Rivalutare una partecipazione è una buona idea per un Cittadino Americano residente in Italia?

In questo articolo affronteremo il caso di un Cittadino Americano residente in Italia che vuole cedere una partecipazione in una SRL o SPA Italiana dopo aver rivalutato le sue quote dal punto di vista fiscale Italiano. La domanda che ci poniamo è la seguente: ha senso fare la rivalutazione delle quote in un caso come questo?
Quali sono gli effetti della rivalutazione delle quote dal punto di vista Americano e dal punto di vista della Convenzione?
Vediamo di capire il funzionamento della tassazione in questo caso.

 

1. IL PROBLEMA DI PARTENZA: COME FUNZIONA LA RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE AI FINI FISCALI ITALIANI.

Vediamo innanzitutto di  mettere a fuoco il problema iniziale.
Il soggetto in questione è un Cittadino Americano residente in Italia, il quale detiene una partecipazione in una Società a Responsabilità Limitata (SRL) Italiana.
Il costo di acquisto di tale partecipazione è stato pari a 100.000 euro.
Il valore di mercato di tale partecipazione è pari a 950.000 di euro.
Il nostro soggetto intende applicare la rivalutazione delle quote societarie, facendo fare una perizia giurata in modo da poter applicare l'imposta sostitutiva del 18% sul valore della quote emergente dalla perizia di stima.

Vediamo, innanzitutto, di capire come funziona dal punto di vista fiscale Italiano la rivalutazione delle quote societarie.
Prima di tutto, il soggetto fa redigere da un perito una perizia giurata di stima, che certifica il valore attuale di mercato della società.
Ipotizziamo che il nostro soggetto sia il detentore del 100% della partecipazione e che, pertanto, il valore della sua partecipazione coincida col valore della società.
Con il pagamento pari al 18% del valore della sua quota come determinato dalla perizia giurata, egli avrà la possibilità di assumere tale valore come costo della sua partecipazione in caso di successiva cessione della stessa.
Vediamo il caso pratico.

Immaginiamo che la perizia stabilisca un valore di mercato della partecipazione pari a 950.000 euro.
Il soggetto, pertanto, paga un'imposta sostitutiva pari al 18% del valore totale della sua partecipazione, pari a:

950.000 x 18% = 171.000 euro.

Pagando questa imposta sostitutiva, egli ha la possibilità di assumere come costo della partecipazione non i 100.000 euro che il nostro Cittadino Americano ha effettivamente pagato inizialmente per la sua partecipazione, bensì il valore di 950.000 euro indicato dalla perizia di stima.

Ipotizziamo che egli ceda, successivamente, la partecipazione nella SRL ad un prezzo di vendita pari a 1.000.000 di euro.

La plusvalenza sarebbe calcolata in questa maniera:

Prezzo di vendita - Costo di acquisto rivalutato = Plusvalenza tassabile

1.000.000 euro - 950.000 euro = 50.000 euro di plusvalenza tassabile.

Tale plusvalenza sarà poi normalmente tassata in Italia con l'imposta sostitutiva del 26%.
Avremo, pertanto, che il costo fiscale totale della cessione della partecipazione sarà il seguente:

Imposta sostitutiva per la rivalutazione della quota: 171.000 euro.
Imposta del 26% sulla plusvalenza: 50.000 x 26% = 13.000 euro.
Costo di redazione della perizia: 5.000 euro.

TOTALE COSTO FISCALE ITALIANO: 171.000 + 13.000 + 5.000 = 189.000 euro.

Vediamo cosa sarebbe successo se, invece, il Cittadino Americano residente in America NON avesse applicato la rivalutazione.
Il regime ordinario di tassazione delle plusvalenze prevede un'aliquota del 26% sulla plusvalenza:

Prezzo di vendita - Costo di acquisto (NON rivalutato) = Plusvalenza tassabile

1.000.000 euro - 100.000 euro = 900.000 euro.

La tassazione ordinaria sarebbe stata la seguente:

900.000 x 26% = 234.000 euro

Rispetto al caso con rivalutazione,  avremo:

234.000 - 189.000 = 45.000 euro di risparmio fiscale optando per la rivalutazione delle quote.

Possiamo pertanto concludere che la rivalutazione sia senz'altro conveniente dal punto di vista fiscale Italiano.


