Come sono tassati in America i redditi dei Cittadini Americani residenti in Italia

Ci siamo già soffermati in uno dei precedenti post sulle soglie di esenzione ("threshold limit") che permettono ai Cittadini Americani residenti in Italia di non dover presentare nè la dichiarazione dei redditi in America nè il modello FBAR. Qualora un Cittadino Americano sia sotto  le soglie di esenzione per tutti gli anni previsti dalla Streamlined Foreign Offshore Procedure, allora, evidentemente, il suo comportamento è stato "compliant" per il sistema fiscale Americano e il Cittadino medesimo non è tenuto a fare alcuna sanatoria.
In questo post ci occuperemo, per contro, di un altro problema e cioè del modo con cui opera la tassazione in America dei redditi italiani già dichiarati e sottoposti ad imposizione in Italia dei Cittadini Americani qui residenti. 
Esistono due fondamentali modalità con le quali è possibile ovviare al problema della doppia imposizione:
- il meccanismo del "Foreign Earned Income Exclusion";
- il meccanismo del credito d'imposta e cioè il "Foreign Tax Credit".
  
Ovviamente, il problema sarà trattato in termini di principio, dato che ogni situazione è differente e non sono possibili generalizzazioni di sorta.

Partiamo dal meccanismo del "Foreign Earned Income Exclusion" (FEIE) e vediamo le condizioni di applicazione del meccanismo medesimo.
In presenza di un "Foreign Earned Income" prodotto da un Cittadino Americano la prima domanda da porre è la seguente:

1) "Is your tax home in a foreign country?"
Per Tax Home si intende un Paese estero in cui il soggetto sia tassato in qualità di residente fiscale.
Esempio: il Cittadino Americano che, pur non essendo Cittadino Italiano, sia fiscalmente residente in Italia dato che lavora e vive qui con la famiglia, ha come Tax Home l'Italia.
Se la risposta alla prima domanda è negativa, allora non si può richiedere l'applicazione del "Foreign Earned Income Exclusion". Se invece la risposta è positiva, si prosegue con la seconda domanda.
 
2) "Are you a Bona Fide Resident of a foreign country for an interrupted period that includes an entire tax year?"
Per Bona Fide Resident si intende un soggetto che, per l'IRS, abbia una residenza fiscale effettiva in un Paese estero. Per superare il test è necessario compilare la parte II del Form 2555 dell'IRS, dove sono riportati una serie di variabili, come l'acquisto o l'affitto di una casa nel Paese estero, o il fatto che la famiglia abbia seguito il Cittadino Americano nella sua permanenza nel Paese estero.
Se il Cittadino Americano supera il test Bona Fide Resident, allora si può applicare il meccanismo del "Foreign Earned Income Exclusion", nonchè i due meccanismi collegati del "Foreign Housing Exclusion" (che si applica ai dipendenti) e "Foreign Housing Deduction" (che si applica ai soggetti imprenditori o professionisti, self-employed).
Se, per contro, il Cittadino Americano non dovesse superare il test Bona Fide Resident, allora esiste un'altra condizione cui si può ricorrere per poter ottenere il "Foreign Earned Income Exclusion":

3) "Were you physically present in a foreign country for at least 330 full days during any period of 12 consecutive months?"
Qualora la risposta a questa domanda sia positiva, il Cittadino Americano può applicare il "Foreign Earned Income Exclusion" pur in assenza della condizione di cui al punto 2).

Stabilite le condizioni di accesso al meccanismo, ora entriamo nel dettaglio dello stesso: questo prevede, per l'anno 2014, un'esclusione da tassazione Americana dei primi 99.200 $ di "Foreign Earned Income".
Esempio: un Cittadino Americano ha un reddito di lavoro dipendente in Italia di 73.000 $ (per comodità consideremo il valore già trasformato da euro in dollari). Se il Cittadino Americano ha le condizioni soggettive di cui ai tre punti precedenti, può richiedere l'applicazione della soglia di esenzione per il 2014 e pertanto il suo reddito sarà abbattuto del 100% e non sconterà alcuna imposta Americana.
ATTENZIONE, PERO': il Cittadino Americano in questione dovrà comunque presentare la Dicharazione dei Redditi Americana (è in questa, infatti, che lui dovrà confermare le condizioni 1, 2 e 3 di cui sopra): ma il reddito imponibile in America è pari a zero.

