere anche l'anno 2015. Ricordiamo, infatti, che la Streamlined può ricomprendere gli anni d'imposta i cui termini sono già scaduti.

Pertanto, in questo caso, la Streamlined Procedure ricomprenderebbe i seguenti anni:
         - parte redditi: 2015, 2014, 2013;
         - parte FBAR: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.
Dal nostro punto di vista operativo, attendere il decorso del 30/6/2016 significa di fatto presentare la Streamlined a Settembre 2016, dato che in luglio i nostri corrispondenti Americani sono chiusi per ferie, ed in Agosto è il nostro Studio ad essere in ferie.
In questo modo il soggetto si regolarizza fino al 31/12/2015, presentando direttamente la Streamlined.

I TEMPI DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI BANCARI ALL'IRS
Per riuscire a fare le opportune valutazioni, gli ultimi tasselli mancanti sono quelli dei termini in cui le Banche dovranno spedire i dati all'IRS e le sanzioni che l'IRS può potenzialmente comminare ai soggetti inadempienti.
Qui la questione è divenuta chiara nella giornata di ieri in relazione al raggiungimento di un accordo tra l'IRS e l'Agenzia delle Entrate che ha stabilito che A REGIME, tutti i dati bancari (sia di saldo, sia di flusso reddituale) saranno da comunicarsi all'IRS entro il 30 Settembre dell'anno successivo all'anno solare di riferimento. Pertanto, ad esempio, per i dati del 2016, la scadenza di spedizione sarà il 30/09/2017.
E' specificamente stabilito che gli anni 2014 e 2015 saranno degli anni "sperimentali" in cui le Banche faranno del loro meglio in termini di due diligence e di informazioni da fornire.
Pertanto, se entro il 31/8/2015 l'Agenzia delle Entrate ha richiesto alle Banche la fornitura dei saldi 2014 dei soggetti con "accounts" sopra il milione di dollari, è da attendersi (ma ci sono alcuni dubbi interpretativi al riguardo) che entro il 31/8/2016 chiederà:
- i dati 2014 dei soggetti con "accounts" inferiori al milione;
- i dati 2015 di tutti i soggetti Americani.
L'Agenzia delle Entrate, poi, girerà tali dati all'IRS entro il 30/9/2016.
Dunque parrebbe che i suddetti dati relativi agli anni 2014 e 2015 siano disponibili all'IRS a partire dal 1 Ottobre 2016, mentre sono già a disposizione dell'IRS i dati 2014 dei soggetti con "accounts" sopra il milione di dollari.

Qui è opportuno ricordare che l'IRS nel protocollo IGA di intesa con i vari Stati aveva chiesto la fornitura degli "accounts" sopra a 50.000 dollari, lasciando ad intendere che non fosse interessata alle posizioni con meno di tale cifra.

Qui, però, sono state le Banche ad imporre che nell'accordo IGA, tale soglia di 50.000 dollari fosse opzionale e che le Banche potessero scegliere di disapplicarla.
Apparentemente questa opzione pare controintuitiva, dato che la Banche così facendo forniscono più dati di prima: tuttavia per le Banche controllare ogni anno se un determinato soggetto è sopra o sotto la soglia di 50.000 dollari è più impegnativo di semplicemente spedire tutti i dati del soggetto qualificato come US Person. Pertanto le Banche, per facilità computazionale, spediscono all'IRS tutti i dati delle US Persons, anche se l'account è di pochi euro.
Questo fatto, ovviamente, complica la vita ai Cittadini Americani, dato che così facendo anche coloro che avevano un account al di sotto dei 50.000 dollari si trovano ad essere segnalati all'IRS.

Ricordiamo velocemente anche che la soglia per non fare il modello FBAR è di 10.000 dollari: la somma dei valori massimi raggiunti nel corso dell'anno dai diversi conti correnti deve essere sempre al di sotto dei 10.000 dollari per essere esonerati dal modello FBAR. 