2. LA CONVENZIONE TRA ITALIA E STATI UNITI

Dopo aver analizzato il caso Italiano, andiamo a vedere cosa succede negli Stati Uniti. 
Il primo passo che facciamo è quello di andare a vedere la Convenzione tra Italia e Stati Uniti. In tal senso, entra in gioco l'art. 13 della Convenzione, che tratta di Capital Gains:

"ARTICLE 13 - Capital Gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of  immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed
base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such permanent establishment (alone or with the whole
enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated by such enterprise in international traffic or of movable property
pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, and 3 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident."

Nel nostro caso specifico, entra in gioco il paragrafo 4 dell'articolo 13, il quale prevede esplicitamente che i capital gains derivanti dalla cessione di quote di società, siano da tassarsi esclusivamente da parte dello Stato di residenza dell'alienante.
Pertanto, nel nostro caso, considerando che l'alienante è il Cittadino Americano e considerando che costui è fiscalmente residente in Italia, sarà solo l'Italia ad avere potestà impositiva sul capital gain in questione

Pertanto, anche l'analisi della Convenzione sembra andare nella direzione di confermare la convenienza della rivalutazione da parte del Cittadino Americano residente in Italia, qualora ci sia una cessione di quota societaria Italiana.
Vediamo, però, adesso cosa dice la norma domestica Americana.


3. LA NORMA DOMESTICA AMERICANA

Da ultimo, andiamo ad individuare cosa dica la norma fiscale Americana domestica per i casi in questione.
Sappiamo già che il Cittadino Americano residente in Italia deve comunque riportare in America tutti i suoi redditi, ovunque prodotti, pagando le imposte Americane, salvo poter riportare il Credito d'imposta estero (Foreign Tax Credit) per le imposte già eventualmente pagate in Italia.

In tal senso è ben nota la cosiddetta "Saving Clause" presente all'interno di tutte le Convenzioni con gli Stati Uniti e presente anche con la Convenzione con l'Italia all'art. 1:

"ARTICLE 1 - Personal Scope

1. Except as otherwise provided in this Convention, this Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

2. Notwithstanding any provision of this Convention except paragraph 3 of this Article, a Contracting State may tax:

(a) its residents (as determined under Article 4 (Resident); and

(b) its citizens by reason of citizenship
as if there were no convention between the Government of the United States of America and the Government of the Italian Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fraud or fiscal evasion.

3. The provisions of paragraph 2 shall not affect:

(a) the benefits conferred by a Contracting State under paragraph 2 of Article 9 (Associated Enterprises), paragraphs 5 and 6 of Article 18 (Pensions, Etc.), and
under Articles 23 (Relief from Double Taxation), 24 (Non-Discrimination), and 25 (Mutual Agreement Procedure);

and

(b) the benefits conferred by a Contracting State under Articles 19 (Government Service), 20 (Professors and Teachers), 21 (Students and Trainees), and 27 (Diplomatic Agents and Consular Officials), upon individuals who are neither citizens of, nor have immigrant status in, that State."

Il paragrafo 2, lettera (b) dell'art. 1 della Convenzione conferma la inapplicabilità della Convenzione ai Cittadini Americani, benché residenti in Italia IN TEMA DI CAPITAL GAINS: come vediamo, l'art. 13 relativo ai capital gains non rientra tra quelli di cui al paragrafo 3 dell'art. 1.
Pertanto, la normativa domestica Americana si applica in ogni caso e la tassazione Americana sui capital gains si applica per intero, senza eccezione alcuna, con l'ovvia precisazione che dall'imposta Americana si possono dedurre le IMPOSTE ITALIANE SUL REDDITO.

A questo punto occorre fare tre ordini di considerazioni:

CONSIDERAZIONE 1
Abbiamo già trattato in un nostro precedente articolo di quale sia la tassazione Americana dei capital gains:


Per semplicità, possiamo considerare che un long-term capital gain in America sia tassato generalmente al 20%.

CONSIDERAZIONE 2
Ci poniamo la seguente domanda: ma l'effetto della rivalutazione Italiana, che è quello di aumentare il valore del costo fiscale della partecipazione (basis), può essere valido anche ai fini del calcolo della plusvalenza Americana?

