Tra l'incudine ed il martello 2/3: la tassazione Italiana sui rendimenti da Fondi Comuni non Armonizzati detenuti in America

In questo secondo articolo del trittico, analizzeremo le problematiche emergenti dall'elevata tassazione in Italia del Cittadino Americano che decide di mantenere i propri risparmi in America e di investirli in Mutual Funds Americani. Questo investimento è alternativo a quello visto nel primo articolo, che riguardava la possibilità che il Cittadino Americani investisse in Fondi Comuni Italiani: anche questa seconda però è problematica dato che i Mutual Funds Americani sono considerati Fondi Comuni non Armonizzati. Vediamo con che conseguenze.


Come detto, nel primo articolo ci siamo occupati delle dinamiche di tassazione e di reporting delle PFIC (PASSIVE FOREIGN INVESTMENT COMPANY) per i Cittadini Americani residenti in Italia che decidevano di investire in Fondi Comuni o ETF Italiani e comunque NON- AMERICANI.
Questo è il link al primo articolo:


In questo secondo articolo, come detto, affronteremo ora il caso opposto, e cioè quello del Cittadino Americano (ma potrebbe anche essere un soggetto diverso) che è sempre residente fiscalmente in Italia, ma che decide in questo caso di mantenere la totalità o una parte dei propri risparmi negli Stati Uniti.
Ipotizziamo che alcuni di questi risparmi siano investiti in Mutual Funds, o ETF o Hedge Funds: è una scelta molto comune in America investire in queste tipologie di fondi, dato che il mercato finanziario Americano è il più importante al mondo.
Ora, possiamo dire che con questa scelta il problema delle PFIC è eliminato alla radice: qui gli investimenti sono fatti su Società Finanziarie Americane e pertanto il problema delle Passive Investment Foreign Company non esiste. 

Dunque, di primo acchito, potremmo dire che la situazione pare sicuramente ottimale, dato che nella Tax Return Americana non ci sarà alcuna problematica fiscale, né di tassazione, né di reporting troppo complicati.
C'è però un problema inverso, nella Dichiarazione dei Redditi Italiana: infatti siamo di fronte a degli investimenti in FONDI COMUNI NON ARMONIZZATI secondo la normativa Europea, e ciò ha un impatto importante sulla tassazione dei rendimenti di tali Mutual Funds Americani.

Vediamo nel dettaglio il problema.
La Legge n. 77 del 23/03/1983 all'art. 10-ter tratta delle "Disposizioni tributarie sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero".
Il Comma 6 dell'art. 10-ter afferma quanto segue:

"Comma 6.
I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva."

Questo comma e l'art. 10-ter, in sostanza, identificano tre casistiche possibili:

CASO 1. 
L'investimento del contribuente residente fiscalmente in Italia è fatto in un FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI DIRITTO ITALIANO.
In tali casi, le Banche e le Istituzioni in cui il contribuente detiene l'investimento applicano una ritenuta a titolo d'imposta del 26% su tutti i dividendi ed i capital gain emergenti da investimenti in Fondi Comuni di Investimento di diritto Italiano, cioè la cui Società ha sede in Italia.

CASO 2. 
L'investimento del contribuente residente fiscalmente in Italia è fatto in un FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI DIRITTO ESTERO MA CONFORME ALLA DIRETTIVA 2009/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 13/07/2009.
Questa direttiva si applica a tutti gli Organismi di Investimento Collettivo istituiti negli Spati membri dell'Unione Europea e aderenti allo Spazio Economico Europeo.
Nella sostanza riguarda tutti i Fondi Comuni di Investimento, ETF, Hedge Funds etc., istituiti in un Paese delle UNIONE EUROPEA (UE) a cui si aggiungono quelli dello Spazio Economico Europeo (SEE):
- ISLANDA;
- LIECHTENSTEIN;
- NORVEGIA.
Anche per tutti questi FONDI DI DIRITTO ESTERO MA EUROPEI, che sono genericamente definiti FONDI COMUNI ARMONIZZATI secondo la normativa Europea, le Banche e le Istituzioni in cui il contribuente detiene l'investimento applicano una ritenuta a titolo d'imposta del 26% su tutti i dividendi ed i capital gain emergenti da investimenti in Fondi Comuni di Investimento.
In pratica la Direttiva Comunitaria 2009/65/CE ha portato a rendere identiche le due seguenti tassazioni:

- Tassazione interna di uno Stato UE e SEE su rendimenti dei Fondi Comuni di DIRITTO INTERNO di quello Stato;

Tassazione interna di uno Stato UE e SEE su rendimenti dei Fondi Comuni di DIRITTO ESTERO, purché i medesimi Fondi siano istituiti in un altro Paese dell'UE e SEE.

