Non iscriversi all'AIRE per mantenere la copertura sanitaria in Italia: una strada irta di pericoli

In questi tempi di pandemia, capita spesso che Cittadini Italiani residenti all'estero non si iscrivano all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'estero) per timore di perdere la "copertura sanitaria Italiana". La cosa è vera in particolare per chi si trasferisce in America, dato che negli States la copertura sanitaria è privata e spesso molto costosa. Vediamo in questo articolo di capire i pericoli e le dinamiche di questa mancata iscrizione all'AIRE.



L'AIRE, come noto, è l'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero: si tratta di un Registro, tenuto dal Ministero dell'Interno, dove sono raccolti tutti i dati derivanti dai vari Comuni ed in cui sono annotati i nomi dei soggetti che si trasferiscono all'estero per un periodo maggiore di 12 mesi. Pertanto il soggetto che volesse iscriversi all'AIRE, deve recarsi presso l'ufficio Anagrafico del Comune dove risiede e chiedere la cancellazione dall'Anagrafe per trasferimento all'estero: con la cancellazione dall'Anagrafe, il soggetto è automaticamente inserito nel Registro dell'AIRE. 
Il primo concetto da mettere a fuoco riguarda il fatto che:
- l'iscrizione all'AIRE è un OBBLIGO e non un'opzione.
- ad essere obbligati sono solamente soggetti che siano Cittadini Italiani.
Facciamo un esempio per chiarire il punto: se un Cittadino Americano è residente in Italia per alcuni anni e poi decide di tornare in America, costui avendo solo la Cittadinanza Americana e non anche quella Italiana, NON è tenuto all'iscrizione all'AIRE. Egli andrà a cancellare la sua posizione all'Anagrafe Italiana, ma ciò non comporterà l'iscrizione all'AIRE, visto che lui non è Cittadino Italiano.
Per contro, se sua moglie fosse una Cittadina solo Italiana, questa, al momento della cancellazione dall'Anagrafe Italiana, sarebbe automaticamente iscritta all'AIRE.
Come detto, l'iscrizione all'AIRE è un obbligo di legge e vale per queste due categorie:

1) Cittadini Italiani che si trasferiscono dall'Italia all'estero per un periodo superiore a 12 mesi;
2) Cittadini Italiani si trovano all'estero perché:
    - sono nati all'estero.
    - acquisiscono successivamente la Cittadinanza Italiana.

Sono invece esonerati dall'iscrizione all'AIRE i seguenti Cittadini Italiani:
a) Cittadini Italiani che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi;
b) i lavoratori stagionali;
c) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
d) i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Come noto, la mancata iscrizione all'AIRE ha delle importanti conseguenze sul piano fiscale, che abbiamo già analizzato nel seguente articolo e che sono decisive nel determinare il Paese di residenza fiscale.
L’importanza dell’iscrizione all’AIRE è stata recentemente confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16.634 pubblicata il 25 giugno 2018, che ha ulteriormente ribadito il filone giurisprudenziale “formalistico” già intrapreso dagli Ermellini secondo cui l'art. 2 del TUIR (che stabilisce che un soggetto è sempre residente in Italia per il solo fatto che sia iscritto all'Anagrafe Italiana per la maggioranza del periodo d'imposta considerato) non ammette prova contraria.
Questo filone giurisprudenziale incontra una forte opposizione da parte della dottrina dato che appare, nella sostanza, contrario alla logica delle Convenzioni Internazionali contro le doppie imposizioni. Sappiamo infatti che le Convenzioni Internazionali regolano (usualmente all'art. 4) i conflitti di residenza tra due Paesi e sappiamo altresì che le norme Convenzionali sono gerarchicamente superiori alle norme interne. Sembrerebbe dunque apparentemente facile sostenere la tesi secondo cui, laddove l’art. 4 della Convenzione tra Italia e Stati Uniti sancisca che la residenza fiscale del nostro soggetto sia in America, questo dato giuridico non possa essere ignorato dalla norma interna Italiana.
Tuttavia l’interpretazione “formalistica” tende ad aggirare questa interpretazione sostanziale (il “percorso” giuridico seguito dalla Cassazione non rientra negli scopi del presente scritto) e rende di fatto inoperante in questo caso l’art. 4 della Convenzione.
Facciamo presente che la normativa sul Rientro Cervelli ha recentemente creato una importante breccia in questa interpretazione formalistica, sostenendo per la prima volta che può essere considerato residente all'estero anche un soggetto che non sia iscritto all'AIRE ma che sia qualificato in tal modo dall'art. 4 della relativa Convenzione. Non sappiamo, però, se questa "breccia" sarà effettivamente in grado di scardinare l'orientamento giurisprudenziale formalistico prevalente.
In ogni caso, allo stato attuale, dobbiamo comunque affermare che la mancata iscrizione all'AIRE può senza dubbio portare a subire un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate: un accertamento di tale fatta avrebbe l'effetto di attrarre a tassazione Italiana tutti i redditi prodotti all'estero, cosa che può avere delle importanti conseguenze sul piano dell'entità delle imposte e delle sanzioni accertate. 

