Passo in avanti nel (lento) processo di ratifica dell'accordo FATCA: ieri si è concluso in Commissione al Senato l'esame preliminare al Disegno di Legge di ratifica dell'Accordo IGA firmato tra Italia e USA nel gennaio del 2014. Dopo il voto in Commissione, ora il testo passa in aula al Senato dove dovrà essere calendarizzato per l'approvazione definitiva.
Il Ddl in questione ha avuto un iter di approvazione particolarmente travagliato ed ha accumulato uno scandaloso ed ingiustificato ritardo, che ha messo in cattiva luce l'Amministrazione Italiana agli occhi del partner Americano ed ha causato non pochi problemi interpretativi a Banche e Cittadini Americani interessati.
Il Ddl in questione ha avuto un iter di approvazione particolarmente travagliato ed ha accumulato uno scandaloso ed ingiustificato ritardo, che ha messo in cattiva luce l'Amministrazione Italiana agli occhi del partner Americano ed ha causato non pochi problemi interpretativi a Banche e Cittadini Americani interessati.
La questione, però, non è ancora conclusa, dato che il cammino dell'Accordo FATCA prevede le seguenti tappe, in ordine cronologico:
1) Approvazione definitiva in aula a Palazzo Madama, dopodichè la normativa FATCA sarà a tutti gli effetti Legge Italiana.
2) Emanazione del Decreto Attuativo del Ministero dell'Economia: è ben noto che esiste già una bozza di tale Decreto, che è stata fatta circolare per gli addetti ai lavori. Tale Bozza, tuttavia, solleva alcuni dubbi interpretativi di non poco conto.
3) Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate: si tratta del provvedimento con cui saranno stabiliti i termini e le condizioni di trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate.
4) Circolare esplicativa dello stesso provvedimento.
Il Decreto Attuativo in forma definitiva e la circolare dell'AdE sono forse i documenti più attesi, dato che in quella sede saranno (sperabilmente) fugati i dubbi fino ad ora "accumulati" in questi mesi. In tale "vacatio legis" ogni banca ha deciso una sua linea di condotta, creando però ulteriore confusione tra i clienti Cittadini Americani che si sono trovati ad affrontare la stessa problematica magari con due istituti bancari diversi e con due dinamiche operative differenti.
Questi quattro passaggi normativi e di prassi dovrebbero, tra l'altro, essere emanati in tempi strettissimi dato che la scadenza per la prima trasmissione all'IRS è stabilita al prossimo 30 Aprile dalla Bozza del Decreto Attuativo. Siccome è molto difficile che in venti giorni si riesca a fare tutto, c'è da attendersi, nella tipica tradizione italiana dei rinvii e delle proroghe, che anche questa scadenza sarà posticipata.
L'involuzione di questo processo non fa certo onore ad un Paese che è stato tra i primi firmatari degli accordi IGA e che, almeno a parole, voleva assumere un ruolo di rilievo nella lotta all'evasione fiscale internazionale.
Vediamo ora una breve carrellata di questioni e problematiche emerse in questi mesi nel rapporto tra Cittadino Americano e le rispettive Banche.
A) Prima di tutto c'è un problema di tipo informativo: il Cittadino Americano si trova a dover affrontare la problematica FATCA per la prima volta davanti alla Banca, che solleva il problema della firma dell'Autocertificazione. Il che crea una certa perplessità ai Cittadini Americani, che lamentano una scarsa informazione generale. La Banca, dall'altro, dà solo delle informazioni generiche e demanda poi al Cliente l'onere di capire appieno tutte le conseguenze della normativa. E' facile immaginare che la presentazione di un opuscolo informativo da parte delle Banche al Cliente avrebbe un effetto positivo al riguardo.
B) Il secondo problema è in termini di fiducia: il Cliente si trova ad una normativa ostica e poco comprensibile che gli viene "imposta" dalla Banca: molte Banche lamentano che il Cliente si irrigidisce ed ha un atteggiamento diffidente nei confronti della compliance FATCA. La relazione Banca-Cliente ne risente immediatamente, dato che il Cliente mal sopporta adempimenti destinati a fornire elementi a favore di accertamenti da parte di uno Stato, quello Americano, che è visto come estraneo alla vita del Cliente Cittadino Americano.
