La Convenzione contro le doppie imposizioni sulle Imposte di Successione tra Italia e Stati Uniti

In questo articolo tratteremo di un argomento poco conosciuto ma che è particolarmente interessante per tutti coloro che si trovano a dover affrontare le problematiche di una successione cross-borders tra Italia e Stati Uniti.
L’Italia e l'America hanno, infatti, firmato in data 30 Marzo 1955 una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di Imposte sulle Successioni.
Non sono molti i Paesi che hanno firmato un tale Trattato con l'America, dato che, oltre l'Italia, complessivamente solo altri 14 Paesi lo possono vantare.



L’elenco degli altri Paesi con i quali l’America ha firmato una Convenzione sull’imposta delle successioni è il seguente:

Australia;
Austria;
Canada;
Danimarca;
Finlandia;
Francia;
Germania; 
Grecia;
Irlanda;
Giappone;
Olanda;
Sudafrica;
Svizzera;
Regno Unito.

La Convenzione in oggetto si pone l’obiettivo di coordinare le norme dei due Paesi e di fornire dei meccanismi di eliminazione dell’eventuale doppia imposizione insorgente per via delle normative domestiche. 
Nel presente articolo analizzeremo in particolare i quattro più importanti articoli della Convenzione, che sono gli articoli 1, 3, 4 e 5.

ARTICOLO 1.
L’articolo 1 tratta delle imposte cui si riferisce la Convenzione, che sono:

- Per gli Stati Uniti, la Federal Estate Tax;
- Per l’Italia, l’Imposta sulle successioni.

Le osservazioni da fare a questo proposito sono due: da un lato, è presa in considerazione solo la Federal Estate Tax, rimanendo escluse dalla Convenzione le State Estate Tax, che sono previste per un certo numero di Stati Americani. Dall’altro è da notare come la Convenzione non consideri l’imposta di donazione, che invece è inclusa in alcune delle Convenzioni degli altri 14 Paesi di cui si è detto sopra.

ARTICOLO 3.
L’articolo 3 stabilisce quali siano i criteri Convenzionali di collegamento. Ricordiamo che i criteri di collegamento sono quei meccanismi giuridici che permettono una connessione tra un certo bene o diritto che è caduto in successione con il sistema giuridico del Paese che deve definire le regole della successione medesima.
La Convenzione si occupa innanzitutto di armonizzare i criteri di collegamento dei due Paesi, dato che è fondamentale che questi criteri non siano in contraddizione tra loro.
L’art. 3 della Convenzione determina dunque il Paese dove si considerino situati i seguenti beni:

- BENI IMMOBILI: nello Stato in cui si trovano;

- BENI MOBILI e CONTANTI: nello Stato in cui si trovano;

- CREDITI: nello Stato del debitore;

- AZIONI e PARTECIPAZIONI: nello Stato in cui la Società emittente è costituita od organizzata;

- NAVI ed AEREI: nello Stato in cui sono registrati;

- BREVETTI e DIRITTI D’AUTORE: nello Stato in cui sono registrati;

- ALTRI BENI: nello Stato di domicilio del de cuius.

È particolarmente importante l’ultima previsione dell’art. 3, dato che la categoria “Altri Beni” è residuale, ricomprendendo tutti i beni non compresi nelle precedenti sei categorie. 

ARTICOLO 4.
L’art. 4 della Convenzione stabilisce, invece, le modalità di calcolare la franchigia: in tal senso dobbiamo ricordare che sia la normativa Americana, sia quella Italiana prevedono una franchigia di esonero dall’applicazione dell’imposta di Successione.
In Italia, come noto, ci sono tre tipi di franchigie:

a) Franchigia da 1 milione di euro, se gli eredi sono il coniuge o i parenti in linea retta;

b) Franchigia da 100.000 euro, se gli eredi sono fratelli o sorelle;

c) Franchigia da 1,5 milioni di euro, se gli eredi sono delle persone fisiche portatrici di handicap riconosciuto grave.

L’articolo 4 stabilisce che la franchigia prevista da un certo Paese si applica nella proporzione tra i beni situati in quel Paese e l’asse ereditario complessivo.

Facciamo un esempio.
Il Sig. Mario Rossi, residente in Italia, è l’unico erede del padre Sig. Luigi Rossi, che è Cittadino e residente Americano.
L’asse ereditario è composto di;

- Un conto corrente ed un conto titoli negli USA, per un valore di 1.150.000 euro;
- Un immobile in Italia, per un valore di 100.000 euro.

L’art. 4 della Convenzione stabilisce che la franchigia ammessa in Italia è proporzionale al valore degli assets situati nel territorio Italiano sul totale degli assets caduti in successione.

Pertanto avremo che:
- Totale asse ereditario (beni Italia + USA): 1.250.000 euro.

- Valore Immobile (bene sito in Italia per il criterio di collegamento convenzionale di cui all’art. 3): 100.000 euro.

- Franchigia prevista in Italia per l’erede: 1.000.000 euro.

- Franchigia ricalcolata ammessa dall’art. 4 della Convenzione:
1.000.000/1.250.000x100.000 = 80.000 euro;

- Imposta di Successione calcolata in Italia:
100.000 (valore Immobile) – 80.000 (franchigia ricalcolata) = 20.000 euro
20.000 x 4% = 800 euro. Imposta di successione in Italia.

ARTICOLO 5.
L’articolo 5 della Convenzione stabilisce il metodo del credito d’imposta estero quale criterio per eliminare la doppia tassazione. Pertanto le disposizioni dell’art. 5 sono volte a definire le modalità con le quali si può detrarre l’imposta estera eventualmente pagata dall’imposta domestica.
Le condizioni per la detrazione del credito d’imposta estero sono, da un lato, che l’imposta estera sia pagata a titolo definitivo, com’è sempre richiesto in questi casi, e dall’altro che l’imposta di successione domestica si calcoli anche sul bene estero.

Vediamo un caso per capire meglio la situazione.
Prendiamo l’esempio appena fatto pere l'articolo 4.
In questo caso avremmo un’imposta di successione Italiana di 800 euro che potenzialmente potrà essere detratta dall’imposta di successione Americana.
Ciò è ammissibile, purché l’Estate Tax Americana sia calcolata non solo sui beni situati in America (conto corrente e conto titoli) ma anche sull’immobile che è situato in Italia.
Nel caso in cui la base imponibile dell’Estate Tax Americana non comprendesse l’immobile sito in Italia, allora non sarebbe possibile detrarre dalla Estate Tax Americana gli 800 euro pagati a titolo di imposta di successione in Italia.

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Enrico Povolo