Per contro, se il suo reddito da lavoro dipendente fosse di 136.000 $, allora il Cittadino Americano potrebbe abbattere tale reddito per i 99.200 $ di soglia massima di esclusione e dovrebbe dichiarare solo: 136.000 - 99.200 = 36.800 $ di reddito Americano, su cui saranno calcolate le imposte Americane.


Qui entra in gioco il secondo meccanismo, quello del "Foreign Tax Credit" (che vedremo in dettaglio tra breve). Attenzione però ad un dettaglio importante: le imposte Americane calcolate sui 36.800 $ di reddito "depurato" dal "Foreign Earned Income Exclusion" non possono essere abbattute da tutte le imposte Italiane pagate dal contribuente. E' infatti previsto che si possa utilizzare il
"Foreign Tax Credit" solo per quella proporzione di imposte italiane non afferenti ai 99.200 $ di esclusione.

Un punto importante riguardante il meccanismo del "Foreign Earned Income Exclusion" consiste nell'aggettivo "Earned", che fa capire come solo alcuni tipi di reddito prodotto all'estero possano godere dell'esclusione.

I redditi che sono considerati "Earned" sono, tra gli altri, i seguenti:

Salaries and Wages;
Commissions;
Professional fees;
Tips.

Sono per contro considerati "Unearned Income" e pertanto sono esclusi dal meccanismo, tra gli altri, i seguenti redditi:

Pensions;
Dividends;
Capital Gains;
Annuities;
Social Security Benefits;
Alimony;
Gambling winnings.

Esempio: un Cittadino Americano residente fiscalmente in Italia e titolare di una pensione Italiana di 34.200 $, NON può godere del meccanismo del "Foreign Earned Income Exclusion" dato che la pensione non è un reddito "Earned". Pertanto egli dovrà dichiarare l'intero importo nella Dichiarazione dei redditi Americana, calcolando le imposte Americane e detraendo le eventuali imposte Italiane.

Attenzione anche ad un altro aspetto: l'importo di esclusione varia negli anni.

Questa la tabella di riferimento:
2014: 99.200 $;
2013: 97.600 $;
2012: 95.100 $;
2011: 92.900 $.
Pertanto un soggetto interessato al Streamlined Foreign Offshore Procedure, dovrà considerare i valori di esclusione degli anni 2013, 2012 e 2011.

Per ciò che concerne il secondo meccanismo, quello del "Foreign Tax Credit" è relativamente più semplice, dato che comporta la possibilità di decurtare le imposte Americane delle imposte Italiane pagate a titolo definitivo sul medesimo reddito.

Il pagamento "a titolo definitivo" delle imposte italiane c'è solo laddove l'imposta Italiana pagata non sia:
- pagata a titolo di acconto;
- passibile di procedura di rimborso.
Generalmente le imposte pagate in seguito alla presentazione della Dichiarazione dei Redditi Italiana (acconti e saldi) sono da considerarsi pagate a titolo definitivo.

Esempio: un Cittadino Americano ha un reddito di lavoro dipendente in Italia per 46.700 $ e un reddito da capital gain, sempre in Italia, di 23.000 $ nell'anno 2014.

Per i 46.700 $ del reddito di lavoro dipendente entra in gioco l'esclusione del "Foreign Earned Income Exclusion", e pertanto il reddito non è tassato. Per i redditi da capital gain, per contro, non essendoci esclusione, scatta la tassazione Americana. Ipotizziamo che le imposte Americane siano di 4.600 $. Da queste è possibile detrarre l'imposta eventualmente pagata in Italia a titolo definitivo. Se immaginiamo che la partecipazione fosse una partecipazione "qualificata" e pertanto da dichiarare e tassare in Dichiarazione dei Redditi, si potrà detrarre dalle imposte Americane solo la proporzione di imposta Italiana afferente al capital gain.
Esiste una serie di condizioni per determinare quando una tassa estera si qualifichi come "Foreign Tax": tra queste una rileva particolarmente, ed è quella che la tassa estera debba essere una Income Tax o una tassa In lieu of an income tax. Cioè, si possono dedurre solo le tasse sul reddito o tasse sostitutive di reddito. L'IMU, ad esempio, non è mai detraibile negli USA.

CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Per ogni approfondimento e richiesta di ulteriori informazioni, potete mandare una mail a:

enrico.povolo@dottcomm.net

oppure telefonare al numero:

+39 0444 322987

Enrico Povolo