Le scadenze (estendibili) del 15 Giugno 2019 per Tax Return e FBAR Americani relativi al 2018

Siamo ormai in piena "Tax Season" e questo non vale solo per le Dichiarazioni Italiane, ma anche per quelle Americane.
In particolare, come ben sappiamo, i Cittadini Americani residenti in Italia sono obbligati agli adempimenti fiscali Italiani a motivo della loro residenza ed agli adempimenti fiscali Americani a motivo della loro Cittadinanza.
In questo post faremo un generale riepilogo degli adempimenti, delle scadenze e delle principali variabili da tenere in considerazione nel momento in cui ci si trova ad affrontare questo problema.

Immaginiamo innanzitutto un contribuente tipo che è Cittadino Americano (o detentore di Green Card) il quale abbia dei redditi Italiani e sia anche detentore di un conto corrente Americano.
Un tal soggetto si troverebbe ad affrontare tre adempimenti fiscali: uno in Italia e cioè la dichiarazione dei redditi Italiana, incluso il quadro RW per il conto corrente detenuto in America, e due in America e cioè la Tax Return ed il modello FBAR (che è, in termini molto generali, l'omologo Americano del modello RW Italiano). 

Le scadenze, per un tal contribuente residente in Italia, sono, per l'anno 2018, le seguenti:

Dichiarazione dei redditi Italiana:
Modello 730 - Scadenza del 23 Luglio 2019;
Modello Redditi, incluso quadro RW:
- Scadenza di spedizione 30 Settembre 2019;
- Scadenza di pagamento 30 Giugno 2019.

Dichiarazione dei redditi Americana:
Tax Return:
- Scadenza di spedizione 15 Giugno 2019;
- Scadenza di pagamento 15 Giugno 2019.

Modello FBAR (o FINCEN 114):
- Scadenza di spedizione 15 Giugno 2019.
(Il modello FBAR non prevede alcun pagamento, trattandosi di monitoraggio finanziario).

E' però possibile chiedere una "extension" delle scadenze per la Tax Return Americana: questa "extension" va chiesta compilando e spedendo all'IRS il Form 4868 entro il 15 Aprile 2019.
Questa "extension" ha la caratteristica di permettere di posticipare l'invio della Tax Return ed anche del modello FBAR fino al giorno 15 Ottobre 2019.
La "extension" comporta che non maturino sanzioni per ritardato pagamento delle imposte, però sulle stesse saranno calcolati degli interessi a partire dalla scadenza originaria del 15 Giugno 2019. 

L'estensione suddetta è molto frequente per i Cittadini Americani residenti in Italia, dato che è anche necessario considerare che esiste un preciso ordine con cui compilare le due dichiarazioni.
E' infatti necessario compilare dapprima la Dichiarazione dei Redditi Italiana, calcolare e pagare tutte le imposte Italiane.
Successivamente sarà necessario fare le Dichiarazioni Americane, inviando dunque la propria dichiarazione dei redditi Italiana al Consulente Americano, avendo l'importante accortezza di spiegare e guidare il consulente estero nella lettura ed interpretazione dei dati Italiani.
Questo passaggio è cosa tutt'altro che semplice, dato che inviare semplicemente il file PDF della dichiarazione Italiana significa, nella maggioranza dei casi, compilare una dichiarazione dei redditi Americana sbagliata: è da tenere a mente che la gran parte dei consulenti Americani ha poca dimestichezza con dinamiche "non domestic" e tende ad interpretare in maniera piuttosto rigida i dati derivanti dall'Italia.
A questo si aggiungono una serie di problematiche operative di particolare momento che possono impattare in maniera importante. Vediamo quali.
1) I consulenti Americani non conoscono l'Italiano ed hanno una generale idiosincrasia nel cercare di interpretare la nostra lingua.
2) La Dichiarazione dei Redditi Italiana è tutt'altro che semplice e intelligibile e risulta molto spesso ostica da leggere anche agli stessi contribuenti Italiani.
3) Ci sono una serie di dati da inserire nella Dichiarazione dei Redditi Americana che NON SONO PRESENTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ITALIANA.
4) Ci sono alcuni redditi della Dichiarazione Italiana che NON SONO DA RIPORTARE NELLA DICHIARAZIONE AMERICANA.
5) E' particolarmente difficile capire, da parte dei Consulenti Americani, il Tax Credit che deve essere riportato nella Dichiarazione Americana derivante dalle imposte Italiane già pagate.
6) E' necessario indicare nella tax return Americana una serie di altre informazioni che non sono di immediato collegamento fiscale.

Su questi ultimi punti è necessario spendere alcune riflessioni. 

2) La Dichiarazione dei Redditi Italiana è tutt'altro che semplice e intelligibile e risulta molto spesso ostica da leggere anche agli stessi contribuenti Italiani.

