Mancata iscrizione all'AIRE: l'immobile a Miami fa scattare il controllo

La problematica che considereremo nel presente articolo concerne il fatto che ci sono giunte diverse segnalazioni circa una serie di controlli messi in campo dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di Italiani che hanno immobili in Florida, in particolare nella Contea di Miami.
 

Vediamo innanzitutto quali sono le caratteristiche tipiche della fattispecie che parrebbe attirare l'attenzione del Fisco Italiano; i punti salienti sono i seguenti tre:

1) il soggetto Italiano che detiene l'immobile non è iscritto all'AIRE e pertanto è considerato un residente fiscale Italiano.

2) l'immobile di cui il soggetto è proprietario non è stato indicato nel quadro RW della sua dichiarazione dei redditi Italiana oppure la dichiarazione dei redditi Italiana non è stata nemmeno presentata.

3) L'immobile è detenuto nella contea di Miami (Miami-Dade County, la quale comprende non solo la città di Miami ma anche il distretto di Miami Beach).

Analizziamo punto per punto questi tre elementi.

Il primo punto può sembrare per certi aspetti ovvio, dato che il Fisco Italiano è interessato ai soggetti non residenti in Italia esclusivamente per i loro redditi di fonte Italiana. Pertanto la necessità di essere residenti in Italia è fondamentale per attirare l'attenzione del fisco. Qui però è bene fare alcune considerazioni di tipo pratico che spesso sfuggono ma che sono senz’altro rilevanti per impostare correttamente la propria posizione fiscale a livello internazionale.

Ipotizziamo che il nostro soggetto-tipo sia un Cittadino Italiano che si sia trasferito definitivamente con l’intera famiglia in America e che per questo motivo abbia deciso di acquistare un immobile da adibire a propria abitazione. Ipotizziamo altresì che tale immobile sia sito, per l’appunto, a Miami. Il nostro soggetto, però, al momento di partire per gli USA non si è iscritto all’AIRE, né si è iscritto successivamente.

La mancata iscrizione all’AIRE può essere determinata da tre fondamentali ordini di ragioni:

- il soggetto non è a conoscenza della problematica AIRE e ciò talvolta è causato dal fatto che egli non si rivolge o non informa il proprio Consulente Italiano circa la sua intenzione di espatriare: egli ritiene che il fatto di trasferirsi in un altro Paese lo esima da ogni altra obbligazione fiscale Italiana.

- Il soggetto è a conoscenza della problematica AIRE, però decide “momentaneamente” di non iscriversi, giacché o l’obbligo di iscrizione scatta solo dopo 12 mesi di residenza estera, o il soggetto che parte non è sicuro sulla propria permanenza definitiva all'estero e istintivamente preferisce iscriversi all’AIRE solo qualora le condizioni di permanenza all’estero si siano consolidate.

- Il soggetto è a conoscenza della problematica AIRE ed è altresì sicuro che il suo trasferimento all’estero sia permanente, però mal sopporta alcune delle conseguenze che l’iscrizione all’AIRE comporta.

L'iscrizione all'AIRE, come noto, ha infatti molteplici conseguenze:

a) il diritto di voto per le consultazioni elettorali e referendarie può essere esercitato all'estero;

b) tutta una serie di documenti e certificati può essere richiesta o rinnovata presso le autorità Consolari del Paese Estero dove si risiede;

c) c'è la perdita del diritto al medico di base;

d) c'è la perdita all'assistenza sanitaria ospedaliera gratuita;

e) c'è la perdita dell'agevolazione connessa alla riduzione del prezzo dei medicinali.

f) è invece mantenuta l'assistenza sanitaria urgente, che si può estendere fino ad un massimo di 90 giorni, anche non consecutivi;

g) gli automezzi di cui il soggetto è proprietario, dopo 6 mesi di residenza estera, devono essere immatricolati nel Paese di residenza estera.

Queste conseguenze, ed in particolare le limitazione riguardanti la Sanità Italiana, sono particolarmente indigeste a molti Italiani che si trasferiscono all'estero, dato che la fiducia nella Sanità di un Paese estero non è sempre immediata. Negli USA, poi, le problematiche connesse con i limiti dell'assicurazione sanitaria privata, rendono piuttosto difficile l'idea di abbandonare il "porto sicuro" della Sanità Italiana.