Pertanto all'interno della UE e SEE un risparmiatore può decidere di investire in un qualsiasi Fondo UE e SEE ed egli avrà la medesima tassazione che nel caso investisse in Fondi Comuni del proprio Stato di residenza.

CASO 3. 
L'investimento del contribuente residente fiscalmente in Italia è fatto in un FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI DIRITTO ESTERO, CHE PERO' A DIFFERENZA DEL CASO 2, NON E' CONFORME ALLA DIRETTIVA 2009/65/CE.
Siamo appunto nel caso degli investimenti in Mutual Funds, Hedge Funds, ETF ed in generale Organismi di Investimento Collettivo istituiti al di fuori dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
Questi Fondi Comuni sono generalmente definiti FONDI COMUNI NON ARMONIZZATI secondo la normativa Europea.
Il comma 6 dell'art. 10-ter sopra riportato riguarda proprio la tassazione di questi casi: il problema è che i relativi rendimenti (che possono derivare da dividendi o da capital gain) SONO ASSOGGETTATI A TASSAZIONE PROGRESSIVA, con aliquote ordinarie che possono arrivare fino al 43%.

Cerchiamo di capire cosa ciò significhi con un esempio.

ESEMPIO
Ipotizziamo un Cittadino Americano residente in Italia che abbia un reddito di 70.000 euro in qualità di lavoratore dipendente o amministratore di una Società.
Ipotizziamo altresì che il soggetto abbia un investimento in Mutual Funds Americani che nello stesso anno abbia dato dei capital gain realizzati per un valore complessivo pari a 23.000 euro.
Qual è la tassazione al capital gain derivante dai Mutual Funds Americani?

Qui rientriamo nel CASO 3, e pertanto abbiamo una tassazione progressiva del capital gain realizzato dal Mutual Funds Americano, che è un FONDO COMUNE NON ARMONIZZATO. Considerato che il soggetto ha già altri redditi pari a 70.000 euro, l'aliquota di tassazione del capital gain sarà quella massima, cioè il 43%.
Pertanto la tassazione Italiana SU UN FONDO COMUNE NON ARMONIZZATO è:
23.000 euro x 43% = 9.890 euro.

Ora, questa tassazione risulta essere nettamente maggiore rispetto alla:

TASSAZIONE AMERICANA (ipotizziamo 1 dollaro = 1 euro):
23.000 dollari x 20% = 4.600 dollari

TASSAZIONE ITALIANA SE IL FONDO COMUNE FOSSE ARMONIZZATO:
23.000 euro x 26% = 5.980 euro.

Un paio di ulteriori considerazioni tecniche:

- innanzitutto, il problema non si può aggirare detenendo il Mutual Fund direttamente oppure tramite un intermediario finanziario: le conseguenze fiscali sono le medesime.
- sono considerati Fondi Comuni NON Armonizzati anche i Fondi Comuni Svizzeri e quelli della Gran Bretagna a seguito della Brexit. Sono fatti salvi eventuali accordi fiscali bilaterali.

CONCLUSIONE

A questo punto, il nostro Cittadino Americano residente in Italia si trova di fronte ad un problema duplice:

- se investe i propri risparmi in FONDI COMUNI NON AMERICANI (ITALIANI o EUROPEI) si trova ad affrontare la normativa Americana sulle PFIC (PASSIVE FOREIGN INVESTMENT COMPANY), con le problematiche di elevata tassazione e complicato reporting.

- se, invece, decide di investire i propri risparmi in FONDI COMUNI AMERICANI, si trova imbrigliato nelle dinamiche dei FONDI COMUNI NON ARMONIZZATI secondo la normativa Europea e pertanto dovrà applicare la tassazione progressiva elevata Italiana.

Abbiamo pertanto individuato sia l'incudine, sia il martello di cui parlavamo nel primo articolo.

Ovviamente una possibile soluzione è quella di evitare tout court l'investimento in Fondi Comuni e fare investimenti in singole azioni e obbligazioni: però una tale tipologia di investimento è estremamente complessa e rischia di essere particolarmente inefficiente, specie se gli importi del portafoglio non sono minimi ed in fase come quella attuale, estremamente dinamiche dal punto di vista finanziario.

Nel prossimo ed ultimo articolo del trittico, vedremo infine come è possibile trovare una soluzione all'investimento in Fondi Comuni del Cittadino Americano residente in Italia.


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Enrico Povolo