Separazione che coinvolga un Cittadino Americano: profili fiscali degli assegni di mantenimento

In questo post analizzeremo gli aspetti fiscali degli assegni di mantenimento relativi ai casi dei cosiddetti divorzi (o separazioni) "internazionali": in particolare ci interesseremo del caso in cui uno dei coniugi, ed in particolare quello cui spetta l'assegno di mantenimento, sia un Cittadino Americano (non rileva che sia residente o meno negli States).
La questione in oggetto potrebbe sembrare curiosa e ci si potrebbe chiedere per quali motivi sia rilevante analizzare i profili fiscali di una separazione.
In Italia, infatti, le somme percepite a seguito di un divorzio o di una separazione sono quasi sempre esenti da imposte: il quasi è d'obbligo, dato che sicuramente sono sempre reddito per il coniuge percipiente (ed onere deducibile per il coniuge pagante) le somme derivanti da assegno di mantenimento del coniuge (è anche bene ricordare in questa sede che le somme di mantenimento per i figli non costituiscono mai reddito).
Ora, la legislazione Americana al riguardo è un po' differente e molto differente è soprattutto la "cultura" sottostante.
Le principali differenze sono le seguenti:
a) le separazioni e i divorzi sono molto più frequenti;
b) gli importi scambiati dai coniugi a seguito di separazione sono mediamente più rilevanti: non è infrequente trovarsi di fronte a "conguagli" di denaro che siano di diversi milioni di dollari.
c) l'attenzione dell'IRS su questo tema, proprio per i due punti precedenti, è maggiore dell'analoga attenzione posta dall'Agenzia delle Entrate in Italia.
Questi punti portano ad una importante differenza nella cultura giuridica Americana rispetto a quella Italiana: gli Avvocati Americani durante le fasi di trattativa di un divorzio o di una separazione si fanno quasi sempre assistere da un consulente fiscale (per parte). Ciò è particolarmente vero se le somme emergenti dal divorzio non sono di importi modesti, dato che in quest'ultimo caso l'interesse dell'IRS è minimo.
Se le somme invece sono sufficientemente rilevanti, il modo in cui è redatto il "Separation agreement" è fondamentale anche da un punto di vista fiscale, dato che va a qualificare anche fiscalmente la natura delle somme che un coniuge dà all'altro.
Negli accordi di divorzio è, infatti, prassi sovente che i coniugi si trasferiscano delle somme o dei beni a conguaglio delle reciproche pretese: con il "Separation agreement" non sono pertanto solo stabiliti i termini della questione (quanto deve essere dato, da chi, in che tempi e modi) ma anche quale sia la natura fiscale di questa dazione di pagamento, se possa costituire o meno "alimony", cioè alimento o assegno di mantenimento al coniuge.
Se nel "Separation agreement" la somma, o il valore normale del bene assegnato ad uno dei coniugi, è qualificato come fiscalmente come "alimony", allora il coniuge percipiente lo dovrà indicare come reddito Americano ed il coniuge pagante lo potrà indicare come onere deducibile dal reddito. Tipicamente, tutte le somme indicate in un "Separation agreement" sono qualificate chiaramente a livello fiscale: l'obiettivo è quello di essere il più chiari e trasparenti possibile nei confronti dell'IRS. L'IRS potrà sempre contestare che una certa somma sia "alimony", ma il fatto di avere previamente qualificato quella stessa somma all'interno del "Separation agreement" come non alimento è una difesa molto importante. Per contro, se nulla fosse indicato a livello fiscale di quella somma, l'IRS avrebbe gioco molto più facile nel poterla ritenere alimento, e cioè reddito. 

Ora, per venire al caso di nostro interesse, immaginiamo che una tale separazione o divorzio avvenga in Italia, tra un Cittadino Italiano (o di qualsiasi altra nazionalità) ed un Cittadino Italiano che sia però anche Cittadino Americano.

Nella prassi giudiziaria Italiana gli Avvocati che redigono l'accordo di separazione (nel caso, ovviamente, di separazione consensuale) non si interessano mai della qualificazione fiscale delle somme o dei beni scambiati in fase di separazione tra i coniugi. Ciò deriva dal fatto che l'Agenzia delle Entrate è generalmente poco interessata ad aggredire eventuali scambi di denaro in fase di separazione.
Il fatto, però che uno dei due coniugi sia un Cittadino Americano ed in particolare, sia il coniuge che percepisce le somme a conguaglio, fa emergere degli importanti problemi sul piano dichiarativo e fiscale in America.