Purtroppo la risposta a questa cruciale domanda è negativa: la norma che prevede il riconoscimento di un nuovo valore di costo fiscale a seguito della perizia e del pagamento dell'imposta sostitutiva di rivalutazione del 18% è una norma Italiana che non ha validità alcuna ai fini fiscali Americani.
Pertanto, ai fini della Tax Return Americana, anche nel caso di opzione per la rivalutazione, il calcolo della plusvalenza sarà il seguente:

Prezzo di vendita - Costo di acquisto (NON rivalutato) = Plusvalenza tassabile

1.000.000 euro - 100.000 euro = 900.000 euro.

Dunque, ipotizzando un cambio di 1:1 tra dollaro ed euro (per semplicità), avremo che la tassazione del 20% in America darebbe un'imposta Americana pari a:

900.000 dollari x 20% = 180.000 dollari di income tax nella Tax Return Americana.

CONSIDERAZIONE 3
La terza e finale domanda che ci poniamo è la seguente: considerando che esiste un debito d'imposta pari a 180.000 dollari in America, è possibile utilizzare come Foreign Tax Credit nella Tax Return Americana l'imposta sostitutiva del 26% pagata in Italia (13.000 euro) ED ANCHE l'imposta sostitutiva di rivalutazione del 18% pari a 181.000 euro?

Anche qui, purtroppo, la risposta è che è possibile considerare come Foreign Tax Credit solo l'imposta sostitutiva del 26%, MA NON QUELLA DI RIVALUTAZIONE di 181.000 euro.


4. COSA SUCCEDE NELLA US TAX RETURN?

Vediamo, da ultimo, cosa succede nella US Tax Return nel caso in cui ci sia stata opzione per l'imposta di rivalutazione in Italia o meno.

SE IN ITALIA SI OPTA PER LA RIVALUTAZIONE

Plusvalenza Americana: 

Prezzo di vendita - Costo di acquisto (NON rivalutato) = Plusvalenza tassabile

1.000.000 euro - 100.000 euro = 900.000 euro.

Imposta Americana:

900.000 dollari x 20% = 180.000 dollari di income tax nella Tax Return Americana.

Foreign Tax Credit Ammesso: 13.000 dollari derivanti dall'imposta del 26% pagati sulla plusvalenza di 50.000 euro Italiana.

Totale debito d'imposta Americano:

180.000 dollari - 13.000 dollari = 167.000 dollari.

Pertanto,  nonostante la rivalutazione, il costo fiscale Americano è pari a 167.000 dollari.

A tal proposito c'è un'interpretazione secondo la quale i 181.000 euro di imposta di rivalutazione Italiana possono essere considerati come costo aggiuntivo della partecipazione, cosicché il costo della partecipazione passi dai 100.000 dollari ai 281.000 dollari. Però tale interpretazione non pare essere condivisa da tutti gli interpreti.

Il costo Italiano ed Americano nel caso di rivalutazione sarebbe:

TOTALE COSTO FISCALE ITALIANO: 189.000 euro.

TOTALE COSTO FISCALE AMERICANO: 167.000 euro.

COSTO FISCALE COMPLESSIVO CON RIVALUTAZIONE: 356.000 euro.


SE IN ITALIA NON SI OPTA PER LA RIVALUTAZIONE

Imposta Americana:

900.000 dollari x 20% = 180.000 dollari di income tax nella Tax Return Americana.

Foreign Tax Credit Ammesso: 234.000 dollari derivanti dall'imposta del 26% pagati sulla plusvalenza di 800.000 euro Italiana.

Totale debito d'imposta Americano:

180.000 dollari - 180.000 dollari = ZERO dollari.

Il costo Italiano ed Americano IN ASSENZA di rivalutazione sarebbe:

TOTALE COSTO FISCALE ITALIANO: 234.000 euro.

TOTALE COSTO FISCALE AMERICANO: ZERO euro.

COSTO FISCALE COMPLESSIVO CON RIVALUTAZIONE: 234.000 euro.

Questa seconda soluzione determinerebbe una convenienza di 122.000 euro e sarebbe senz'altro preferibile all'ipotesi di rivalutazione.

Pertanto, dall'analisi complessiva, si determina un risultato certamente contro-intuitivo.

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Enrico Povolo