Esempio:


Conto corrente 1

Saldo al 31/12/2015: 3.457 dollari;
Valore massimo durante il 2015: 6.723 dollari;

Conto corrente 2

Saldo al 31/12/2015: 2.812 dollari;
Valore massimo durante il 2015: 5.079 dollari;

Per capire se si è assoggettati al modello FBAR, si sommano i valori massimi e se questi superano i 10.000 dollari, come nell'esempio proposto, il modello FBAR va fatto.


Pertanto il nostro soggetto dell'esempio è obbligato a fare il modello FBAR, e sarà segnalato all'IRS pur avendo una soglia di accounts inferiore ai 50.000 dollari.


A questo punto è da porsi la domanda se l'IRS pur ricevendo i dati di accounts inferiori a 50.000 dollari li considererà o meno. Questa è una domanda a cui è difficile rispondere.

Se da un lato la norma prevede la presentazione del modello FBAR anche per questi soggetti, esonerando solo quelli con accounts al di sotto dei 10.000 dollari, è da immaginarsi che l'IRS tra un account superiore a 50.000 dollari ed uno inferiore a 50.000 dollari controllerà prima quello maggiore di 50.000 dollari.
In altre parole: l'entità dei conti e la frequenza delle transazioni sono un probabile indicatore di rischio di controllo: maggiore l'entità del conto, maggiore il volume e la frequenza delle transazione e più probabile, a nostro parere, sarà essere posti sotto il controllo dell''IRS.
Questo, però, non significa che il soggetto con un account di 30.000 euro sia al riparo: egli è soggetto alla segnalazione all'IRS ed è tenuto alla presentazione del modello FBAR. Semplicemente è da ritenere che rispetto ad un soggetto con 300.000 euro in conto corrente, il soggetto con 30.000 sarà controllato dopo (che, chiaramente, non significa che non sarà controllato).

LE SANZIONI PER LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL MODELLO FBAR


L'ultimo aspetto che consideriamo è quello sanzionatorio.

Qui è da dire che le sanzioni sono di due generi:
  - Sanzioni per la mancata presentazione della Dichiarazione Americana;
  - Sanzioni per la mancata presentazione del modello FBAR;

Ora, rimandando ai post precedenti per ciò che riguarda un'analisi precisa del problema, qui giova dire che nella maggioranza dei casi NON ci sono imposte da pagare a seguito della presentazione di una Streamlined, cosa che comporta anche l'assenza di relative sanzioni.


Invece i modello FBAR è particolarmente gravoso dato che la mancata segnalazione è soggetta a sanzione sempre. 

Qui la sanzione "edittale" è di un MINIMO di 10.000 dollari per anno e per conto corrente. Considerando che l'IRS può andare indietro di 6 anni, un soggetto che si è dimenticato di segnalare tre conti correnti può arrivare ad accumulare una sanzione di 180.000 dollari:
6 anni x 3 conti correnti x 10.000 dollari = 180.000 dollari.

Questa sanzione è senz'altro molto pesante. Tuttavia l'IRS è intervenuta con un recente comunicato secondo il quale l'applicazione della sanzione sarebbe "ridotto" a soli 10.000 dollari per anno (non più per conto) "in most cases".


Questa "apertura", che è da intendersi come positiva, lascia però alcuni inquietanti interrogativi:


1) il fatto che sia detto che la sanzione è ridotta "in most cases", lascia l'IRS con tutte le opzioni aperte:  può, A SUA DISCREZIONE, essere più morbido se conviene, o anche molto duro, se dovesse servire. Il che tranquillizza fino ad un certo punto.


2)  Questa riduzione della sanzione, di fatto, significa che l'IRS intende applicare la sanzione. Una sanzione draconiana è sempre difficile, se non impossibile, da applicare. Mentre una sanzione più morbida è più facilmente e largamente applicabile. E ciò pare poco promettente per il futuro.


In sostanza, tale modifica non è un CAMBIO NORMATIVO, MA UN CAMBIO DI POLICY, che sembra sottendere ad un affinamento delle armi da parte dell'IRS.


Enrico Povolo