FATCA - Pubblicata la Bozza di Decreto con i dati da spedire per il 2014

Il procedimento di avanzamento della normativa FATCA ha ricevuto un altro impulso nei giorni scorsi: il 30 Luglio è stata infatti pubblicata la bozza del Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che stabilisce le disposizione applicative del Decreto Ministeriale di attuazione del FATCA.
Questa bozza di Decreto stabilisce due cose rilevanti:
1) Che dati devono essere spediti dalle Banche Italiane all'Agenzia delle Entrate relativamente alla normativa FATCA per l'anno 2014;
2) Qual è la scadenza ultima di tale adempimento.


 
Partiamo da quest'ultimo punto: la bozza stabilisce che le Banche dovranno necessariamente inviare all'Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi ai Cittadini Americani entro il giorno 31/08/2015.
Si ricorderà, a tal proposito, che l'Agenzia delle Entrate, in un recente Comunicato Stampa (oggetto, tra gli altri, della nostra analisi nei precedenti post) aveva stabilito il termine ultimo del 30/09/2015 come data per spedire i dati finanziari dei Cittadini Americani residenti in Italia all'IRS.
Ora, il termine del 31/08/2015 pare oltremodo stretto, in quanto lascia alle Banche un solo mese di lavoro per dipanare tutte le difficoltà operative che le Banche stanno incontrando nel porre in essere la due diligence che la normativa FATCA prevede. A maggior ragione ci si trova di fronte al mese di Agosto, che non è priopriamente il più adatto per contattare i Clienti e porli di fronte ad una normativa ostica e del tutto sconosciuta. 
Nella maggioranza dei casi, infatti, i clienti che sono contattati dalle Banche e sono, con metodi più o meno spicci, "invitati" a firmare l'Autocertificazione di cui già ben sappiamo, prendono tempo e ricercano informazioni al riguardo, intuendo che dietro a questa normativa si può nascondere un problema fiscale di tutto rilievo.
Pertanto il primo rilievo critico da sollevare è il ristretto margine temporale che è lasciato alla Banche per adempiere.
Ovviamente, le soluzioni a tale problema sono due:
a) prorogare il termine;
b) adempiere in maniera incompleta o sommaria.
Ovviamente sarebbe senz'altro auspicabile una proroga, dato che un invio di dati incompleto, ma soprattutto un invio di dati sommario, potrebbe dare avvio a procedure fiscali di primaria importanza nei confronti di clienti della Banca: questa deve esser ben sicura di aver adempiuto correttamente, giacché se sbaglia e non invia dati necessari può essere sottoposta a rilievi critici da parte dell'IRS (con all'orizzonte il rischio dell'applicazionen della temutissima ritenuta del 30%); ma, dall'altro lato, se sbaglia ed invia dati che non erano necessari (o erano errati), non è peregrina l'ipotesi che la Banca medesima possa essere chiamata in causa dal Cittadino Italiano suo cliente, il quale si trova a subire un accertamento a causa di un errato (o "eccessivo") invio di dati.

Prima di addentrarci nel contenuto della bozza di Decreto, e vedere i dati che si devono trasmettere, è necessario anche fare un'analisi formale dell'avanzamento della procedura legislativa relativa al FATCA.
Ora, per quanto "lodevole" possa essere la volontà dell'Agenzia delle Entrate al riguardo, non possiamo esimerci dal notare che la bozza del Decreto del Direttore delle Entrate di cui stiamo trattando, è una bozza e non un provvedimento ufficiale per il semplice motivo che il Decreto Attuativo della Legge di ratifica della normativa FATCA è anch'esso una bozza.
Pertanto, se si volessero analizzare dettagliatamente i passi necessari ad un completamento normativo, bisognerebbe dire che:
- dapprima il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrebbe emettere in definitivo la bozza di Decreto Ministeriale attualmente in circolazione.
- solo quando tale Decreto Ministeriale sarà stato emesso e pubblicato, allora si dovrà emettere il susseguente Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (di cui stiamo appunto parlando).
Se si connette questo stato dell'arte con il rilievo critico citato in precedenza, appare piuttosto difficile ipotizzare il pieno rispetto del termine del 31/08/2015 da parte delle Banche.
Anche in questo caso, come nel caso del recente Comunicato Stampa, pare che l'Agenzia abbia più che altro buttato il cuore oltre l'ostacolo, senza troppo guardare le reali possibilità di applicazione della normativa.

Arrivando al punto del contenuto dei dati da trasmettere, la buona notizia che la bozza in discussione dà è che la quantità di dati da trasmettere (e che saranno pertanto ricevuti dall'IRS) relativamente all'anno 2014 sono piuttosto limitate e sono le seguenti:
- nome e cognome della US Person in questione;
- indirizzo;
- TIN Statunitense della US Person; si tratta del Social Security number, per la stragrande maggioranza dei casi; attenzione a questo punto: tale campo va compilato dalle Banche solo se è un dato di cui la US Person è in possesso, altrimenti rimane, evidentemente, vuoto;
- numero del conto (conto corrente, conto di deposito, conto titoli, ecc.);
- nome della Banca;
- codice Fiscale della Banca;
- IL SALDO O IL VALORE DEL CONTO (IN TALUNI CASI SI INDICA IL VALORE MATURATO O IL VALORE DI RISCATTO) ALLA FINE DELL'ANNO SOLARE O DI ALTRO ADEGUATO PERIODO DI RENDICONTAZIONE DELLA CLIENTELA OVVERO, SE IL CONTO E' STATO CHIUSO NEL CORSO DI TALE ANNO O PERIODO, IL SALDO DEL CONTO IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLA CHIUSURA.
 Il punto più rilevante è certamente quest'ultimo, dato che identifica il dato che sarà spedito all'IRS e chiarisce due punti importanti:
i)  A nulla vale (o è valso, a seconda dei casi) aver chiuso il conto nel corso del 2014. Il soggetto sarà segnalato lo stesso: anzi, possiamo dire che la chiusura del conto in fretta e furia, specie se gli importi erano non minimi, parrà senza dubbio sospetta all'IRS.
ii) NON sono comunicati all'IRS tutti i dati reddittuali relativi ai conti in essere con Cittadini Americani. Questi dati cominceranno ad essere spediti a partire dall'anno 2015, la cui scadenza di spedizione è stabilita nel 30 Aprile 2016.
Possiamo concludere dicendo che i rilievi che in prima battuta potrebbero essere fatti dall'IRS, con questi documenti in mano, sono, fondamentalmente, a livello di FBAR.

Enrico Povolo