Per tutte le suddette ragioni, molti Cittadini Italiani che espatriano dall’Italia tendono a non iscriversi all’AIRE al momento dell’uscita e tale scelta è successivamente mantenuta, più o meno consapevolmente.

Facciamo per contro notare che, tranne alcuni casi connessi con le ipotesi di distacco estero, laddove ci sia un trasferimento all’estero dell’intero nucleo famigliare è sempre importante valutare attentamente l’iscrizione all’AIRE al momento dell’uscita.

Valgano infatti le seguenti considerazioni:

1)    se l'iscrizione all’AIRE di un Cittadino Italiano che si trasferisce in America è avvenuta, per ipotesi, il 6 Marzo 2017 ed il soggetto è rimasto in America fino al 28 Febbraio 2018 rientrando poi in Italia, tecnicamente l'iscrizione all'AIRE non sarebbe obbligatoria (periodo inferiore ai 12 mesi), ma è comunque da consigliarsi, dato che l’iscrizione costituirebbe prova che il soggetto è non residente in Italia per l'anno 2017 (maggioranza del periodo d'imposta passata in un Paese estero).

2) quando la partenza avviene nel primo semestre solare, in particolare, è sempre consigliabile l'iscrizione all'AIRE, dato che questa permette l'eventuale status di non residente per l'anno in corso.

3) se, per contro, la partenza avvenisse nel secondo semestre solare, questa partenza, anche laddove fosse "certificata" dall'immediata iscrizione all'AIRE, non potrebbe comunque evitare di considerare il soggetto come residente fiscale in Italia per l'anno considerato.

4) nel momento del rientro in Italia basta semplicemente cancellarsi dall’AIRE e iscriversi nuovamente all'Anagrafe del Comune Italiano di residenza: questo atto comporta l'immediata attivazione di tutte le tutele sanitarie e dei diritti di Cittadino Italiano.

L’importanza dell’iscrizione all’AIRE è stata recentemente confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16.634 pubblicata il 25 giugno 2018, che ha ulteriormente ribadito il filone giurisprudenziale “formalistico” già intrapreso dagli Ermellini secondo cui l'art. 2 del TUIR (che stabilisce che un soggetto è sempre residente in Italia per il solo fatto che sia iscritto all'Anagrafe Italiana per la maggioranza del periodo d'imposta considerato) non ammette prova contraria.

Questo filone giurisprudenziale incontra una forte opposizione da parte della dottrina dato che appare, nella sostanza, contrario alla logica delle Convenzioni Internazionali contro le doppie imposizioni. Sappiamo infatti che le Convenzioni Internazionali regolano (usualmente all'art. 4) i conflitti di residenza tra due Paesi e sappiamo altresì che le norme Convenzionali sono gerarchicamente superiori alle norme interne. Sembrerebbe dunque apparentemente facile sostenere la tesi secondo cui, laddove l’art. 4 della Convenzione tra Italia e Stati Uniti sancisca che la residenza fiscale del nostro soggetto sia in America, questo dato giuridico non possa essere ignorato dalla norma interna Italiana.

Tuttavia l’interpretazione “formalistica” tende ad aggirare questa interpretazione sostanziale (il “percorso” giuridico seguito dalla Cassazione non rientra negli scopi del presente scritto) e rende di fatto inoperante in questo caso l’art. 4 della Convenzione.

È palese l'iniquità teorica che ne deriva: la Cassazione sta di fatto sostenendo che è giuridicamente ammessa la possibilità che un medesimo soggetto abbia due residenze fiscali contemporaneamente in due Paesi diversi

Nel caso del nostro soggetto trasferitosi definitivamente in America:

- l'art. 4 della Convenzione identifica l'America come Paese di Residenza fiscale.

- l'art. 2 del TUIR (secondo l’interpretazione formalistica) identifica l'Italia come Paese di residenza fiscale, a causa del dato formale connesso alla mancata iscrizione del medesimo soggetto all'AIRE.

Ne consegue che l'iscrizione all'AIRE è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per potersi qualificare come non-residente.

Veniamo ora all'analisi del secondo punto e del terzo punto della fattispecie incriminata:

2) l'immobile non è stato indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi Italiana oppure la dichiarazione dei redditi Italiana non è stata nemmeno presentata.