Alla luce di tutto ciò, ci si può domandare come mai siano così frequenti i casi di soggetti che non si iscrivono all'AIRE.
La questione della mancata iscrizione all'AIRE può avere tre cause "genetiche" diverse tra loro:

- in primo luogo ci sono coloro che non sono proprio a conoscenza dell'obbligo di iscrizione e che pertanto si trasferiscono all'estero senza comunicare alcunché al loro Comune.

- in secondo luogo ci sono coloro che non si iscrivono all'AIRE in quanto sono convinti del fatto che il loro trasferimento all'estero sarà di pochi mesi. Questo è un punto che merita una riflessione: la norma, infatti, rende obbligatoria l'iscrizione solo in caso di trasferimenti che si "ipotizzano" (a priori) superiori ai 12 mesi. Il Cittadino Italiano che si trasferisce perché deve, ad esempio, frequentare un corso universitario di 5 mesi non è tenuto ad iscriversi. Il problema è che le opportunità in molti Paesi esteri, soprattutto per i giovani, sono molte e nascono man mano: perciò è molti frequente che il soggetto rimanga all'estero per un ulteriore corso e poi magari sia richiesto di insegnare per altri 6 mesi, etc. Di qui a rimanere all'estero per diversi anni, il passo è breve: ovviamente il soggetto si è "dimenticato" di doversi iscrivere all'AIRE.

- in terza battuta ci sono coloro che scientemente non si iscrivono all'AIRE, pur sapendo che è un obbligo e che ci sono delle conseguenze fiscali negative.
Ed è proprio di questo terzo gruppo di soggetti che intendiamo trattare nel presente articolo.

La prima cosa da fare è quella di capire che cosa effettivamente cambia con l'iscrizione all'AIRE:

a) il diritto di voto per le consultazioni elettorali e referendarie può essere esercitato all'estero;

b) tutta una serie di documenti e certificati può essere richiesta o rinnovata presso le autorità Consolari del Paese Estero dove si risiede;

c) c'è la perdita del diritto al medico di base;

d) c'è la perdita all'assistenza sanitaria ospedaliera gratuita;

e) c'è la perdita dell'agevolazione connessa alla riduzione del prezzo dei medicinali (cosiddetto ticket);

f) è invece mantenuta l'assistenza sanitaria urgente, che si può estendere fino ad un massimo di 90 giorni per anno, anche non consecutivi;

g) gli automezzi di cui il soggetto è proprietario, dopo 6 mesi di residenza estera, devono essere immatricolati nel Paese di residenza estera.

Solitamente, coloro che non si iscrivono sono interessati dalla perdita della copertura sanitaria Italiana e, marginalmente, dalle problematiche connesse con la proprietà di automezzi Italiana. Vediamo dapprima quest'ultimo punto: capita di frequente che il soggetto che vive in America, mantenga in Italia una casa ed un automezzo, che sono utili per i momenti in cui il soggetto viene in vacanza. L'automezzo, a rigor di logica, dovrebbe essere immatricolato nel paese di residenza estera dopo 6 mesi di residenza esterea. La ratio della norma non pare molto chiara, come spesso accade per norme che riguardano la Motorizzazione Civile: essa è però abbastanza facilmente superabile laddove si trovi un soggetto, parente o amico, a cui vendere l'automezzo in questione, ovviamente sostenendo il costo del passaggio di proprietà.

