Previdenza Autonomi nel Regime Impatriati e Ricercatori: l'INPS conferma che la base imponibile contributiva è al netto dell'agevolazione fiscale
In uno dei nostri precedenti articoli, avevamo affrontato un problema particolarmente spinoso cui non era stata data ancora una risposta chiara. Il caso è quello dei soggetti che aprono una Partita IVA (Self-employment position) e che applicano il Regime Impatriati o il Regime Ricercatori e Docenti. Il problema è il seguente: la base imponibile ai fini previdenziali deve essere al lordo o al netto dell'agevolazione fiscale?
L'INPS ha finalmente chiarito questo dubbio, in maniera favorevole a chi viene a lavorare in Italia.
Previdenza Autonomi nel Regime Impatriati e Ricercatori: la base imponibile contributiva è al netto o al lordo dell'agevolazione fiscale?
Il problema è stato risolto, per ciò che riguarda il Regime Impatriati, dalla Circolare INPS n. 52 del 7 Giugno 2023 che potete trovare qui:
In questa Circolare, a pagina 2, al paragrafo "Reddito Imponibile" è chiarito senza alcun dubbio che la interpretazione che noi avevamo dato nell'articolo suddetto era corretta, e cioè che i Contributi INPS vanno calcolati sul reddito al netto dell'agevolazione prevista a livello fiscale dal Regime Impatriati.
Recita testualmente la Circolare suddetta:
"Ciò premesso, si indicano di seguito gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):
RF63 – (RF98 + RF100, col.1+ col. 2) + [RG31 – (RG33+RG35, col. 1 +col.2)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1- RH12 col. 2] + RS37 colonna 15.
Nel caso in cui nei quadri RF e RG sia stata barrata la casella “Impatriati – art. 16 D. Lgs. 147/2015”, la base imponibile è la stessa individuata ai fini IRPEF."
Pertanto la Circolare 52/2023 dell'INPS mette fine alla diatriba sulla base imponibile ai fini previdenziali, stabilendo che il reddito imponibile ai fini IRPEF e pertanto al netto della agevolazione fiscale, è quello che deve essere preso anche come reddito imponibile ai fini contributivi.
Ci si può porre la domanda di cosa si debba fare per il Regime dei Ricercatori e Docenti, dato che lo stesso non è citato da parte della Circolare INPS 52/2023.
Qui l'interpretazione a nostro avviso corretta è che anche per questo regime si debba applicare la stessa regola e conseguentemente il reddito abbattuto dell'agevolazione fiscale sia quello da prendere a base per l'imponibile contributivo.
La mancata citazione da parte della Circolare 52/2023 INPS del Regime Ricercatori e Docenti è probabilmente dovuta ai seguenti due fattori:
- da un punto di vista numerico è decisamente più applicato il Regime Impatriati rispetto al Regime Ricercatori e Docenti;
- all'interno del Regime Ricercatori e Docenti è sicuramente più frequente il caso in cui il soggetto sia lavoratore dipendente piuttosto che lavoratore autonomo.
La conseguenza è che il numero di soggetti che applicano il Regime Ricercatori e Docenti e che hanno la Partita IVA è piuttosto esiguo.
Il chiarimento della Circolare 52/2023 dell'INPS è molto importante perché si applica sia al caso in cui i soggetti avessero optato per la Gestione Commercianti ed Artigiani, sia nel caso in cui stessero applicando la Gestione Separata INPS.
Ciò che è importante notare è che da questa novella emerge un duplice vantaggio per il soggetto che viene a lavorare in Italia: al vantaggio della detassazione del 70% o 90% a livello fiscale (a seconda che si applichi il Regime Impatriati o quello dei Ricercatori e Docenti) si aggiunge il vantaggio del risparmio contributivo, cosa che rende ancora più attrattivi questi regimi e che rende molto interessante l'opzione di adottare una posizione da lavoratore autonomo, anche nel caso in cui si continui a lavorare con una società Americana.
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