3) L'immobile è sito nella Contea di Miami.

Partiamo da quest'ultimo. Non è chiara quale sia la genesi del controllo, se derivi da uno scambio di informazioni automatico o da un'acquisizione di banche dati Americane Federali o Statali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate, una volta appurato che il soggetto non iscritto all'AIRE è detentore dell’immobile a Miami, controlla la sua dichiarazione dei redditi Italiana per vedere se lo stesso ha indicato l'immobile all'interno del quadro RW: laddove tale indicazione non ci sia, o laddove la dichiarazione non sia stata presentata, scatta il questionario.

Si potrebbe pensare che tale richiesta di informazioni sia tuttavia piuttosto innocua, ma in realtà sottende ad un problema di più larga portata.

Infatti, la richiesta di informazioni delle Autorità Italiane non è limitata alla eventuale contestazione della mancata compilazione del quadro RW (sanzionato al 3%, come ben sappiamo, con possibilità di operare anche il cosiddetto "ravvedimento operoso lungo" in caso sia stata presentata la dichiarazione in Italia).

Né preoccupa più di tanto il mancato pagamento dell'IVIE, che sappiamo ha un impatto piuttosto ridotto in termini quantitativi e può essere anch'essa ravveduta. Gli effetti della mancata indicazione in quadro RW o del mancato pagamento di IVIE non sono particolarmente problematici nel caso in cui il soggetto abbia prodotto (e dichiarato) i propri redditi in Italia.

Il problema, invece, si pone se il soggetto ha prodotto (e dichiarato) i propri redditi in America: il problema, infatti, è che la detenzione di questo immobile a Miami “evidenzia” al Fisco Italiano il soggetto e tutti i suoi redditi ovunque prodotti, mentre lui, per contro, si crede residente fiscalmente solo in America.

A questo punto il soggetto, dopo aver ricevuto la richiesta di informazioni tramite il noto questionario di cui all’art. 32 DPR 600/73, si trova in una posizione complessa: se gioca la sua difesa dichiarandosi non residente in Italia (cosa che corrisponde alla realtà dei fatti) mette l’Agenzia nelle condizioni di chiedergli la sua dichiarazione dei redditi estera, con il che egli informerebbe automaticamente l’Agenzia dell’ammontare dei suoi redditi esteri. Se invece dovesse dichiararsi residente fiscalmente in Italia (in ossequio all’interpretazione formalistica dell’art. 2 TUIR), si troverebbe senza alcuna difesa qualora l’Agenzia delle Entrate fosse a conoscenza del fatto che egli ha prodotto redditi esteri.

In entrambi i casi, ci sono serie probabilità che l’Agenzia recuperi a tassazione in Italia tutti i redditi che il soggetto ha prodotto in America, e sui quali ha già pagato le imposte Americane, cosa che può portarlo a pagare un differenziale di imposte di proporzioni rilevanti, essendo la tassazione su base personale Americana inferiore a quella Italiana.

Il tutto avviene senza che il soggetto si sia minimamente preoccupato e talvolta nemmeno percepisca il pericolo della mancata iscrizione all'AIRE combinato con la detenzione del suo immobile a Miami.

In conclusione è bene valutare sempre attentamente l'iscrizione all'AIRE per i soggetti che vogliano trasferirsi in un Paese estero, in particolare se si trasferiscono in zone dove c'è storicamente un'alta presenza di Italiani e ancor più se sono interessati a fare un investimento immobiliare.

Con l'iscrizione all'AIRE, infatti, si toglie al Fisco Italiano la possibilità di utilizzare l'interpretazione formalistica attualmente prevalente in Cassazione e si impone che la valutazione della residenza passi attraverso l'art. 4 della Convenzione, la quale concede ben maggiori garanzie di riconoscimento di residenza estera nel caso di trasferimento effettivo.

È altresì importante valutare attentamente gli effetti fiscali di una eventuale “volontaria” mancata iscrizione all’AIRE: il mantenimento del medico di base e della copertura sanitaria Italiana può portare al pagamento di un prezzo salato in termini di maggiori imposte e sanzioni, prezzo di cui il soggetto solitamente non ha contezza alcuna.

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Enrico Povolo