L'affermazione non necessita di spiegazione alcuna, ma il punto è che è necessario prendere la Dichiarazione Italiana, ricondurla ai dati originari (tipologia di reddito, tipologia di costi, tipologia di deduzioni, etc.) e poi tradurre, in schemi comprensibili al consulente estero, questi dati originari (e non la dichiarazione dei redditi Italiana, che è una elaborazione di tali dati  originari).
Ovviamente sarebbe in linea teorica ammissibile consegnare al consulente Americano la documentazione cartacea che si fornisce anche al consulente Italiano (CU, spese mediche, documentazione inerente gli affitti, etc.) ma è un'ipotesi da scartare, dato che la mancanza di conoscenza ed elasticità mentale dei consulenti americani nel leggere una lingua estera rendono questa opzione impraticabile.

3) Ci sono una serie di dati da inserire nella Dichiarazione dei Redditi Americana che NON SONO PRESENTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ITALIANA.

Questo è un elemento importante e frequentemente dimenticato: la dichiarazione dei redditi Italiana è obbligatoria per tutta una serie di categorie di reddito, ma esistono redditi che non devono essere riportati nella dichiarazione Italiana:
a- in quanto esenti (per la normativa Italiana, ma non è detto che siano esenti per la normativa Americana);
b- in quanto non costituiscono reddito per la normativa Italiana (ma potrebbero costituirlo per quella Americana);
c- in quanto sono già tassati alla fonte o con tassazione separata.
Alcuni esempi delle tre fattispecie suddette sono:
- per il caso a): alcune borse di studio di percorsi di specializzazione in medicina, che sono esenti in Italia ma non lo sono in America (queste borse di studio vanno sempre dichiarate in America, ma non comportano quasi mai l'emersione di imposte Americane, dato che si applica la "Foreign Earned Income Exclusion").
- per il caso b): le plusvalenze immobiliari derivanti dalla vendita di immobili non abitazione principale. In Italia tali plusvalenze NON costituiscono reddito se realizzate dopo i 5 anni dall'acquisto dell'immobile, in quanto viene meno il cosiddetto intento speculativo. In America, per contro, sono sempre oggetto di tassazione: in questo caso possono emergere dei debiti d'imposta Americani anche importanti, dato che non sono presenti le corrispondenti imposte Italiane da utilizzare come Tax Credit.
- per il caso c): il caso nettamente più frequente, cioè la presenza di redditi finanziari (capital gain, dividendi ed interessi) che sono tassati alla fonte direttamente dagli intermediari finanziari. Qui è importante notare come sia necessario fornire al consulente Americano le informazioni originarie (entità dei dividendi, entità delle ritenute subite, etc.) cosa che è tutt'altro che semplice, dato che spesso i report forniti dagli intermediari finanziari risultano oscuri e dispersivi. Altro caso che rientra in questa fattispecie è la tassazione del TFR, che è tassato con una ritenuta d'acconto alla fonte e con la metodologia della tassazione separata.

4) Ci sono alcuni redditi della Dichiarazione Italiana che NON SONO DA RIPORTARE NELLA DICHIARAZIONE AMERICANA.
A questo proposito si possono considerare due casi specifici: quello dei redditi da terreni e fabbricati e quello delle pensioni.
I terreni e fabbricati sono oggetto di tassazione in Italia in base ad un criterio abbastanza complesso, che prende in sostanza il maggior valore tra la rendita catastale rivalutata e l'eventuale reddito di locazione.
In America non si devono mai riportare i redditi dei fabbricati consistenti in rendite catastali, dato che la normativa Americana non tassa mai i fabbricati per il solo fatto di esistere (secondo la normativa Americana, un fabbricato non utilizzato, non produce alcun reddito, come è piuttosto ovvio che sia; secondo quella Italiana, invece, sì).
Secondariamente, i redditi delle locazioni sono riportati in maniera molto differente: in Italia la tassazione si applica sul 95% della locazione percepita nell'anno di riferimento, escludendo qualsiasi spesa. In America si applica la tassazione sul canone percepito, dal quale si possono dedurre numerose spese. In tal senso è importante capire che potrebbe aver senso tenere la documentazione di tali spese, non tanto per il fisco Italiano, che non le fa rilevare, quanto per il fisco Americano.
Il secondo esempio riguarda le pensioni: qui la questione è estremamente articolata ed è stata trattata da uno dei nostro post precedenti. In sostanza ci sono delle condizioni che permettono di sottoporre a tassazione il reddito di pensione solo all'Italia e non anche all'America. Pertanto alcuni redditi di pensione, sotto certe condizioni, sono da dichiarare solo nel Paese di residenza.