C) Le vie d'uscita "immediate". Spesso il problema informativo e di fiducia comportano che il Cittadino Americano cerchi una via d'uscita "immediata" al problema. Le vie d'uscite più "istintive" sono le seguenti:
C1) chiudere immediatamente i rapporti con la Banca, senza firmare l'Autocertificazione (della quale abbiamo già parlato in uno dei post precedenti). Questa è una "non soluzione" dato che ci sono una serie di conseguenze negative al riguardo:
i) non è detto che la Banca non segnali comunque il Cliente. Qui dobbiamo aprire una parentesi importante sul rapporto IRS-Banca-cliente. La Banca si sente tra l'incudine (il cliente) ed il martello (l'IRS) e tra le due, sceglie, ovviamente l'IRS. La paura delle Banche delle sanzioni minacciate dall'IRS è tale che difficilmente possiamo pensare che una Banca rischierà verso l'IRS per salvaguardare un cliente, per quanto importante possa essere questo. Pertanto la Banca, nel dubbio interpretativo della legge, molto probabilmente deciderà di segnalare comunque. Ora, se il cliente ha deciso anche di chiudere i rapporti con la Banca, le remore della Banca a non segnalarlo saranno ancora minori, trattandosi di un ex-cliente;
ii) è stato da taluni sollevato un dubbio interpretativo sulla segnalibilità dei rapporti chiusi in corso dell'esercizio 2014: rimandiamo all'ultima parte di questo post per la nostra versione su questo problema;
iii) ovviamente non è chiaro come o dove possa operare nel futuro in termini bancari il nostro Cittadino Americano che chiude il conto corrente bancario, visto che tutti i Paesi dell'OCSE hanno di fatto adottato (col protocollo CRS) lo stesso approccio del FATCA, benchè multilaterale. Se a questo aggiungiamo le problematiche dell'antiriciclaggio e i limiti all'uso del contante (sotto i 1.000 euro per transazione), si vede come rimanere senza conto corrente bancario non sia un'opzione molto realistica.
C2) Non firmare l'Autocertificazione e mantenere il conto aperto. Qui in realtà la Banca dovrebbe, a rigore o chiudere o "sospendere" il conto corrente del Cittadino Americano, dopo il decorso di un certo tempo fisiologico in cui il cliente medita il da farsi.
C3) Adottare una delle suddette "soluzioni" C1 o C2 e anche rinunciare alla Cittadinanza Americana. Rinviamo per tutte le considerazioni relative al nostro post sull'argomento. Anche questa è una "non soluzione": basti ricordare che la rinuncia comporta la firma di un documento in cui si stabilisce di essere in regola con le norme fiscali Americane per gli ultimi 5 anni.
D) Un ulteriore problema che si verifica è quello relativo al Social Security Number. In assenza del SSN alcune Banche hanno sollevato problemi, arrivando a non accettare la firma dell'Autocertificazione. Il cliente, a sua volta, si trova nella necessità di dover chiedere il SSN all'Ambasciata, ma i tempi si stanno fortemente allungando. A questo punto si crea una situazione di stallo: anche in questo caso ogni Banca ha adottato il proprio approccio. Il dato normativo, però, appare chiaro: all'art. 9 comma 2 della Bozza di Decreto Attuativo, è stabilito che per i conti preesistenti alla data del 30 Giugno 2014, relativamente agli anni 2014, 2015 e 2016, le Banche "non sono tenute a comunicare il TIN statunitense se i loro archivi non contengono tale dato; in mancanza del TIN statunitense le Banche comunicano la data di nascita del titolare del conto". Da tener presente che il TIN statunitense coincide col SSN.
E) La retroattività delle segnalazioni. L'art. 9 della Bozza di Decreto Attuativo relativo alla decorrenza degli obblighi, stabilisce le segnalazioni da fare per i vari anni 2014, 2015, 2016 e successivi. Da una lettura indiretta di tale norma, appare abbastanza chiaro che le segnalazioni riguardano l'intero anno 2014, e saranno divise tra "conti preesistenti", considerando come tali quelli esistenti al 30 Giugno 2014, e "conti nuovi" (per quelli accesi a partire dal 1 Luglio 2014). Tra l'altro l'art. 5 comma 1 lettera a) del medesimo Decreto stabilisce anche quali dati debbano essere oggetto di trasmissione.
I dati sono i seguenti:
- nome, cognome, e TIN di ciascuna persona statunitense titolare del conto;
- il numero del conto;
- il codice GIIN identificativo della Banca Italiana;
- il saldo del conto "alla fine dell'anno solare... ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, il saldo del conto immediatamente prima della chiusura".
Con quest'ultima indicazione normativa, se confermata anche nella versione definitiva del Decreto Attuativo, crediamo si chiarisca che si deve segnalare anche il conto detenuto in corso d'anno e poi estinto.
Enrico Povolo