ESEMPIO

Due coniugi, uno Cittadino Italiano, uno Cittadino Americano, decidono di separarsi.
Il Cittadino Italiano decide di tenersi la casa mentre dà all'altro coniuge:
a) una somma una tantum a conguaglio delle reciproche pretese, per un importo di 280.000 euro.
b) paga le spese mediche e dentistiche del coniuge Americano.
c) dà un assegno di mantenimento al coniuge Americano di euro 1.000 al mese.

L'accordo di separazione Italiano, come  da prassi, non dice nulla al riguardo della qualificazione fiscale delle tre somme di cui ai punti precedenti. Per la legislazione Italiana, l'unica somma soggetta a tassazione è quella di cui al punto c) e cioè l'assegno di mantenimento vero e proprio.

Il coniuge Americano, però, deve fare anche le dichiarazioni negli Stati Uniti, ed in particolare deve presentare i modelli FBAR. Tramite i modelli FBAR, il fisco Americano si rende conto facilmente che c'è stato un arricchimento di 280.000 euro in uno dei conti bancari senza che ci sia stato un pari reddito dichiarato e potrebbe chiedere informazioni al contribuente. Costui, a quel punto, dovrà dire che la somma percepita deriva da un divorzio e dovrà esibire l'accordo di separazione redatto in Italia.

Ed è proprio qui che nasce il problema: mentre l'IRS si aspetta un "Separation agreement" in cui sono molto ben indicate le qualificazioni fiscali connesse con ogni dazione di pagamento, nell'accordo di separazione Italiano che il Cittadino Americano esibisce all'IRS non c'è nulla di tutto ciò. A questo punto, evidentemente, l'IRS può con una certa facilità sostenere che:


1) la somma di 280.000 euro percepita una tantum sia qualificabile come "alimony" e dunque da sottoporre a tassazione da parte Cittadino Americano. 

2) le spese mediche e dentistiche pagate al coniuge, siano anch'esse alimento da assoggettare a tassazione.

Ovviamente questa tassazione avverrebbe solo nella dichiarazione Americana: nulla è richiesto dall'Agenzia delle Entrate Italiana. Però il problema è rilevante: il coniuge percipiente vedrebbe qualificarsi come reddito delle somme che, nell'intenzione degli Avvocati Italiani non era da considerarsi come tale, con una decurtazione netta molto ingente delle somme a lui spettanti.


E' PERCIO' MOLTO IMPORTANTE INSERIRE ALL'INTERNO DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE ITALIANO DELLE CLAUSOLE AD HOC MOLTO CHIARE E TECNICAMENTE PRECISE, CON LE QUALI SI DIA QUALIFICAZIONE FISCALE DELLE SOMME SCAMBIATE DAI CONIUGI.

QUESTA QUALIFICAZIONE DEVE ESSERE FATTA RIPORTANDO DELLE FORMULE BEN DEFINITE, IN MODO TALE CHE L'IRS, VEDENDOSI ESIBIRE L'ACCORDO DI SEPARAZIONE ITALIANO, CAPISCA IMMEDIATAMENTE CHE L'ACCORDO E' STATO FATTO CON I CRISMI TIPICI DEI "SEPARATION AGREEMENT" AMERICANI.

Con questi accorgimenti, le probabilità di andare incontro ad un accertamento fiscale da parte dell'IRS sono ridotti al minimo.
Per contro, l'assenza di tali previsioni può esporre il Cittadino Americano ad un contenzioso con l'IRS particolarmente difficile, dato che si parte in salita, non avendo previsto all'interno dell'accordo di separazione alcuna clausola qualificatoria a livello fiscale.
L'obiettivo, alla fine, è quello di evitare che parte delle somme ricevute dal coniuge percipiente sia poi da restituirsi come imposte allo Stato Americano, ed il tutto solo per una mancata indicazione formale all'interno dell'accordo di separazione.

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Enrico Povolo