5) E' particolarmente difficile capire, da parte dei Consulenti Americani, il Tax Credit che deve essere riportato nella Dichiarazione Americana derivante dalle imposte Italiane già pagate.
Qui facciamo una piccola spiegazione tecnica: una volta calcolate e pagate le imposte emergenti dalla Dichiarazione Italiana, come si è detto, è necessario ridichiarare i medesimi redditi nella Tax Return Americana, calcolare le imposte Americane e da queste, in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni, detrarre il Tax Credit equivalente alle imposte Italiane già pagate.
E' però importante capire che il tax credit da indicare NON COINCIDE con il debito d'imposta emergente dalla dichiarazione Italiana: infatti si possono detrarre le imposte pagate che sono "di competenza" di un determinato anno, mentre non sono da considerare eventuali ritenute subite a titolo di acconto ed eventuale altri acconti di imposte precedentemente pagati. Analogamente, gli acconti da pagarsi a Giugno 2019 per il 2019, non si possono considerare imposte di competenza del 2018. Pertanto il debito d'imposta emergente dalla dichiarazione Italiana ha poco a che vedere con le imposte di competenza. Altresì è necessario capire che sono da considerarsi altre imposte, come le addizionali e l'IRAP, mentre l'IMU non rileva come Income Tax Credit, trattandosi di imposta patrimoniale.

E' poi necessario fare attenzione a tutti i redditi che sono tassati con flat tax, come ad esempio i redditi tassati con cedolare secca o i redditi emergenti in applicazione del Regime Forfettario, oppure i redditi che sono tassati con ritenuta d'imposta alla fonte: tutte queste imposte sono da considerarsi all'interno del calcolo del Tax Credit.

6) E' necessario indicare nella tax return Americana una serie di altre informazioni che non sono di immediato collegamento fiscale.
Questo è un dato che è spesso dimenticato e riguarda una serie di informazioni che sono richieste dai modelli Americani e non fornite in quanto non presenti nella Dichiarazione dei Redditi Italiane.
Ne vediamo alcuni brevi esempi:
- Form 8938: è un form che si deve compilare se la propria ricchezza patrimoniale supera determinate soglie.
- Form 5471: è un form che si deve compilare qualora si sia soci di SRL e SPA Italiane.
Sono poi da compilarsi form aggiuntivi in caso in cui si sia soci di SNC o SAS e nel caso in cui si sia beneficiari di Trust o si abbia ricevuto donazioni sopra una certa soglia.

Per ciò che riguarda i modelli FBAR, è importante capire che nei modelli FBAR sono da riportarsi tutti i dati circa gli "accounts" esteri, dove il concetto di "account" è molto esteso e ricomprende tutti i seguenti:
- conto corrente bancario o postale;
- conto deposito;
- conto titoli;
- assicurazioni sulla vita;
- forme pensionistiche non obbligatorie;
- altri prodotti finanziari non inquadrabili nelle suddette categorie.
Attenzione anche ad un altro fatto importante che riguarda i modelli FBAR:
questi vanno dichiarati per il valore massimo che l'account ha raggiunto nell'anno di riferimento e vanno dichiarati anche se il contribuente è contitolare o anche solo dotato di potere di firma.
Un'ultima avvertenza riguarda il possesso di account esteri relativi a banche cosiddette "facilitators" che abbiano avuto già problemi con l'IRS e, nella fattispecie, abbiano favorito l'evasione fiscale di Cittadini Americani. In tal caso occorre una particolare attenzione per vedere se questi conti siano sempre stati correttamente indicati nei modelli FBAR precedenti, onde evitare audit e spiacevoli applicazioni di sanzioni.

E' poi da considerare che ci sono parecchie differenze tra i modelli RW Italiano ed il modello FBAR Americano, la più rilevante delle quali è il fatto che nel modello FBAR sono da riportare tutti gli accounts cha abbiano una connotazione finanziaria, mentre non sono da riportare altri beni come navi, yacht, immobili ed  altre beni mobili registrati. Per contro nel modello RW Italiano è necessario indicare anche tutti questi beni.
Altro aspetto che comporta una differenza è che su talune categorie di beni detenuti all'estero sono dovute in Italia (dal residente Italiano) le imposte patrimoniali, IVIE (sugli immobili) e IVAFE (sulle attività finanziarie), mentre sugli importi detenuti in Italia non sono mai dovute in America imposte patrimoniali.

Da ultimo, accenniamo solo ad una casistica piuttosto frequente ma abbastanza complessa che è quella dei Cittadini Americani residenti in Italia che maturano dei redditi anche in America.
In tal caso, è necessario dapprima dichiarare tutti i redditi, Italiani ed Americani in Italia e calcolare e pagare le imposte Italiane.
Poi è necessario dichiarare nuovamente tutti redditi in America, con l'accortezza che può essere necessario applicare la Convenzione contro le doppie imposizioni ed i suoi articoli finali per il reddito di fonte Americana, onde evitare che tale soggetto subisca una tassazione più elevata rispetto al residente Italiano che maturasse lo stesso reddito Americano.
Per maggiori informazioni su questo ed altri punti potete contattarci telefonicamente.

Enrico Povolo