La questione centrale è quella della perdita della copertura sanitaria ed in particolare del medico di base, con il quale si instaurano rapporti di fiducia molto forti.
Qui, al di là delle situazioni personali, è necessario fare delle considerazioni generali che possano aiutare a mettere in una giusta prospettiva il problema.
Ricordiamo ancora che l'iscrizione all'AIRE è un obbligo di legge.

PUNTO PRIMO.
La prima cosa da fare è quella di cercare di capire quale potrebbe essere la somma di un potenziale accertamento fatto dall'Agenzia delle Entrate, qualora questa, a seguito della mancata iscrizione all'AIRE, sottoponesse a tassazione Italiana i redditi esteri.
Una simulazione del worse case scenario è senz'altro opportuna, in modo da far capire quale sia il "prezzo da pagare" in termini di imposte e sanzioni della mancata iscrizione: la quantificazione di tale prezzo spesso ha un effetto molto rivelatore sulle proporzioni del problema di cui stiamo trattando.

PUNTO SECONDO.
E' piuttosto evidente che qualora il Cittadino Italiano che si trasferisce all'estero abbia delle patologie mediche importanti, o necessiti di cure mediche particolari o di farmaci costosi, l'analisi di sostenibilità e di copertura medica del Paese in cui si intende trasferirsi diventa essenziale. In un caso del genere, se non si dovesse trovare un Paese che dia delle coperture sanitarie adeguate, è francamente consigliabile evitare la scelta di trasferirsi comunque mantenendo l'iscrizione all'Anagrafe del Comune Italiano come "metodologia standard di copertura sanitaria": non solo si violerebbe una norma di legge, ma ci si può trovare con un prezzo da pagare molto alto in termini di imposte e sanzioni, in caso di accertamento della residenza fiscale Italiana.

PUNTO TERZO.
Nel caso invece in cui NON ci si trovasse nell'ipotesi di cui al precedente punto, dobbiamo sempre ricordarci che con l'iscrizione all'AIRE la copertura sanitaria Italiana non viene meno del tutto, ma è temporaneamente compressa: da un lato c'è sempre l'assistenza sanitaria urgente, dall'altro c'è sempre la possibilità di ritornare in Italia ed iscriversi alle liste Anagrafiche nuovamente, cancellandosi dall'AIRE. Questa opzione è spesso dimenticata o non opportunamente considerata.
Vediamo, infatti, cosa potrebbe succedere qualora capitino degli eventi negativi in tema di salute al Cittadino Italiano residente all'estero e regolarmente iscritto all'AIRE:

1. Se l'evento o malattia capita mentre il Cittadino Italiano è all'estero:

    - se lo stesso può viaggiare, il soggetto che si è iscritto all'AIRE può venire in Italia e re-iscriversi all'Anagrafe comunale, riacquisendo istantaneamente tutta la copertura sanitaria in qualità di Cittadino Italiano.

    - se non potesse viaggiare, in ogni caso aver evitato l'iscrizione all'AIRE non varrebbe a nulla, dato che comunque non potrebbe usufruire della copertura sanitaria Italiana.
Questo, tra l'altro, è il caso che è successo con l'attuale pandemia: molti soggetti che avevano deciso di non iscriversi all'AIRE per mantenere la copertura sanitaria Italiana, sono poi stati bloccati dal fatto di non poter viaggiare, con l'effetto di non avere nessun reale beneficio in termini sanitari.
  
2. Se l'evento o malattia capita mentre il Cittadino Italiano è in Italia:

questi può iscriversi all'Anagrafe comunale, riacquisendo istantaneamente tutta la copertura sanitaria in qualità di Cittadino Italiano.

- se l'evento o malattia fosse urgente, egli comunque godrebbe della copertura medica urgente (pronto soccorso), che gli darebbe comunque tempo di iscriversi all'Anagrafe comunale.

-----

In conclusione, a nostro pare la decisione di non iscriversi all'AIRE per chi si trasferisce all'estero per più di 12 mesi, non è solo illegittima, ma ha dei chiari effetti negativi in termini fiscali che non paiono quasi mai contrappesati da reali benefici in termini di tutela della salute.

CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Per ogni approfondimento e richiesta di ulteriori informazioni, potete mandare una mail a:

enrico.povolo@dottcomm.net

oppure telefonare al numero:

+39 0444 322987

Enrico Povolo